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PDL 1162

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1162



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDRIZZI

Modifica all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di pensione di reversibilità delle vedove del personale militare

Presentata il 16 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 8 agosto 1995, n. 335, com'è noto, ha introdotto nel sistema pensionistico nazionale numerose e assai incisive modifiche.
      Allo scopo di razionalizzare tale sistema, però, si è adottato un criterio eccessivamente ugualitario, riducendo tutte le situazioni esistenti nel settore delle pensioni allo stesso livello, creando di fatto situazioni assolutamente ingiuste per particolari e specifiche fattispecie.
      Nel novero di queste ultime è rilevante quella concernente le vedove del personale militare e degli ufficiali in servizio permanente effettivo. In particolare, l'articolo 1 della citata legge n. 335 del 1995, al comma 41, prevede la decurtazione delle pensioni di reversibilità in funzione della situazione patrimoniale delle vedove del personale in oggetto, assumendo connotati d'iniquità, se si considera il tipo di vita che il coniuge del militare ha dovuto condurre, svolgendo spesso attività collaterali e di supporto alla carriera del congiunto, specialmente nelle frequentissime occasioni in cui è necessario stabilire e mantenere pubbliche relazioni di carattere istituzionale.
      Di ciò è dimostrazione il fatto che per alcuni incarichi è espressamente richiesta la presenza della consorte.
      La maggior parte delle consorti dei militari e degli ufficiali in carriera ha, sovente, dovuto rinunciare ad autonome
 

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possibilità di lavoro per dare il necessario supporto al coniuge nello svolgimento del suo servizio.
      Ne consegue, pertanto, che alle vedove dei militari debba essere riconosciuto il trattamento pensionistico più equo alla particolare posizione da esse assunta per lo svolgimento dell'attività del marito.
      Proprio la particolare situazione nella quale si trovano le vedove del personale militare determina la necessità di modificare la disposizione del comma 41 citato della legge n. 335 del 1995, riconducendo la normativa concernente le pensioni di reversibilità delle stesse a quanto previsto dalle norme anteriori all'entrata in vigore della legge medesima.
      A tale fine è stato predisposta la presente proposta di legge, che si sottopone alla vostra attenzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, ai superstiti del personale militare continuano ad applicarsi, in materia di determinazione della pensione di reversibilità, le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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