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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1269 |
1) il primo consiste nel superamento dell'esclusione dei dirigenti civili e militari dalle procedure contrattuali che regolano i contenuti del rapporto di lavoro per il rimanente personale. Tale esclusione non appare più giustificata alla luce dell'avvenuta contrattualizzazione dei dirigenti generali, dei prefetti e dei diplomatici;
2) il secondo risultato consiste nella valorizzazione dell'autonomia istituzionale delle rappresentanze militari. La sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 17 dicembre 1999, infatti, riconosce che «il legislatore mostra attenzione verso le istanze avanzate dagli organi di rappresentanza delle Forze armate con riguardo ad una più compiuta definizione degli spazi di intervento e di autonomia ad essi riservati» e fa esplicito riferimento alla opportunità di «valorizzare gli organismi di rappresentanza per quanto attiene al confronto sulle questioni che concernono il rapporto d'impiego»;
3) inoltre, si apportano alcuni correttivi alla riserva di legge contenuta all'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, che - contrariamente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera f), della presente proposta di legge - si estendeva anche all'organizzazione delle strutture e alle norme sui procedimenti disciplinari;
4) infine si vuole sottolineare quanto già detto a proposito degli aspetti finanziari della proposta di legge. Per garantire pienamente un reale riconoscimento della specificità del comparto è infatti necessario che la previsione della quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione delle procedure di negoziazione e di contrattazione sia inserita con un'apposita norma nella legge finanziaria.
La proposta di legge nasce dalla convinzione che occorra assumere una iniziativa decisa per dare una risposta alle aspettative di questa categoria di lavoratori pubblici. Ma chiediamo che questa risposta non sia soltanto «di facciata», che non si esaurisca nella approvazione, pure importante ma non sempre incisiva, di ordini del giorno, e che eviti soluzioni episodiche ed improvvisate. Ciò si ottiene garantendo uno speciale trattamento giuridico in favore di coloro che rischiano la vita per la difesa e la sicurezza delle istituzioni e di tutti i cittadini.
Pertanto si invita il Parlamento a rispondere sollecitamente ad un'esigenza largamente avvertita, fra i diretti interessati come nei settori più ampi della pubblica opinione, nonché in più occasioni prospettata dalle forze politiche e dalle rappresentanze parlamentari.
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in considerazione dei compiti istituzionali relativi alla tutela interna ed esterna del territorio e dei cittadini, previsti per le Forze di polizia e le Forze armate dai rispettivi ordinamenti, è istituito un autonomo comparto di negoziazione e di concertazione, denominato «difesa e sicurezza», al fine di disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del relativo personale.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la disciplina delle procedure di negoziazione e di concertazione di cui all'articolo 1 della presente legge, apportando disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di distinte modalità per i procedimenti di negoziazione e di concertazione relativamente al personale ad ordinamento civile ed a quello ad ordinamento militare; tali procedimenti sono conclusi con provvedimenti i cui contenuti sono recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, distinti, comunque, per il comparto sicurezza riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare e per il comparto difesa riguardante il personale delle Forze armate;
b) i contenuti del rapporto d'impiego dei dirigenti civili e militari devono essere disciplinati, nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), mediante apposite e distinte modalità, anche con riferimento alla partecipazione delle rappresentanze di tale personale;
c) il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione in qualità di presidente, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri rispettivamente competenti, o i sottosegretari di Stato da loro delegati, compongono le delegazioni di parte pubblica che partecipano ai procedimenti di cui alla lettera a);
d) le delegazioni di parte sindacale che partecipano ai procedimenti di negoziazione sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
e) la partecipazione delle rappresentanze militari ai procedimenti di concertazione interministeriale è assicurata in modo da garantire il ruolo e l'autonomia istituzionale ad essi attribuiti dalla specifica normativa che le disciplina, in armonia con i princìpi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in materia;
f) indicazione delle materie, che possono anche essere diverse in relazione allo status del personale interessato, la cui disciplina è demandata ai procedimenti stessi, con particolare riguardo agli aspetti retributivi. È comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:
1) organizzazione del lavoro e degli uffici;
2) procedure per la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio, con esclusione del trattamento di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
3) mobilità ed impiego del personale;
4) sanzioni disciplinari;
5) determinazione delle dotazioni organiche;
6) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;
7) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;
8) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo schema di decreto legislativo, sentite le rappresentanze del personale interessato, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
1. La previsione della quantificazione dell'onere derivante dalle procedure di negoziazione e di concertazione dell'autonomo comparto, di cui all'articolo 1 della presente legge, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, deve essere inserita con apposita norma nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
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