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PDL 1364

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1364



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

Disposizioni per il trasferimento al patrimonio comunale disponibile di aree demaniali marittime situate nei comuni di Ardore e Monasterace

Presentata 13 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, che si sottopone alla vostra attenzione, si intende intervenire al fine di autorizzare a cedere ai comuni di Ardore e Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, il compendio demaniale marittimo ricadente nei comuni suddetti (nel primo il demanio marittimo sito a monte della via marina e della statale n. 106). Ardore e Monasterace sono i due centri rivieraschi dove il compendio marittimo citato è stato occupato dai medesimi comuni che vi hanno realizzato tutte le opere di urbanizzazione: strade, rete fognante, idrica e luminante, piazze, posteggi, verde attrezzato e lungomare per quasi tutta la lunghezza degli abitati. Nelle rimanenti zone si sono insediate diverse famiglie, quasi tutte di operai e contadini e, pochissime, di dipendenti pubblici.
      Le zone di demanio marittime occupate dai privati hanno perso, da tempo immemorabile, le caratteristiche originarie di uso pubblico, anche se occorre evidenziare che fra la via Marina e la battigia esiste un'ampia fascia di arenile la cui larghezza è compresa tra i 60 e i 100 metri. Tutto questo è avvenuto con l'assoluta buona fede degli occupanti. Infatti vi è chi, ad esempio, ha costruito su terreno ritenuto di legittima proprietà perché ereditato dai genitori che risultavano catastalmente intestatari dello stesso, e altri che addirittura hanno acquistato
 

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l'abitazione con rogito notarile regolarmente registrato e con il nulla osta della capitaneria di porto. Da qualche anno, proprio la capitaneria di porto rivendica al demanio marittimo i suoli in oggetto, portando a motivazione di tale richiesta delle mappe risalenti al 1845.
      Sui relitti demaniali in questione non sussistono opere a carattere speculativo, ma la quasi totalità degli insediamenti consiste in modeste case ad uso abitativo.
      Pertanto, è necessario che le aree demaniali su cui sono state eseguite opere di urbanizzazione o interventi di privati cittadini possano essere trasferite, come stabilisce la presente proposta di legge, al patrimonio degli enti o delle persone private interessate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le aree demaniali marittime ricadenti nei comuni di Ardore e Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o di privati cittadini, o che, pur non essendo edificate, siano comunque in possesso pacifico di privati a decorrere dalla predetta data, sono trasferite al patrimonio disponibile dei comuni medesimi.
      2. L'ufficio delle entrate competente per territorio è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata dei beni di cui al comma 1, in deroga alla normativa vigente in materia.

Art. 2.

      1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni dagli stessi ottenuti in uso o in godimento. In caso di realizzazione nelle medesime aree di opere di urbanizzazione, il prezzo di cessione deve comprendere anche la spesa relativa a tali interventi.

Art. 3.

      1. Il prezzo di cessione di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio con riguardo alle valutazione del solo terreno.
      2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso il ricorso, nel termine di un mese, al giudice del luogo

 

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ove è situata l'area, il quale provvede all'accertamento mediante consulenza tecnica.
      3. Ai fini di cui al presente articolo, l'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di 50 euro.

Art. 4.

      1. Gli acquisti delle aree di cui all'articolo 1 devono essere effettuati entro sei mesi dalla data della determinazione del prezzo di cessione da parte dell'ufficio tecnico erariale effettuata ai sensi dell'articolo 3. Il prezzo può essere pagato anche in rate annuali per non oltre cinque annualità.
      2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla data della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del giudice di cui all'articolo 3, l'area resta nel patrimonio disponibile del comune.


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