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PDL 870

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 870



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Disposizioni concernenti il divieto di produzione, importazione e vendita di pellicce sul territorio nazionale e la riconversione delle aziende del settore

Presentata il 23 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'uso della pelliccia come capo voluttuario è uno dei fenomeni che negli ultimi anni hanno suscitato sempre maggiori discussioni e polemiche. Ogni giorno più diffuso è, infatti, il rifiuto di quello che si è per lungo tempo posto come (malinteso) simbolo di femminilità, da una parte, e segnale di riconoscimento sociale, dall'altra. Sono definitivamente tramontati, soprattutto presso le giovani generazioni, i tempi in cui la pelliccia segnava un traguardo di benessere e di prestigio.
      Priva ormai per molti delle sue valenze tradizionali, oggi la pelliccia è diventata segno di un ripensamento della collettività sul modo stesso di vivere e sul rapporto tra gli animali umani e gli animali non umani. Perché infliggere sofferenze e privare della vita esseri viventi per appropriarsi delle loro spoglie in nome di esigenze che non possono in nessun modo essere definite primarie o essenziali per la nostra esistenza? Sull'onda di tale interrogativo, che ha una grande rilevanza morale, si è da tempo avviato, soprattutto nei Paesi anglosassoni, un forte movimento di contestazione dell'uso delle pellicce. Un fenomeno che rappresenta un aspetto importante del riconoscimento dei diritti degli altri animali, su cui è già fiorita anche nel nostro Paese una vasta ed interessante letteratura.
 

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      Sotto questo aspetto, dunque, non può esservi alcuna differenza tra il sacrificio di un animale selvatico ed uno di allevamento: nel primo caso si potrebbe porre un problema di conservazione del patrimonio naturale, fortemente depauperato dalla cattura di oltre 30 milioni di animali ogni anno, soprattutto in Canada, nei Paesi dell'ex Unione Sovietica e negli Stati Uniti; ma sotto l'aspetto etico nessun distinguo è possibile tra le sofferenze degli animali che agonizzano per giorni nelle trappole e quelle delle milioni di volpi, procioni, visoni, detenuti negli allevamenti e abbattuti spesso con metodi crudeli e cruenti.
      Il movimento di opinione contro le pellicce ha già assunto in diversi Paesi proporzioni vaste, con notevole impatto sul mercato: crollo delle vendite in Olanda, Svezia, Stati Uniti, Gran Bretagna, sino a giungere a riduzioni del 70 per cento.
      Gli effetti di questa mutata sensibilità dell'opinione pubblica non sono ancora così evidenti nel nostro Paese; ma i consensi crescenti alle iniziative delle associazioni animaliste e la vendita sempre più forte delle pellicce ecologiche, confezionate con fibre sintetiche e naturali, così popolari tra i giovani, rendono facilmente preconizzabile una caduta del nostro mercato in tempi brevi. A questo fenomeno occorre dare risposte previdenti e ragionevoli, perché il settore della pellicceria, che occupa per la lavorazione delle pelli alcune decine di migliaia di addetti, possa avere valide alternative di lavoro.
      In tale direzione si muove la presente proposta di legge che riproduce il testo di un analogo provvedimento presentato nella scorsa legislatura dall'onorevole Laura Cima (atto Camera n. 3545) da una parte accoglie la richiesta di sempre più vasti settori dell'opinione pubblica, ponendo il divieto di commercio delle pellicce dal 1o gennaio 2007, dall'altra parte affronta il problema della riconversione del settore della pellicceria con un piano triennale che permetta il «riciclaggio» dei lavoratori, con garanzie sotto il profilo della professionalità.
      Più in particolare, nel capo primo, l'articolo 1 pone le norme generali dell'intervento; l'articolo 2 affronta il piano di riconversione affidato al Ministro dello sviluppo economico. In esso vengono individuati i settori e le attività di produzione che possano sostituire quelli di cui la legge prevede la soppressione, in base a criteri di compatibilità ambientale; vengono quantificate annualmente le risorse finanziarie necessarie e previsti gli interventi di qualificazione del personale.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Fondo speciale per gli interventi presso il Ministero dello sviluppo economico di durata triennale a partire dall'adozione del piano. In base alle disponibilità del Fondo sono erogati i finanziamenti e i contributi determinati dall'articolo 4; l'ammissione ad essi è deliberata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministro dello sviluppo economico. L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.
      Nel capo secondo, all'articolo 6 viene fissato il divieto di produzione, importazione, passaggio in transito e vendita delle pellicce; gli articoli 7 e 8 recano le relative sanzioni; all'articolo 9 si contempla la possibilità di costituzione di parte civile nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla legge per le associazioni e gli enti che hanno finalità di protezione degli animali. Nel capo terzo, agli articoli 10, 11 e 12, sono contenute le disposizioni finali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
RICONVERSIONE

Art. 1.
(Norme generali).

      1. Al fine di giungere a una progressiva e completa eliminazione della produzione e del commercio di pellicce, è previsto un intervento pubblico di durata triennale diretto ad incentivare programmi di riconversione di imprese operanti in tale settore, mantenendo e qualificando nel contempo l'occupazione degli addetti.

Art. 2.
(Piano di riconversione).

      1. Per il raggiungimento dei fini della presente legge, con riferimento all'industria e alle attività commerciali aventi ad oggetto l'importazione, la manifattura, la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio di pellicce o comunque di beni con prevalente impiego di tali materiali, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano per la riconversione.
      2. Il piano di cui al comma 1 determina:

          a) l'individuazione dei settori e delle attività di produzione e commercializzazione che, secondo criteri di priorità nelle scelte strategiche di sviluppo ambientalmente compatibile del Paese e di economicità, possano sostituire quelli di cui la presente legge prevede la soppressione;

 

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          b) la quantificazione annuale delle risorse necessarie per le riconversioni e la stima degli investimenti previsti;

          c) gli interventi di riqualificazione del personale reimpiegabile nelle nuove attività e gli interventi per la collocazione del personale eventualmente non reimpiegabile;

          d) le forme e le modalità di ammissione ai benefìci di cui alla presente legge.

Art. 3.
(Fondo per la riconversione dell'industria e del commercio delle pellicce).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per la riconversione dell'industria e del commercio delle pellicce. Il Fondo ha durata triennale a decorrere dall'adozione del piano di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Finanziamenti e contributi).

      1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 possono essere concessi i seguenti tipi di contributi:

          a) contributi in conto capitale sino a un massimo del 50 per cento del costo globale di ciascun progetto di riconversione, e comunque per un ammontare non superiore a 500 mila euro;

          b) contributi in conto interessi per i finanziamenti concessi da istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento.

      2. L'ammissione ai contributi di cui al presente articolo è deliberata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa istruttoria da questi effettuata sulla domanda di ammissione presentata dagli interessati secondo quanto previsto dal piano di riconversione di cui all'articolo 2.

 

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Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'istituzione del Fondo di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
REPRESSIONE DELLE
ATTIVITÀ ILLECITE

Art. 6.
(Attività illecite).

      1. È vietata la produzione, l'importazione, il passaggio in transito e la vendita di pellicce sul territorio nazionale.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
      2. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro.
      3. Se i fatti sono commessi da esercenti pubblici servizi la condanna comporta di diritto la revoca delle licenze di commercio.

 

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Art. 8.
(Associazione per delinquere).

      1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di porre in essere condotte vietate ai sensi dell'articolo 6, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 100.000 euro.
      2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è dell'arresto sino ad un anno e dell'ammenda da 1.000 euro a 3.000 euro.
      3. I responsabili delle associazioni di cui al comma 1 soggiacciono alle stesse pene stabilite per i promotori.

Art. 9.
(Costituzione di parte civile).

      1. Nei procedimenti penali relativi ai reati di cui al presente capo possono costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni morali subiti le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalità di protezione degli animali o degli ambienti naturali.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge per pellicce si intendono le spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o trattate in modo tale da conservare inalterate le caratteristiche naturali delle fibre, nonché gli articoli con esse fabbricati.
      2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie di animali di razza ovina, bovina, equina e suina.

 

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Art. 11.
(Abrogazioni).

      1. L'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112, sono abrogati.

Art. 12.
(Applicazione della legge).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.


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