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PDL 1310

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1310



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI GIOIA

Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale dirigente delle amministrazioni statali

Presentata il 6 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Occorre rendere al più presto nuovamente «pubblica» quella sparuta parte di dirigenza attualmente privatizzata. Non possiamo dimenticare che la dirigenza è il nucleo vitale di una pubblica amministrazione efficiente, che deve essere ben motivata e soprattutto non avvilita da norme vessatorie.
      L'attuale contratto di lavoro di natura privatistica per la dirigenza delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, difatti, ha mortificato l'opera del singolo dirigente, mercanteggiando il suo rapporto di lavoro con l'autorità politica del momento. Pronta, quest'ultima, a concedere sempre di più ai «servitori» che si adeguano al suo volere, più che all'interesse generale del Paese.
      Con la cosiddetta «privatizzazione» si sono create, in questi ultimi anni, le premesse e le conseguenze della ghettizzazione del personale pubblico dipendente cosiddetto «contrattualizzato». Nessuna delle previsioni tanto sbandierate all'epoca per convincere che «privato è bello» è stata realizzata. Per costoro non si è avuto nemmeno il rispetto temporale dei rinnovi contrattuali, mentre i contratti di prefetti, diplomatici e via dicendo sono stati rinnovati rispettando le scadenze.
      I contratti dei dirigenti privatizzati, inoltre, non hanno avuto gli incrementi che sarebbero giustificati dalla «precarietà» dell'impiego e dal fatto che essi sono «datori di lavoro» con compiti e responsabilità più pesanti dei dirigenti in regime pubblicistico, l'incremento retributivo dei diplomatici sfiora il 24 per cento, quello dei prefetti il 20 per cento, mentre per i ministeriali è solo l'11 per cento! A tutto questo si aggiungano altri benefìci riservati ai dirigenti in regime pubblicistico, come la promozione alla qualifica superiore all'atto del pensionamento.
      La cupidigia politica, nel corso della XIV legislatura, si è spinta ben oltre, fino
 

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ad ipotecare lo stesso futuro della pubblica amministrazione, se è vero, come è vero, ciò che è accaduto recentemente, quando, a pochi giorni dalle elezioni il Governo ha proceduto alla nomina di dirigenti di suo gradimento ai vertici della pubblica amministrazione, ipotecando così le scelte di competenza dell'attuale nuovo Governo.
      La presente proposta di legge, pertanto, nasce dall'esigenza di realizzare una sostanziale riforma dell'attuale rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, stabilendone il passaggio dal regime privatistico, cui è attualmente assoggettato, a un'autonoma disciplina di diritto pubblico, nell'interesse dell'esclusivo perseguimento del buon andamento della pubblica amministrazione.
      La ratio del provvedimento va ricercata nella oggettiva considerazione che nel settore statale la dirigenza cosiddetta privatizzata interessa soltanto circa 4.000 dirigenti, a fronte di un numero complessivo di circa 96.000 dirigenti dello Stato, comprendente anche il personale della carriera diplomatica e prefettizia, magistrati, docenti universitari, personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nei circa 4.000 dirigenti privatizzati è compreso un numero considerevole di dirigenti addetti ai gabinetti e alle segreterie particolari di Ministri e Sottosegretari di Stato, che beneficiano però di norme che derogano dai contratti collettivi nazionali di lavoro e, quindi, sono parzialmente già sottratti alla privatizzazione.
      I dirigenti realmente privatizzati costituiscono appena il 4,1 per cento di tutta la dirigenza statale e sono «globalizzati» e sottoposti a un regime giuridico di lavoro precario, indegno di un Paese civile. Questi, inoltre, sono gli unici dirigenti a subire lo spoil system e ad essere assoggettati a contratti individuali a termine, oltre a sopportare i gravosi impegni collegati al loro status di datori di lavoro. Di recente, infatti, sono stati restituiti all'alveo pubblico i dirigenti e i funzionari del Corpo dei vigili del fuoco.
      Tale condizione mina l'efficienza dell'attività dei dirigenti, non consentendo una pianificazione del lavoro a medio e lungo termine, giungendo a mortificarne la dignità.
      Obiettivo primario di questa proposta di legge, dunque, è quello di garantire il perseguimento in toto dei fini individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, anche alla luce dei princìpi recati dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, in materia di riordino della dirigenza dello Stato, eliminando le succitate cause di disagio, che incidono negativamente sulla efficienza della pubblica amministrazione.
      La nuova normativa, infatti, consentirebbe alla dirigenza statale di tornare ad essere indipendente, imparziale e produttiva al massimo grado, operando con serenità per il pubblico interesse, nei termini voluti dalla Costituzione.
      Questo Parlamento finalmente darebbe così una giusta risposta anche ai problemi dell'autonomia della dirigenza pubblica, in nome di quella giustizia perequativa che non deve mai soccombere alla prepotenza dei più forti.
      Le norme proposte non comportano aggravi a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Trasformazione del rapporto di impiego dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato).

      1. Il rapporto di impiego dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è assoggettato al regime di diritto pubblico previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria, inteso a disciplinare l'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, nel quale sono anche determinati i contenuti del rapporto di pubblico impiego, le materie oggetto di contrattazione, l'istituzione e le modalità di svolgimento della contrattazione integrativa, nonché il procedimento negoziale il cui accordo conclusivo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e tecnica;

          b) definizione del sistema delle responsabilità in ordine alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando l'economicità, la speditezza e

 

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la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici di cui il dirigente di primo e di secondo livello sia titolare in forza di provvedimento dell'autorità politica;

          c) la verifica dei risultati conseguiti, anche per un periodo di tempo superiore all'anno, dal dirigente di primo e di secondo livello, con esclusione di quelli in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fondandola sull'effettiva verifica della produttività gestionale e sulla qualità dei prodotti e dei servizi resi all'utenza, individuando sistemi di controllo di gestione differenziati in relazione alle dimensioni organizzative delle istituzioni e alla tipologia degli incarichi conferiti;

          d) l'accesso alla dirigenza di primo e secondo livello normalmente per concorso pubblico, riservato al personale in possesso di adeguati requisiti professionali e attitudinali, istituendo figure di vertice con distinte responsabilità gestionali-organizzative;

          e) il conferimento di incarichi dirigenziali di primo e di secondo livello a estranei all'amministrazione nell'ambito di una quota ordinaria del dieci per cento dei posti previsti nel ruolo di ciascuna amministrazione statale, anche ad ordinamento autonomo, compresi gli enti pubblici nazionali, nonché nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, la cui durata in servizio non può superare la permanenza dell'autorità politica che ha attribuito l'incarico;

          f) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione nel caso che sia accertato, a seguito di procedura che preveda il contraddittorio della parte interessata, il mancato conseguimento degli obiettivi formulati nel piano esecutivo di gestione annuale o pluriennale;

          g) la definizione biennale del trattamento economico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo procedure di contrattazione cui partecipano le organizzazioni

 

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sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche qualifiche dirigenziali e alle relative attribuzioni.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione. Decorso tale termine il decreto legislativo è comunque emanato.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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