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PDL 1329

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1329



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLOTTI

Istituzione del Ministero delle bioenergie

Presentata il 10 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In questa particolare epoca storica sono drammaticamente assurte all'attualità della cronaca le questioni energetiche e ambientali. Se da una parte il continuo e sempre più incisivo stravolgimento climatico ha condotto a riconsiderare il costo ambientale di una produzione di energia basata, almeno in Italia, prevalentemente sul petrolio e sul carbone, da molto tempo non più sostenibile, dall'altra la situazione geopolitica ha reso le materie prime più difficilmente reperibili. Considerando queste specifiche fonti energetiche, l'approvvigionamento delle quali diviene ogni giorno più aleatorio, è opportuno ricordare, tra l'altro, che si parla di disponibilità limitate, che si andranno esaurendo con gli anni.
      Il Trattato di Kyoto, sottoscritto dall'Italia e reso esecutivo dalla legge n. 120 del 2002, impegna il nostro Paese a limitare drasticamente le emissioni inquinanti. La direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, disciplina la progressiva sostituzione dei combustibili fossili con combustibili rinnovabili. Si parla, così, di un ritorno al nucleare, guardando all'esempio di altri Paesi europei, come la vicina Francia. Dopo i fatti di Scanzano Jonico, tuttavia, dove la cittadinanza si è opposta duramente alla realizzazione, nel proprio comune, di un'area per lo stoccaggio delle scorie nucleari trattate, residuo della passata e breve esperienza nucleare italiana, viene da chiedersi se, effettivamente, l'opinione dei cittadini italiani sia davvero mutata rispetto a quella espressa nei referendum del 1987 sull'abolizione dell'impiego di questo tipo di energia. Il problema, dunque, è coniugare efficacemente produzione, costi e impatto ambientale.
      La dipendenza del nostro Paese in campo energetico, poi, è una grave tara non soltanto per il totale assoggettamento alle esigenze e ai cicli produttivi dei Paesi da cui importiamo elettricità, ma anche un pesante aggravio sulla bilancia commerciale
 

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italiana. L'energia primaria importata, infatti, è superiore all'80 per cento del fabbisogno e anche l'importazione di energia elettrica è superiore al 15 per cento dei 348.956 GWh di consumo interno lordo nell'anno 2004. Considerando l'impatto dell'energia sul prodotto interno lordo, che ne rappresenta tra il 7 per cento e l'8 per cento, il problema energetico non può certo essere considerato come una questione di nicchia. Fatti come il grande black out del 2003, poi, hanno portato il caso all'ordine del giorno, ma ben presto più scottanti materie, che, spesso, a confronto costituiscono oggettivamente futilità, fanno cadere nel vuoto qualsiasi proposta di cambiamento.
      Le fonti di energia rinnovabile su cui punta prevalentemente l'Italia oggigiorno (tralasciando l'importante ausilio di quella idroelettrica che, pur costituendo una percentuale importante della produzione energetica, non può essere espansa indefinitamente, dato l'attuale sfruttamento dei corsi d'acqua e l'impatto sul paesaggio di eventuali nuovi grandi impianti) sono quella solare, geotermica ed eolica, per le quali, però, non si dispone ancora di tecnologie adeguate a garantire il pieno sfruttamento del loro potenziale di sviluppo.

      Molte delle considerazioni svolte precedentemente valgono, inoltre, per il settore dei carburanti per i mezzi di locomozione. Il caro benzina, l'aumento esponenziale del costo del diesel, l'utilizzo limitato di gas e di metano producono problemi diffusi e incidono sul reddito non solo delle famiglie, ma anche delle aziende che operano nel settore dei trasporti o che in genere hanno una elevata necessità di mobilitare merci. Non serve segnalare, nella fattispecie, le difficoltà, riscontrabili nel settore dei trasporti, a coprire i costi elevati, con susseguenti continue richieste di riduzione delle accise.
      Ciò cui mira questo progetto di legge, di conseguenza, è un tentativo di miglioramento della situazione sopra descritta. In questo momento, in particolare, è necessaria una lungimiranza di cui la politica scarse volte si è fatta interprete. Soluzioni definitive al problema energetico non ce ne sono e, probabilmente, non ce ne saranno mai. Tuttavia è importante una riflessione se sia utile o meno seguitare per una via già imboccata e, per la gran parte, percorsa, con gli svantaggi che già conosciamo. La questione è se sia possibile rinvenire risorse, da cui ottenere energia, con il più basso impatto ambientale e al minore costo possibile. Requisito fondamentale deve essere, inoltre, il poterle considerare rinnovabili, in modo che questa iniziativa legislativa non divenga l'ennesimo provvedimento «tampone».
      Orbene, le risorse energetiche con le caratteristiche sopra descritte esistono: sono le biomasse, ossia alcune tipologie di vegetali che si prestano particolarmente per ricavarne combustibili. Prevalentemente possono essere sfruttati in tal senso i cereali, ma vastissime sono le possibilità di riutilizzo di componenti, anche di scarto, di moltissime sostanze di origine vegetale. Produzione agricola, reflui biologici e scarti dell'industria alimentare, forestazioni e ricicli sono tutti possibili riserve di energia attualmente non sfruttata; per così dire, una vera e propria miniera d'oro nascosta.
      Il bioetanolo, per esempio, può essere ottenuto dal mais. Esso costituisce un'ottima alternativa alla benzina ricavata dal petrolio. Il suo utilizzo, come risulta dagli studi scientifici, potrebbe contribuire a ridurre l'effetto serra e i costi legati all'energia, senza dimenticare l'impulso importante che il suo uso potrebbe dare al mondo dell'agricoltura di questo settore.
      Tali combustibili sono meno dannosi per l'ambiente rispetto a quelli tradizionali, in quanto permettono il «pareggio del bilancio» dell'anidride carbonica presente in natura. Con l'utilizzo dei combustibili fossili viene infatti liberata in atmosfera una quantità di carbonio fino a quel momento imprigionata nel sottosuolo, con incremento della concentrazione atmosferica; i biocombustibili, invece, non alterano l'equilibrio, dato che rilasciano nell'atmosfera l'anidride carbonica che già le piante hanno immagazzinato in superficie.
      Per ciò che concerne i costi, essi sono, al momento, più alti di quelli dei combustibili
 

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fossili, ma presentano grandi margini di abbattimento, con il progresso della ricerca. Biogas, bioetanolo, biodiesel, costituiscono una grande possibilità per il futuro, per il rilancio dell'agricoltura in Italia e per rafforzarne l'indotto. Una grande sfida per l'avvenire. Mentre altri Paesi, come il Brasile (ma anche, all'interno dell'Unione europea, la Germania), sono già molto più avanti rispetto al nostro Paese, in questo settore l'Italia è uno dei fanalini di coda, anche se qualcosa si è mosso prevedendo il progressivo inserimento negli oli combustibili di percentuali sempre maggiori di biocombustibili. In realtà, tuttavia, un impegno maggiore, la creazione di una nuova industria di supporto e d'eccellenza, potrebbe essere l'idea per rilanciare l'Italia dal punto di vista economico su scala mondiale.
      Queste sono le ragioni che dovrebbero spingere il Parlamento a farsi carico di accettare una sfida: l'istituzione di un Ministero che si occupi esclusivamente di questo progetto, al fine di renderlo fattivo esempio di quello che lo Stato ancora può fare per lo sviluppo. Specializzare l'Italia in questo settore significherebbe spalancare nuovi mercati per il futuro. Una scommessa che può diventare l'unica via di rilancio per un Paese che, povero di risorse del sottosuolo, potrebbe trovare in una nuova agricoltura e in una nuova industria la sua via per diventare leader in Europa e nel mondo intero.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Ministero delle bioenergie, di seguito denominato «Ministero».
      2. Il Ministero assicura, in un quadro organico di interventi, la ricerca tecnologica, l'incentivazione e la regolamentazione delle produzioni di energia derivante dall'impiego di materiali di origine vegetale, di seguito denominati «biomasse», la progressiva sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili, e in particolare dei combustibili fossili, con combustibili di origine biologica, nonché la promozione della cultura di un'energia sostenibile.
      3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti concernenti l'energia e i combustibili derivanti dall'utilizzo di biomasse; adotta, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e in collaborazione con i mezzi di informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle esigenze e ai problemi dell'ambiente, anche attraverso le istituzioni scolastiche, di concerto con il Ministero dell'istruzione.
      4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali che si occupano del tema delle bioenergie e dei biocombustibili e promuove il rafforzamento del settore in seno all'Unione europea.
      5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento delle convenzioni internazionali e delle direttive e dei regolamenti comunitari in materie connesse alle biomasse e alle bioenergie.
      6. Il Ministero coopera alla preparazione della relazione che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenta al Parlamento, ogni due anni,

 

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sullo stato dell'ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 2.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle bionergie, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
      2. Il Ministro delle bioenergie è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
      3. Il Ministro delle bioenergie interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
      4. Il Ministro delle bioenergie adotta, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, le iniziative necessarie per assicurare una rete pubblica di supporto allo sviluppo di nuove strutture produttive di bioenergie e di biocombustibili.
      5. Il Ministro delle bioenergie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi all'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
      6. Il Ministro delle bioenergie promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.
      7. Il Ministro delle bioenergie, per le materie di sua competenza, partecipa al concerto per la predisposizione del Piano nazionale per la protezione civile.

 

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      8. Il Ministro delle bioenergie, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con gli altri Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia di bioenergie e di biocombustibili e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca, inerenti alle medesime materie, definiti dall'Unione europea.
      9. Il Ministro delle bioenergie e il Ministro dello sviluppo economico assumono di concerto le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.

Art. 3.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le risorse finanziarie, strumentali e di personale da destinare al Ministero, tramite assegnazione ad esso di risorse di pertinenza dei Ministeri esistenti.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    


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