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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1259 |
a) è il solo esempio al mondo di un animale che unisce armoniosamente le qualità del cane e del lupo, pur essendo, a tutti gli effetti, un animale domestico e da lavoro; è da ricordare, sotto questo profilo, che il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 ha istituito il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, in applicazione dell'articolo 71, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977, che demanda alla competenza statale l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, affidandolo all'ETLI; che la nota n. 22705 del 20 luglio 1989 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'opera dell'ETLI di «particolare interesse di natura pubblica» e che l'ETLI stesso è stato ammesso a convenzioni in base alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 maggio 1989, relativa alla salvaguardia economica e biogenetica delle razze e popolazioni a limitata diffusione, e all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752, il che comporta, sia detto con chiarezza, una evidente totale collocazione in area zootecnica;
b) è il solo animale allevato senza scopo di lucro, ma secondo una concezione innovativa del rapporto fra l'uomo, l'animale e la natura.
Esso è pertanto protetto da una normativa di Stato che, per motivi di conservazione genetica, ne vieta la commercializzazione e la riproduzione al di fuori dell'ETLI; in presenza di serie motivazioni, esso può essere «affidato» in base al protocollo ufficiale e sotto il controllo dell'ETLI.
L'ETLI opera quindi in forza del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e del disciplinare, emanato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 aprile 1994, che riassume tutti i decreti, stabilisce definitivamente le sue competenze e sancisce il valore ufficiale dei suoi atti; inoltre l'ETLI è stato iscritto dal Dipartimento della protezione civile tra le organizzazioni di volontariato a livello nazionale (lettera 29 marzo 1994, protocollo n. 81246, naz. 2,3).
In particolare l'ETLI, a norma del suddetto disciplinare:
a) gestisce il registro anagrafico ufficiale del lupo italiano, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988, con i relativi controlli funzionali; in tale registro sono iscritti unicamente i cuccioli nati da genitori iscritti, in seguito ad accoppiamenti programmati dell'ETLI;
b) nel proprio centro di selezione amministra il pool genetico della razza, realizzando linee di sangue idonee a tutti i compiti di soccorso, ricerca (in superficie, sotto macerie e sotto valanga), oltre che di persone, anche di animali feriti, ad azione antibracconaggio (con duplice finalizzazione, dunque, alla protezione civile ed a quella ecologica) e ad altri impieghi di interesse pubblico;
c) con la propria divisione SCAUP per gli addestramenti di utilità pubblica e con le proprie delegazioni volontarie locali, svolge attività di protezione civile a livello nazionale e locale;
d) sempre per esplicita prescrizione del disciplinare, istituisce e gestisce corsi di addestramento alle varie specialità operative, anche in sedi staccate e itineranti, effettua prove attitudinali e di profitto, esami intermedi e finali, rilascia brevetti e convalida i brevetti rilasciati da altre scuole da esso riconosciute;
e) intrattiene un rapporto operativo organico con il Corpo forestale dello Stato, che partecipa in misura paritetica alla Commissione esami e brevetti dell'ETLI, la quale opera nei due campi abilitati a livello nazionale, quello dell'ETLI di Cumiana (TO) e quello del Corpo forestale dello Stato di Volpago del Montello (TV) con la sua propaggine alpina di Auronzo di Cadore (BL);
f) è assistito da una Commissione scientifico-tecnica, ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composta oltre che da scienziati, cattedratici ed esperti, da rappresentanti dei Ministeri e delle amministrazioni regionali, la quale ha funzioni di indirizzo e di controllo; è da considerare che, in campo scientifico, l'ETLI si trova in posizione di avanguardia anche nell'identificazione genetica per eventuali disconoscimenti delle parentele, raggiunta con la collaborazione del laboratorio di genetica molecolare dell'Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale (Consiglio nazionale delle ricerche).
È da notare che l'impiego di questa razza da parte del Corpo forestale dello Stato è avvenuto dopo concreta verifica delle sue qualità psicofisiche: adattabilità, facilità di apprendimento, dedizione e totale affidabilità, acutezza di tutti i sensi ed eccezionale resistenza sia alle fatiche sia agli agenti atmosferici, che lo rendono l'ausiliare ideale delle unità di soccorso e per tutti i compiti di istituto.
È particolarmente significativo che questo patrimonio, di grande valore biologico, scientifico, culturale e di utilità sociale, primato italiano ammirato nel mondo, sia stato creato e tenuto in vita per trent'anni da uno sforzo e dal sacrificio privato, che ha visto mobilitate, in modo volontario, molte persone di tutte le categorie sociali e professionali, dovendo spesso fare i conti con incomprensioni, disinformazione, gelosie e meschini interessi.
La scelta di optare per la tutela della conservazione genetica, per la non commerciabilità dell'animale, chiedendo e ottenendo dallo Stato una normativa specifica autonoma, indispensabile per evitare la degradazione genetica di un risultato eccezionale e praticamente irripetibile, al di fuori quindi della cinofilia commerciale rappresentata dall'Ente nazionale della cinofilia italiana, è stata duramente scontata.
Esauriti i mezzi privati, miliardi di lire in trent'anni, solo un intervento finanziario pubblico può ormai evitare l'irreparabile perdita di questa straordinaria realtà.
Diversi progetti di legge presentati a partire dalla X legislatura (di cui ben otto nella XIII legislatura e tre, tra cui uno del presentatore di questa proposta, nella XIV legislatura) sono decaduti per lo scioglimento del Parlamento.
La rapida approvazione della presente proposta di legge rappresenta un atto di saggezza, di responsabilità e di giustizia.
1. L'Ente per la tutela del lupo italiano (ETLI), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, definito dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 marzo 1988 e definitivamente inquadrato con disciplinare del registro agrafico ufficiale del lupo italiano, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 20 aprile 1994, ha per finalità la conservazione genetica del cane denominato lupo italiano (Canis lupus italicus familiaris), nonché la promozione di studi e ricerche e di tecniche di addestramento, in particolare ai fini di pubblica utilità, di soccorso e di protezione civile, nonché la selezione della specie, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che concernono specificamente la conservazione dell'integrità e della complessità genetica del lupo italiano.
2. Al fine di garantire il funzionamento dell'ETLI il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, sono autorizzati a concedere ad esso contributi pari a 1.500.000 euro annui.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
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