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PDL 1373

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1373



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Modifica dell'articolo 2 della Costituzione in materia di diritti dell'uomo e del fanciullo

Presentata il 13 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I popoli delle Nazioni hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana.
      Tutto ciò è stato riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
      Il bambino, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita.
      La necessità di tale particolare protezione, enunciata nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1924, è stata riconosciuta nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1959, nonché dalla Conven- zione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n.176.
      Appare quindi necessario aggiungere all'articolo 2 della nostra Costituzione una norma di palese riconoscimento dei diritti dell'uomo e di protezione del fanciullo.
      Vi è quindi la necessità di qualificare a livello costituzionale l'impegno verso l'uomo e il fanciullo, che si inquadra anche nelle decisioni deliberate dall'ONU.
      La presente proposta di legge costituzionale intende qualificare la dizione indefinita contenuta nell'articolo 2 della Costituzione e, nel contempo, conferire alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed alla Dichiarazione sui diritti del fanciullo un alto valore vincolante per il legislatore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 2 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art.  2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e del fanciullo, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989».


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