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PDL 1289

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1289



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARAN, LEONI, MANTINI, SUPPA, TENAGLIA

Modifiche all'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

Presentata il 5 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel corso della XIV legislatura la Camera dei deputati ha approvato un testo unificato di due diverse proposte di legge (atto Camera n. 3838, Bonito ed altri, e atto Camera n. 3839, Lettieri ed altri), volto all'inserimento nel nostro ordinamento dell'azione collettiva a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Quel testo, trasmesso al Senato della Repubblica, ma mai esaminato, è recepito nella presente proposta di legge, sia perché riteniamo più che mai urgente predisporre strumenti idonei al fine di tutelare i diritti dei consumatori, sia perché non vogliamo che vada disperso l'impegno profuso su tali tematiche in questi anni.
      Attualmente, l'unica forma di azione collettiva in materia di tutela dei consumatori prevista nel nostro sistema giuridico è quella delle azioni inibitorie di cui agli articoli 37, 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, esperibile in tutti i casi in cui sia leso l'interesse collettivo dei consumatori o degli utenti, azione che, peraltro, ha uno scopo assai limitato, e cioè quello esclusivamente preventivo di far cessare i comportamenti illeciti e/o pregiudiziali per gli interessi dei consumatori o degli utenti. Questa, pertanto, non può essere utilizzata per conseguire la riparazione ovvero il risarcimento dei danni individuali.
      I vantaggi della «azione di gruppo» riparatoria e risarcitoria appaiono di tutta evidenza sia con riferimento al tempi del processo, sia con riferimento alla certezza
 

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del diritto, sia con riferimento alla efficacia e alla equità del risultato.
      Quanto alla durata dei giudizi, infatti, giova osservare che con un solo giudizio il sistema di tutela assorbirebbe migliaia di controversie, con ciò riducendosi l'impatto sulla macchina giudiziaria e con conseguente abbattimento dei relativi oneri difensivi.
      Quanto alla certezza del diritto è evidente che un'unica decisione in luogo di molte decisioni, ancorché originate da uno stesso fatto illecito, evita in radice la possibilità di pronunce diverse.
      Quanto, infine, alla efficacia e alla equità del risultato, un'unica decisione valida per tutte le parti interessate in costanza di illecito assunto con effetti plurioffensivi corrisponde maggiormente agli interessi sia dei consumatori e degli utenti, sia delle imprese coinvolte.
      Un esempio, divenuto ormai un classico per gli studiosi in materia di tutela collettiva dei consumatori e degli utenti, rende più chiare la potenzialità e l'efficacia di questo strumento in relazione alle controversie del consumo: in California, la Yellow Cab Co. (compagnia di taxi) aumentò le sue tariffe, modificando i tassametri, in violazione delle disposizioni amministrative. Un gran numero di passeggeri pagò un prezzo lievemente più alto di quello dovuto, consentendo alla compagnia di realizzare un beneficio enorme (circa un milione e mezzo di dollari). Attraverso una class action introdotta in nome di tutti i consumatori danneggiati, la cui identificazione non era in quel caso possibile, la Corte accolse la domanda adottando un criterio di fluid recovery: i taxisti furono condannati ad applicare una tariffa inferiore a quella normale fino a quando i loro profitti illeciti non fossero redistribuiti ai consumatori (caso «Daar versus Yellow Cab Co.»). L'interesse e gli studi sull'esperienza statunitense in materia di class action, sui necessari adattamenti di questo istituto alla realtà e alla cultura giuridica europea e, più in generale, sugli strumenti di tutela collettiva dei consumatori si sono moltiplicati negli anni recenti anche in Europa.
      Nella scorsa legislatura il Parlamento si è occupato di una vicenda connessa a una pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che sanzionò pesantemente alcune compagnie di assicurazioni dopo aver accertato che queste, sulla base di un accordo di cartello teso ad uniformare il prezzo delle polizze RC-auto, avevano applicato aumenti dei prezzi assicurativi dal 1995 al 2000 superiori a quelli che un regime di libera concorrenza in materia di tariffe avrebbe determinato. All'esito della pronuncia dell'Autorità garante e delle successive fasi processuali, gli utenti assicurati iniziarono una sede di processi civili al fine di ottenere la restituzione di quanto pagato illegittimamente ed in eccesso.
      Rispetto alla presentazione di queste istanze di tutela, come è noto, il Governo di centro-destra rispose con un decreto-legge (decreto-legge n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2003) con il quale si modificò la competenza processuale e civilistica a conoscere quelle controversie e si stabilì il principio che non il giudice di pace con giudizio di equità dovesse risolvere quel contenzioso, bensì il tribunale con l'affermazione di una regola di diritto.
      Come è noto, la disciplina per la tutela dei diritti dei consumatori prevede fin qui la possibilità, da parte delle associazioni più rappresentative dei consumatori e degli utenti, di rivolgersi al giudice per chiedere l'inibizione dei comportamenti plurioffensivi e l'adozione di misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni: e qui la normativa si ferma, non prevedendo né disciplinando la fase del risarcimento del danno rispetto a quei comportamenti plurioffensivi, fase che è strutturale e connessa al concetto stesso di tutela del diritto. Con il presente progetto di legge - che consta di due articoli che modificano il citato codice del consumo e il testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 - si intende intervenire in questa direzione per completare la disciplina legislativa a tutela dei consumatori,
 

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prevedendo anche la fase del ristoro e del risarcimento del danno. Dovendo, però, applicare questi concetti alla nostra realtà giuridica, alla nostra tradizione e alle vigenti codificazioni, si è pensato, anche con il supporto e l'aiuto di espressioni importanti del mondo accademico nel nostro Paese, di prevedere una duplice fase. Nella prima fase, i soggetti protagonisti sono le associazioni dei consumatori e degli utenti, che si rivolgono al magistrato denunciando comportamenti plurioffensivi e chiedendone non solo l'interdizione, ma altresì che venga dichiarato il diritto dei consumatori e degli utenti stessi a vedersi risarcire il danno connesso al comportamento plurioffensivo. Nella seconda fase, i singoli consumatori e utenti possono rivolgersi al magistrato al fine di avere definita con sentenza l'entità del danno ricevuto, con la dichiarazione della responsabilità e, contestualmente, la condanna al risarcimento del danno stesso.
      Tra la prima e la seconda fase della proposta è prevista una ulteriore fase conciliativa riguardante la problematica connessa alle camere di conciliazione, ai filtri precontenziosi e agli strumenti idonei a filtrare la domanda giudiziale delle sentenze dei magistrati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono inseriti i seguenti:

      «8-bis. I soggetti di cui all'articolo 139 possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui sono previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie davanti ad autorità amministrative indipendenti.
      8-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 8-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti iscritti alle associazioni di cui al medesimo comma 8-bis.
      8-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
      8-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 8-bis, davanti al

 

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giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
      8-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 8-quater ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal competente consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
      8-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 8-sexies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del citato comma 8-sexies e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.
      8-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 8-sexies e 8-septies, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 8-quater e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità,
 

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riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 8-bis non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.
      8-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 8-quater, emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice, richiesta dal singolo consumatore o utente».

Art. 2.

      1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti previsti dall'articolo 140, commi 8-bis, 8-octies e 8-nonies, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».


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