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PDL 1157

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1157



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAN

Disposizioni in materia di prestazioni fornite da pubblici dipendenti al di fuori dei doveri d'ufficio

Presentata il 16 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In considerazione dei problemi inerenti alla pubblica amministrazione e nell'ottica della riorganizzazione e della razionalizzazione delle risorse finanziarie ed umane disponibili all'interno della stessa, sembra opportuno revisionare l'attuale sistema delle prestazioni professionali fornite da pubblici dipendenti al di là degli istituzionali doveri d'ufficio.
      Anche sulla base di quanto apparso sulla stampa, una delle situazioni più abnormi che si verificano nell'ordinamento istituzionale italiano relativamente a pubblici dipendenti appare quella del sistema degli arbitrati.
      La revisione di tale sistema appare necessaria per quanto riguarda gli arbitrati commerciali privati, al fine di evitare che pochi privilegiati (giudici, tecnici, ricercatori, studiosi eccetera) possano, con il sistema degli arbitrati, guadagnare delle cifre assolutamente ingiustificate anche per qualsiasi tipo di prestazione professionale di tipo privato. Lo Stato deve quindi (questione annosa) potenziare il sistema della giustizia in modo tale da poter rendere ai cittadini un effettivo servizio in tempi ragionevolmente rapidi, evitando al massimo il ricorso agli arbitrati, che quasi sempre altro non sono se non un rimedio alla estrema lentezza del sistema giustizia.
      La revisione del sistema appare utile anche quando il ricorso all'arbitrato si dovesse rendere comunque necessario perché l'oggetto del contendere riguarda materie particolari, quanto ad aspetti tecnici, o materie nuove e non ancora disciplinate dall'ordinamento giuridico. Lo Stato dovrà fornire uno o più arbitri scelti tra i propri dipendenti competenti
 

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per materia e far poi pagare il servizio all'utente, compensando direttamente i propri funzionari secondo criteri di modicità e ragionevolezza e trattenendo nelle casse dell'erario la non trascurabile parte eccedente, che risulterebbe dall'applicazione delle vigenti tariffe arbitrali.
      Per quanto riguarda gli arbitrati in cui lo Stato è parte in causa, lo Stato deve innanzitutto, favorendo anche lo snellimento di procedure amministrative ormai superate e non più al passo con i tempi, evitare contenziosi con controparti private o tra parti della medesima pubblica amministrazione. In tal senso si potrebbe prendere occasione dall'attuale, seppure lento, processo di decentramento amministrativo in corso nel nostro Paese per aggiornare e modernizzare l'intera struttura amministrativa.
      Ove poi, per cause di forza maggiore, lo Stato si trovi comunque ad essere parte un contenzioso deve ricorrere, per la difesa dei propri interessi, sempre e soltanto agli organi istituzionali a ciò deputati quali l'Avvocatura dello Stato, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato.
      Oltre ai citati arbitrati, occorre riconsiderare anche tutto il vigente e ricorrente sistema di consulenza affidato ad esperti, spesso esterni alla pubblica amministrazione, che comportano costi aggiuntivi per la stessa assolutamente ingiustificati e che oltretutto penalizzano e sviliscono le apprezzabili capacità professionali di quanti operano con competenza, dedizione e senso dello Stato nella pubblica amministrazione.
      Naturalmente, i passaggi sopra auspicati non possono prescindere da un quadro generale di base che fotografi l'attuale situazione dell'intera struttura amministrativa.
      In altre parole, appare evidente che occorre innanzitutto procedere ad una puntuale ricognizione e ad un esatto censimento di tutte le amministrazioni.
      Occorre superare le resistenze che non mancheranno di opporre le stesse amministrazioni, gelose della propria autonomia e nel timore di perdere alcuni vantaggi e privilegi «di bottega».
      La presente proposta di legge è composta da due articoli.
      L'articolo 1 stabilisce che tutte le prestazioni effettuate da un pubblico dipendente, per pubblico interesse, vengano comunque considerate prestazioni per servizio.
      L'articolo 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non devono avvalersi di consulenze esterne in materie che siano comunque oggetto di attività istituzionali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Tutte le prestazioni effettuate da un pubblico dipendente, per pubblico interesse, al di fuori delle normali attività di ufficio sono comunque considerate prestazioni effettuate per servizio e i proventi da esse derivanti sono incamerati dall'erario.
      2. Al dipendente che ha prestato la sua opera al di fuori degli specifici doveri dell'ufficio cui è preposto è corrisposta, oltre a un rimborso spese per gli eventuali oneri sostenuti, una indennità giornaliera correlata al grado o alla funzione secondo i parametri vigenti nella pubblica amministrazione.

Art. 2.

      1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di consulenze esterne in materie che siano comunque oggetto dell'attività istituzionale di una pubblica amministrazione. Le consulenze rese dai pubblici dipendenti a vantaggio di amministrazioni diverse da quella di appartenenza sono valutate e compensate alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 1.


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