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PDL 1259

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1259



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAN

Disposizioni per la protezione biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità

Presentata il 30 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 dello statuto dell'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, recita: «esclusa ogni e qualsiasi finalità di lucro, si propone con studi, ricerche, allevamento pratico, di conservare perpetuare e proteggere la razza del Lupo Italiano (Canis Lupus Italicus Familiaris)». È noto che il lupo selvaggio è classificato come Canis lupus e il cane domestico come Canis familiaris; la terminologia Canis lupus italicus familiaris indica dunque un animale: a) domestico; b) di appartenenza italica; c) strettamente apparentato al lupo selvaggio.
      Una razza canina molto speciale, costruita sul ceppo del lupo dell'Appennino, per una particolare combinazione genetica e poi con criteri selettivi naturali ed estremamente rigorosi che hanno portato a risultati favorevoli sotto il profilo morfologico, fisico e psichico, con notevole stabilità di carattere e una totale affidabilità nei rapporti con l'ambiente umano che la rende particolarmente idonea all'addestramento e al lavoro in tutti i compiti di utilità, anche e specialmente al soccorso.
      «Uniformità e costanza nel tempo delle caratteristiche morfologiche e comportamentali, rispondenza di tali caratteristiche a canoni non soltanto estetici, ma funzionali, notevoli attitudini a compiti di utilità»: così concludeva sinteticamente la relazione del Comitato scientifico presentata molti anni fa al Consiglio superiore dell'agricoltura, quando si pose il problema di dotare questa razza di strumenti di protezione validi che la estraniassero da circuiti commerciali comportanti pericolosi rischi di inquinamento genetico.
      La riuscita del lupo italiano rappresenta un fatto unico e di difficilissima ripetibilità; tutti gli altri tentativi analoghi, compreso quello di Konrad Lorenz, il padre della moderna etologia, che dovette
 

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rinunciare al suo sogno, hanno sempre evidenziato aspetti negativi, dal punto di vista fisico e comportamentale, tra i quali ultimi, in special modo, la scarsa adattabilità al lavoro. Un esempio fra tutti il cane lupo di Saarloos, bell'animale, ma in pratica inutilizzabile come ausiliare.
      Non a caso i cittadini francesi, fin dal 1979, nello statuto dell'Association française des Amis du Loup d'Italie, definirono il successo del lupo italiano «una pietra negli studi di genetica canina».
      Un primato italiano che venne poi clamorosamente all'onore del mondo quando i mass media raccontarono la storia di Lougy, il lupo italiano che, affidato a una volontaria francese, salvò una persona sepolta da oltre ottanta ore nel terremoto del Cairo del 1992.
      Il lupo italiano è dunque unico, perché:

          a) è il solo esempio al mondo di un animale che unisce armoniosamente le qualità del cane e del lupo, pur essendo, a tutti gli effetti, un animale domestico e da lavoro; è da ricordare, sotto questo profilo, che il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 ha istituito il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, in applicazione dell'articolo 71, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977, che demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, affidandolo all'ETLI; che la nota n. 22705 del 20 luglio 1989 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'opera dell'ETLI di «particolare interesse di natura pubblica» e che l'ETLI stesso è stato ammesso a convenzioni in base alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 maggio 1989, relativa alla salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione, e all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, il che comporta, sia detto con chiarezza, una evidente totale collocazione in area zootecnica;

          b) è il solo animale allevato senza scopo di lucro, ma secondo una concezione innovativa del rapporto fra l'uomo, l'animale e la natura.

      Esso è pertanto protetto da una normativa di Stato che, per motivi di conservazione genetica, ne vieta la commercializzazione e la riproduzione al di fuori dell'ETLI; in presenza di serie motivazioni, esso può essere «affidato» in base al protocollo ufficiale e sotto il controllo dell'ETLI.
      L'ETLI opera quindi in forza del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e del disciplinare, emanato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 aprile 1994, che riassume tutti i decreti, stabilisce definitivamente le sue competenze e sancisce il valore ufficiale dei suoi atti; inoltre l'ETLI è stato iscritto dal Dipartimento della protezione civile tra le organizzazioni di volontariato a livello nazionale (lettera 29 marzo 1994, protocollo n. 81246, naz. 2,3).
      In particolare l'ETLI, a norma del suddetto disciplinare:

          a) gestisce il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, con i relativi controlli funzionali; in tale registro sono iscritti unicamente i cuccioli nati da genitori iscritti, in seguito ad accoppiamenti programmati dell'ETLI;

          b) nel proprio centro di selezione amministra il pool genetico della razza, realizzando linee di sangue idonee a tutti i compiti di soccorso, ricerca (in superficie, sotto macerie e sotto valanga), oltre che di persone, anche di animali feriti, ad azione antibracconaggio (con duplice finalizzazione, dunque, alla protezione civile ed a quella ecologica) e ad altri impieghi di interesse pubblico;

          c) con la propria divisione SCAUP per gli addestramenti di utilità pubblica e con le proprie delegazioni volontarie locali, svolge attività di protezione civile a livello nazionale e locale;

 

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          d) sempre per esplicita prescrizione del disciplinare, istituisce e gestisce corsi di addestramento alle varie specialità operative, anche in sedi staccate e itineranti, effettua prove attitudinali e di profitto, esami intermedi e finali, rilascia brevetti e convalida i brevetti rilasciati da altre scuole da esso riconosciute;

          e) intrattiene un rapporto operativo organico con il Corpo forestale dello Stato, che partecipa in misura paritetica alla Commissione esami e brevetti dell'ETLI, la quale opera nei due campi abilitati a livello nazionale, quello dell'ETLI di Cumiana (TO) e quello del Corpo forestale dello Stato di Volpago del Montello (TV) con la sua propaggine alpina di Auronzo di Cadore (BL);

          f) è assistito da una Commissione scientifico-tecnica, ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composta oltre che da scienziati, cattedratici ed esperti, da rappresentanti dei Ministeri e delle amministrazioni regionali, la quale ha funzioni di indirizzo e di controllo; è da considerare che, in campo scientifico, l'ETLI si trova in posizione di avanguardia anche nell'identificazione genetica per eventuali disconoscimenti delle parentele, raggiunta con la collaborazione del laboratorio di genetica molecolare dell'Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale (Consiglio nazionale delle ricerche).

      È da notare che l'impiego di questa razza da parte del Corpo forestale dello Stato è avvenuto dopo concreta verifica delle sue qualità psicofisiche: adattabilità, facilità di apprendimento, dedizione e totale affidabilità, acutezza di tutti i sensi ed eccezionale resistenza sia alle fatiche sia agli agenti atmosferici, che lo rendono l'ausiliare ideale delle unità di soccorso e per tutti i compiti di istituto.
      È particolarmente significativo che questo patrimonio, di grande valore biologico, scientifico, culturale e di utilità sociale, primato italiano ammirato nel mondo, sia stato creato e tenuto in vita per trent'anni da uno sforzo e dal sacrificio privato, che ha visto mobilitate, in modo volontario, molte persone di tutte le categorie sociali e professionali, dovendo spesso fare i conti con incomprensioni, disinformazione, gelosie e meschini interessi.
      La scelta di optare per la tutela della conservazione genetica, per la non commerciabilità dell'animale, chiedendo e ottenendo dallo Stato una normativa specifica autonoma, indispensabile per evitare la degradazione genetica di un risultato eccezionale e praticamente irripetibile, al di fuori quindi della cinofilia commerciale rappresentata dall'Ente nazionale della cinofilia italiana, è stata duramente scontata.
      Esauriti i mezzi privati, miliardi di lire in trent'anni, solo un intervento finanziario pubblico può ormai evitare l'irreparabile perdita di questa straordinaria realtà.
      Diversi progetti di legge presentati a partire dalla X legislatura (di cui ben otto nella XIII legislatura e tre, tra cui uno del presentatore di questa proposta, nella XIV legislatura) sono decaduti per lo scioglimento del Parlamento.
      La rapida approvazione della presente proposta di legge rappresenta un atto di saggezza, di responsabilità e di giustizia.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, definito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 e definitivamente inquadrato con disciplinare del registro agrafico ufficiale del lupo italiano, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 aprile 1994, ha per finalità la conservazione genetica del cane denominato lupo italiano (Canis lupus italicus familiaris), nonché la promozione di studi e ricerche e di tecniche di addestramento, in particolare ai fini di pubblica utilità, di soccorso e di protezione civile, nonché la selezione della specie, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che concernono specificamente la conservazione dell'integrità e della complessità genetica del lupo italiano.
      2. Al fine di garantire il funzionamento dell'ETLI il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, sono autorizzati a concedere ad esso contributi pari a 1.500.000 euro annui.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.


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