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PDL 1187

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1187



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEDRIZZI

Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

Presentata il 22 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di corrispondere un equo e definitivo trattamento di indennizzo a favore delle migliaia di nostri connazionali che hanno perduto i loro beni all'estero.
      Le problematiche connesse ai suddetti indennizzi si trascinano da lungo tempo e non sono state risolte, fino ad oggi, in modo definitivo, nonostante le numerose leggi in materia.
      Considerati i tanti anni trascorsi dal verificarsi delle perdite, si pone, per lo Stato italiano, il problema di risolvere con equità e in tempi brevi le molte questioni ancora aperte.
      Altri Paesi, come la Francia, hanno risolto da anni, il problema dei beni perduti, tramite procedure amministrative di avanguardia. Spesso sarebbe sufficiente che i governi intervenissero con volontà e soprattutto che la pubblica amministrazione desse attuazione alla volontà che si esprime attraverso l'atto legislativo. Chiudere la vicenda dei beni perduti all'estero rappresenta un'istanza di giustizia e di dignità del nostro Paese e un'esigenza fondamentale per la credibilità delle nostre istituzioni.
      È bene evidenziare che gli attuali indennizzi, assolutamente insufficienti, sono stati stabiliti a suo tempo con una notevole disparità tra una categoria e l'altra di connazionali e, a tale proposito, è sufficiente rapportare i vari coefficienti. Se si raffrontano gli indici di svalutazione ISTAT con quelli stabiliti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, ci si rende conto che gli indennizzi finora concessi sono, in taluni casi, del tutto irrisori.
 

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      La legge 26 gennaio 1980, n. 16, è stata la prima legge organica in materia di indennizzi per le perdite subite dai nostri connazionali nei Paesi di provenienza, dai quali sono dovuti precipitosamente rientrare per cause belliche o politiche. Ad essa hanno fatto seguito la citata legge n. 135 del 1985 e la legge 29 gennaio 1994, n. 98, resasi necessaria per chiarire l'ambito di applicazione soggettiva e oggettiva delle leggi precedenti e per snellire le procedure per la determinazione degli indennizzi.
      Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti da parte delle istituzioni, non sono stati ancora raggiunti i risultati sperati.
      Infatti, sebbene l'approvazione delle leggi menzionate sia avvenuta a distanza di circa cinquanta anni dalle perdite, molti connazionali attendono ancora oggi quanto spetta loro di diritto, vale a dire il giusto ristoro dei sacrifici sostenuti per la creazione e il potenziamento delle aziende modello.
      Giova ricordare che, dal 1985, altri connazionali hanno subito perdite in alcuni Paesi africani, connazionali ai quali è negata, al momento, qualunque tutela giuridica.
      La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di porre definitivamente ordine nella materia, al fine di ripristinare un equo trattamento di indennizzo. Questi lunghissimi, ingiustificati ritardi nei pagamenti hanno, inoltre, provocato un'enorme perdita del potere di acquisto nel settore sia dei beni di largo consumo, sia, soprattutto dei beni immobili.
      La breve esposizione che precede induce a riflettere sulla necessità di una sollecita approvazione della proposta di legge che si presenta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Rivalutazione).

      1. Le rivalutazioni per i beni, i diritti e gli interessi di cui all'articolo della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, perduti anteriormente al 1o gennaio 1950, in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, sono effettuate sulla base dei prezzi determinati ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima legge n. 16 del 1980, e successive modificazioni, moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200.
      2. Le valutazioni per i beni, i diritti e gli interessi di cui al comma 1, perduti posteriormente al 1o gennaio 1950, sono effettuate sulla base dei prezzi determinati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 2,50.
      3. Per i beni, i diritti e gli interessi perduti nell'ex Zaire negli anni 1991 e 1992, le valutazioni sono effettuate sulla base dei prezzi correnti di mercato nel momento in cui furono adottati i provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà, o comunque al momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 2,00, al quale deve essere aggiunto l'ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale connesso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 98. La conversione in euro delle valutazioni è effettuata secondo il tasso di cambio stabilito dall'Ufficio italiano dei cambi in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

 

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      4. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo periodo, le parole: «da quattro cittadini italiani» sono sostituite dalle seguenti: «da due cittadini italiani»;

          b) l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 2.
(Liquidazioni).

      1. Le somme erogate ai sensi della presente legge sono corrisposte in contanti fino alla concorrenza di 20.000 euro, le somme eccedenti tale importo possono, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, essere corrisposte in titoli di credito del debito pubblico.
      2. Dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli indennizzi previsti dalla medesima legge decorrono gli interessi calcolati al saggio legale fino al giorno di emissione dell'ordinativo di pagamento.
      3. Le liquidazioni definitive degli indennizzi previsti dalla presente legge sono erogate entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.
      4. Gli aventi diritto che usufruiscono dei benefìci previsti dalla presente legge non possono ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 3.
(Commissione amministrativa).

      1. È istituita la Commissione amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e di contributi relative alle perdite subite nelle ex colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia e in altri Paesi, di seguito denominata «Commissione», composta da:

          a) un magistrato della Corte di cassazione, presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, con funzioni di presidente;

 

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          b) un consigliere della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato, con funzioni di vice presidente;

          c) un magistrato della Corte dei conti;

          d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro;

          f) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

          g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

          h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio;

          i) un rappresentante del Ministero dell'interno;

          l) un rappresentante per ciascuna delle categorie dei soggetti danneggiati, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su indicazione delle associazioni più rappresentative, provenienti da:

          1) ex Colonie;

          2) Albania;

          3) Tunisia;

          4) Libia;

          5) Etiopia;

          6) altri Paesi;

          m) un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze di livello non inferiore all'area C, posizione economica C2, con funzioni di segretario.

      2. La Commissione può nominare nel suo ambito una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, tra cui due rappresentanti dei soggetti danneggiati.
      3. I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e durano in carica due anni. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un esperto di estimo. Per la

 

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validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno dieci componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente; i relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti della stessa Commissione.
      4. La Commissione delibera anche in via equitativa e la sua deliberazione ha carattere vincolante; essa è tenuta a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese successivo alla data della rispettiva adunanza. Le deliberazioni della Commissione sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di approvazione dei relativi verbali.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, a stabilire l'emolumento spettante ai componenti della Commissione.
      6. Gli oneri connessi al funzionamento della Commissione non devono superare l'importo allo scopo previsto nel bilancio dello Stato per l'anno 2006.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli armi 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché le variazioni della struttura amministrativa per la rapida definizione delle pratiche di indennizzo avviate ai sensi della presente legge.

 

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      3. I fondi stanziati per la copertura delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98, sono gradualmente destinati alla copertura della presente legge.

Art. 5.
(Termine di presentazione delle domande).

      1. Ai fini della presente legge sono valide le domande già presentate, ai sensi delle previgenti disposizioni in materia, se confermate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, dagli aventi diritto.
      2. All'onere della presentazione delle domande sono tenuti i cittadini, gli enti o le società italiane che hanno perduto o hanno dovuto abbandonare i loro beni nell'ex Zaire, negli anni 1991-1992, purché abbiano presentato domanda ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 98, come modificata dalla presente legge.

Art. 6.
(Soggetti esclusi).

      1. La presente legge non si applica ai titolari di beni, diritti e interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947,
n. 1430, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054, e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato con legge 7 novembre 1988, n. 518, indennizzati o da indennizzare ai sensi delle leggi 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, 29 gennaio 1994, n. 98, come modificata dalla presente legge, e 29 marzo 2001, n. 137.


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