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PDL 1294

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1294



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Nuove disposizioni in materia di riconoscimento della qualifica di «lavoro usurante» per le attività dei lavoratori agricoli

Presentata il 5 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende sanare una palese ingiustizia perpetrata ai danni di una categoria che quotidianamente è esposta a un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, ovvero il lavoro in agricoltura.
      Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 374 del 1993 sono individuate nella tabella A allegata allo stesso decreto, tabella che può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di categoria.
      Nell'ambito delle attività usuranti individuate nella citata tabella, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, non è contemplata la categoria dei lavoratori in agricoltura riguardanti i settori zootecnico, serricolo e avicolo. Tali attività che si svolgono nelle serre o nei magazzini in aperta campagna, è da ritenersi usurante per i rischi cui sono esposti i lavoratori e perché si tratta di lavori pesanti dal punto di vista fisico, cui l'organismo non può resistere fino a un'età pensionabile avanzata.
      Si tratta di attività che richiedono ottima prestanza fisica e nelle quali vengono svolti turni di lavoro massacranti, che
 

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quasi sempre si prolungano dall'alba al tramonto.
      Tali attività, inoltre, vengono svolte in tutte le stagioni, e non consentono di beneficiare di giornate di riposo, a differenza di quanto avviene in tutte le altre attività.
      Alla luce di tali considerazioni, la proposta di legge prevede anche che il limite di anzianità contributiva venga ridotto, anticipando a 55 anni l'età pensionabile per i lavoratori impegnati nelle attività usuranti in agricoltura.
      Per questi motivi, e per un dovere di equità anche morale, si auspica che la presente proposta di legge sia tempestivamente approvata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Tutte le attività svolte dai lavoratori operanti nel settore agricolo, e in particolare quelle svolte dagli addetti ai settori zootecnico, serricolo e avicolo, sono considerate particolarmente usuranti ai fini e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefìci previsti all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, sono estesi a tutti i lavoratori che svolgono le attività di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'anticipazione a cinquantacinque anni del limite di età pensionabile previsto per i lavoratori che svolgono le attività di cui al comma 1.


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