Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1309

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1309



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI GIOIA

Disposizioni per la reintroduzione della qualifica di dirigente superiore nelle amministrazioni pubbliche

Presentata il 6 luglio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - I dirigenti superiori, nel 1993, furono «scippati» della loro qualifica da una ingiusta e dubbia riforma legislativa. Tale qualifica, però, è stata mantenuta in alcuni Ministeri (esteri, interno, agricoltura eccetera).
      La presente proposta di legge intende, pertanto, ripristinare la qualifica di dirigente superiore per quei pochi dirigenti attualmente di seconda fascia che tale qualifica già rivestivano prima dell'avvento del ruolo dirigenziale unico. Ciò in quanto i predetti dirigenti superiori, che a tale posizione erano arrivati esclusivamente previo il superamento di dure prove concorsuali e che per anni sono stati preposti a dirigere uffici della massima responsabilità, si sono visti scalvacati da dirigenti a loro di molto posposti nel vecchio «ruolo» di anzianità di ciascuna amministrazione, i quali, in taluni casi, hanno ricevuto incarichi di rilievo, non ultimo quello di dirigente generale, e relative remunerazioni, senza avere dovuto affrontare impegnative selezioni.
      Al fine di sanare tale iniqua situazione, questa proposta di legge tende - anche alla luce della «restituzione» del ruolo dirigenziale alle singole amministrazioni ad opera del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - non solo a ripristinare la qualifica di dirigente superiore, riparando in parte la penalizzazione che questi dirigenti hanno ricevuto per lunghi anni, ma ad attribuire ai titolari di detta qualifica la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per i dirigenti di seconda fascia inseriti nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza.
 

Pag. 2

      La norma proposta e, quindi, il ripristino per legge della qualifica di dirigente superiore - per chi già ne era in possesso - non comporta oneri per lo Stato, in quanto agli ex dirigenti superiori attualmente è riconosciuto, in sede contrattuale, un differenziale economico rispetto al precedente.
      Con l'approvazione della presente proposta di legge si ricostruirebbe così anche una scala gerarchica che si è voluto eliminare in nome di una massificazione di vecchia memoria, raggruppando i dirigenti nelle cosiddette «fasce», temine ridicolo e improprio!
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dei dirigenti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, erano titolari della qualifica di dirigente superiore, è ripristinata la qualifica stessa.
      2. Ai dirigenti di cui al comma 1 è riconosciuta, nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, la posizione loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita.
      3. Ai dirigenti di cui al comma 1, inoltre:

          a) è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale dell'amministrazione di appartenenza;

          b) è riservato il cinquanta per cento dei posti di funzione dirigenziale di livello generale disponibili presso l'amministrazione di appartenenza;

          c) è attribuito, all'atto del pensionamento, il trattamento spettante ai dirigenti preposti a uffici dirigenziali di livello generale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su