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PDL 1345

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1345



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Istituzione e disciplina della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l'attività commerciale di erboristeria

Presentata il 12 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'evoluzione del concetto di salute da assenza di malattie a completo benessere fisico, emotivo e mentale, apre uno spazio nuovo a tutti quegli approcci olistici che da terapie di nicchia, in senso lato, stanno facendosi largo in Europa.
      Quelle medicine o tecniche dapprima definite «alternative», stanno diffondendosi in strati sempre più ampi di popolazione e stanno inserendosi a integrare la medicina ufficiale.
      Questo segno dei tempi che l'Organizzazione mondiale della sanità aveva già saputo recepire nell'ormai lontano 1978 a sua volta è uno dei frutti degli stimoli del decennio precedente.
      C'è stato quindi un vero e proprio mutamento interpretativo: la cura non è più, riduttivamente, il trattamento della malattia e dei suoi sintomi, ma l'approccio alla totalità della persona nella sua complessità. Un recupero del concetto di persona intera ereditato dal passato, dalla medicina ippocratica se il riferimento è al nostro continente.
      In un quadro culturale di tale genere l'erboristeria si trova in una posizione del tutto particolare proprio per la materia che usa: la pianta officinale.
      In Italia l'erboristeria e l'erborista, l'una intesa come disciplina autonoma, relativa al riconoscimento, coltivazione, raccolta, trasformazione, preparazione di erbe e di piante medicinali e aromatiche, l'altro quale figura professionale tecnica di riferimento, sono stati riconosciuti ufficialmente nell'ordinamento normativo con la legge n. 99 del 1931. Con questa legge e con il relativo regolamento applicativo di cui al regio decreto n. 1793 del 1931, si rispondeva alle esigenze socio-economiche di allora, regolamentando un settore di cui si riconosceva l'importanza e si auspicava lo sviluppo.
      La figura dell'erborista è stata quindi introdotta nell'ordinamento normativo italiano, di fatto, con la legge n. 99 del 1931,
 

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con il suo regolamento attuativo e successive modifiche. Tale normativa risulta evidentemente insufficiente a definire una professione e a regolamentare un settore che ha visto negli ultimi trent'anni una significativa espansione dovuta all'intreccio di una molteplicità di fattori sociali, culturali ed economici.
      La citata legge del 1931, e la successiva giurisprudenza, pure con tutti i limiti che negli anni ha sempre più evidenziato, essendo nel frattempo mutato completamente lo scenario socio-economico e culturale, è stata quella che ha mantenuto aperto lo spazio affinché potesse esistere e svilupparsi l'erboristeria professionale italiana. Si può quindi affermare che l'erboristeria italiana è fortemente radicata nel tessuto sociale, è capillarmente presente su tutto il territorio nazionale, è una realtà consolidata anche sul piano economico, nella produzione, trasformazione e commercializzazione. Gli erboristi italiani hanno saputo coniugare la tradizione, la medicina popolare e le moderne acquisizioni scientifiche.
      Non a caso è stata proprio la categoria stessa a rivendicare con forza l'istituzione del primo corso di laurea in tecniche erboristiche, la professionalizzazione del settore e un rinnovo legislativo adeguato ai tempi e alle prospettive europee, in modo da salvaguardare la propria specificità e permettere alla professione un nuovo sviluppo.
      Attualmente ci troviamo di fronte a una realtà che vede di fatto l'erborista referente effettivo per chi intende rivolgersi alle piante officinali per il mantenimento del proprio benessere psico-fisico. L'erborista è sempre più preparato scientificamente grazie all'istituzione dei corsi di laurea triennali in scienze e tecnologie erboristiche e al continuo e puntuale aggiornamento professionale promosso dalle associazioni di categoria, ma non vede riscontro adeguato sotto il profilo normativo.
      Gli erboristi, in Italia, svolgono di fatto un lavoro capillare di educazione sanitaria, di informazione sulle piante medicinali e sull'uso delle stesse e una consulenza all'automedicazione responsabile con le piante officinali. Un lavoro sicuramente importante per la salute della popolazione che si trova sempre più in balìa di stimoli, suggestioni e messaggi pubblicitari a volte fuorvianti e che necessita di un orientamento qualificato e professionale.
      Contrariamente a quanto molti credono, l'erboristeria italiana non si è sviluppata in questi anni in regime di anarchia e di abusivismo, ma nel rispetto di normative che, seppur ormai obsolete e disarticolate tra loro, ne hanno determinato la dimensione attuale.
      Da oltre venti anni gli erboristi auspicano l'approvazione di una legge moderna e più attinente ai tempi. Troppe volte gli operatori del settore, loro malgrado, hanno dovuto subire eventi restrittivi o punitivi da parte delle autorità preposte alla vigilanza a causa dell'inadeguatezza di una normativa disomogenea e penalizzante, salvo poi essere assolti dall'autorità giudiziaria.
      È quindi evidente che una normativa che vede la luce nel lontano 1931, con il suo regolamento applicativo, non sia più in grado di rappresentare le esigenze di professionisti sempre più qualificati e di un settore in grande e costante espansione.
      La maggiore attenzione e consapevolezza dei consumatori rispetto al concetto di salute e all'autogestione della stessa impongono delle scelte legislative coerenti.
      Purtroppo a causa dell'obsolescenza della normativa del 1931 e a seguito della liberalizzazione delle attività commerciali, sempre più persone poco qualificate, inadeguate e improvvisate si sono inserite nel tessuto erboristico italiano, deteriorando pesantemente l'immagine dell'erborista diplomato e dell'erboristeria più in generale.
      È necessario quindi intervenire radicalmente con un atto normativo moderno che collochi, al pari di altre figure professionali, l'erborista nell'ambito delle professioni sanitarie non mediche e che regolamenti l'attività commerciale di erboristeria esaltandone tutte le peculiarità.
      Il perdurare dell'attuale situazione potrebbe determinare la perdita di una centenaria
 

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tradizione culturale propria del nostro Paese, provocando sicuri problemi di sopravvivenza alle migliaia di attività commerciali che vi operano, vanificando gli onerosi sforzi di quanti hanno creduto nel settore erboristico intraprendendo gli studi universitari, fiduciosi di trovarvi uno sbocco professionale ed economico.
      L'uso che l'erborista fa delle piante coniuga la conoscenza tradizionale alla ricerca scientifica, e trae combinazioni che mirano sempre, oltre che all'eliminazione del sintomo, al riequilibrio dell'intero organismo. Proprio per questa sua peculiarità l'erborista ha un proprio ruolo storico e uno spazio proprio che non invade quello di altre figure sanitarie. Non quello del medico, visto che non fa diagnosi né terapia, né quello del farmacista che, nella società attuale, non è né può essere il referente specifico ed esclusivo per le piante officinali visto che il suo ruolo, la sua mentalità, il suo back-ground culturale, la sua esperienza lavorativa, il suo curriculum di studi, sono altri.
      La maggiore sensibilità della popolazione all'autogestione della salute e il ricorso sempre in aumento a tutte quelle pratiche genericamente definite «dolci» hanno portato, per quanto riguarda l'ambito delle piante officinali, a un maggiore ricorso all'erborista quale figura professionale tecnica di riferimento per il consiglio e la consulenza in questo campo. Nel contempo vi è stata una riqualificazione della preparazione tecnico-scientifica dell'erborista con l'istituzione della laurea in scienze e tecnologie erboristiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ora sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Tale iter formativo sostituisce, di fatto, quello previsto con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, relativo all'istituzione del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche che aveva a sua volta sostituito quello indicato nella legge del 1931. È ormai indispensabile e improcrastinabile che al mutamento di condizioni socio-culturali ed economiche, in aggiunta a quello del curriculum formativo dell'erborista, faccia seguito un adeguato rinnovamento legislativo che, partendo dalla realtà fattuale, la riconosca in modo da garantire il consolidamento e lo sviluppo di un intero settore e il diritto al riconoscimento di una professione che ha un ruolo sociale ormai consolidato.
      Mentre nei Paesi in via di sviluppo il ricorso alla medicina erboristica è una necessità, sia per ragioni culturali che di costi, nel mondo industrializzato il problema è differente. Le patologie croniche, ampiamente diffuse, unite all'invecchiamento progressivo della popolazione, portano alla ricerca costante di supporti per una «migliore qualità della vita», e permettono, nel contempo, di mantenere una vita di relazione soddisfacente. L'erboristeria offre utili risposte nei confronti di questi problemi.
      A Copenhagen nel settembre 1998 è stato definito il programma «European Health» in cui si auspica che dal 2010 tutti gli Stati membri europei possano garantire che le professionalità sanitarie e quelle ad esse collegate in altri settori abbiano acquisito adeguate conoscenze, procedure e competenze per promuovere la salute nelle rispettive popolazioni. L'Italia ha la ricchezza di avere, nel campo delle piante medicinali, già a disposizione una categoria qualificata che lavora da sempre con un approccio olistico agli squilibri funzionali dell'organismo. Occorre che a questa categoria venga riconosciuto questo merito e quindi sia valorizzata per il lavoro che concretamente svolge.
      Sviluppo possibile questo, che metterebbe al servizio della collettività risorse preziose che oggi non si possono esplicare in pieno.
      Sarebbe ovviamente auspicabile che venga reso possibile un collegamento stabile con gli organismi professionali europei degli erboristi, in modo da poter lavorare a un curriculum formativo il più
 

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possibile omogeneo, pure tenendo conto delle peculiarità nazionali, in vista di quella libera circolazione delle professioni che prima o poi dovrà trasformarsi da enunciato a realtà. Nella prospettiva che l'erborista possa divenire un referente, oltre che nell'automedicazione, anche per il medico che intenda operare con le piante medicinali. A tale proposito è importante citare l'innovativo esperimento effettuato presso alcuni ospedali della regione Toscana relativamente all'inserimento dell'erborista, quale consulente presso i pazienti sul corretto utilizzo e sulla somministrazione di miscele di erbe infusionali di conforto e di supporto alle terapie mediche.
      La proposta di legge in oggetto mira ad assegnare un ruolo e uno spazio propri all'erborista anche e soprattutto al fine di evitare conflitti con altre figure professionali, al pari di altri Paesi, quali la Gran Bretagna, rispetto alla quale troverebbe il suo omologo nella riconosciuta professione dell'Herbal Practitioner.
      È necessario che la futura legge sia in grado di entrare nel merito dell'operatività professionale dell'erborista. In particolare deve essere garantita la libertà di miscelazione anche estemporanea delle piante officinali e dei loro derivati, giustificata dalla formazione tecnico-scientifica degli erboristi e motivata dalla necessità di soddisfare le richieste dei consumatori. Dalla pratica della miscelazione vanno ovviamente escluse solo le piante tossiche e velenose la cui utilizzazione rimane possibile in ambito strettamente medico-farmaceutico.
      All'erborista spetterà quindi il compito di consigliare opportunamente i consumatori sul corretto utilizzo delle piante officinali, dei loro derivati e dei prodotti naturali in genere, consiglio dovuto quando essi vengono utilizzati per finalità salutistiche e per l'ottimizzazione dello stato di benessere della persona.
      Sulla base di quanto esposto si ritiene che una nuova normativa non dovrebbe prescindere dal garantire una giusta collocazione alla figura professionale dell'erborista, quale operatore sanitario non medico: individuare competenze specifiche e ruolo derivanti dal percorso formativo universitario della laurea che deve divenire abilitante alla professione, definire il controllo dei requisiti delle piante vendibili, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti, in armonia con le normative nazionali e comunitarie, individuare l'erboristeria come disciplina autonoma, quale di fatto è storicamente divenuta.
      La legge 1o febbraio 2006, n. 43, prevede la delega al Governo per l'istituzione degli ordini professionali relativi, in particolare, alle seguenti fattispecie di figura professionali: professioni sanitarie infermieristiche ostetrica, tecnico-sanitarie e della prevenzione». Ad esempio l'igienista dentale, il dietista, il podologo, il fisioterapista e altre figure professionali appartenenti alle ex arti ausiliarie sanitarie (come l'ottico), che sono state riconosciute vere e proprie professioni sanitarie.
      È pertanto indispensabile definire precisamente l'ambito di competenza e di operatività specifica dell'erborista, anche rispetto alle tecniche analitiche e di trasformazione del materiale vegetale. Altresì è indispensabile definire l'attività professionale e commerciale di erboristeria e indicare la laurea in scienze e tecnologie erboristiche come abilitante alla professione di erborista.
      La futura legge dovrà prevedere l'istituzione di appositi registri degli erboristi gestiti a livello regionale a specifica tutela del cittadino, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria di riferimento quali soggetti garanti di un percorso formativo professionale e di aggiornamento per i professionisti in attività.
      Altrettanto necessaria è una precisa definizione dei titoli e dei requisiti professionali che identificano correttamente la figura dell'erborista, anche al fine di una maggiore tutela del consumatore.
      Ovviamente a tutela di coloro che già operano da anni nel settore si dovrà pensare a una parificazione del «vecchio» titolo con quello indicato nella proposta di legge, come è accaduto già per altre professioni.
 

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Si dovranno definire le modalità di adeguamento per coloro che alla data di entrata in vigore della legge, pur essendo titolari di una erboristeria, non saranno in possesso dei titoli per continuare ad esercitare la loro attività.
      Un'apposita tabella (tabella A) individua le piante officinali che per la loro elevata tossicità, anche a livelli minimi, sono da impiegare a scopo medicinale e il cui uso è riservato alle officine farmaceutiche e al farmacista su ricetta medica obbligatoria.
      Deve altresì essere data una chiara definizione di «laboratorio annesso all'esercizio di vendita», in cui l'erborista in regola con le prescritte autorizzazioni provvede alla preparazione dei rimedi erboristici secondo le sue specifiche competenze.
      È auspicabile inoltre che la coltivazione delle piante officinali non sia considerata pratica agronomica generica ma speciale, con la necessità di una formazione specifica del coltivatore e della consulenza come responsabile di un erborista titolato.
      In definitiva possono essere tracciate le linee guida della proposta di legge in oggetto:

          1) una proposta di rinnovo legislativo deve tenere conto dei mutamenti socio-economici e culturali avvenuti dal 1931 ad oggi e del quadro complessivo reale su cui va ad operare;

          2) la realtà è quella dell'esistenza consolidata di una disciplina autonoma definibile come «erboristeria», che si basa principalmente sull'uso di preparati erboristici caratterizzati dalla presenza del fitocomplesso, quale approccio olistico agli squilibri funzionali dell'organismo e al mantenimento della salute e dello stato di benessere. La materia vegetale è lo strumento primario di tale pratica tradizionale;

          3) la figura professionale di riferimento nell'orientamento della scelta dell'utente è l'erborista, quale tecnico esperto nella conoscenza delle piante officinali e del loro uso;

          4) con l'istituzione della laurea in scienze e tecnologie erboristiche, l'operatore erboristico contemporaneo ha conseguito una più adeguata preparazione tecnico-scientifica nella conoscenza e nella gestione razionale delle piante officinali, che lo ha messo in grado di operare «a 360 gradi» nel settore delle piante officinali, dalla coltivazione al prodotto finito passando attraverso tutte le fasi intermedie, dal controllo di qualità alla formulazione di nuovi prodotti.

      Conseguenze e punti qualificanti della proposta di legge:

          1) riconoscere il ruolo dell'erborista come tecnico specializzato nel campo delle piante officinali e del loro uso;

          2) collocare la figura professionale dell'erborista nell'ambito degli «operatori sanitari» (al pari di altri operatori quali, ad esempio il dietista, il podologo, l'ottico, eccetera), essendo punto di riferimento per l'utente nel campo dell'autogestione della salute con le piante officinali;

          3) definire precisamente l'ambito di competenza e di operatività specifica dell'erborista, anche rispetto alle tecniche analitiche e di trasformazione del materiale vegetale che gli competono;

          4) definire l'attività professionale e commerciale di erboristeria;

          5) indicare la laurea in scienze e tecnologie erboristiche e i diplomi in erboristeria come titoli abilitanti alla professione di erborista;

          6) prevedere la necessità dell'istituzione di un registro regionale degli erboristi abilitati;

          7) parificare il titolo di studio previsto dalla legislazione previgente per svolgere la professione di erborista con quello indicato nella nuova normativa;

          8) prevedere l'adeguamento professionale per coloro che alla data di entrata in vigore della legge non sono

 

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in possesso dei titoli ivi previsti per continuare a svolgere la professione;

          9) allegare alla legge una tabella comprendente le sole droghe la cui vendita va riservata al farmacista in farmacia su ricetta medica obbligatoria;

          10) prevedere la costituzione di un laboratorio annesso all'esercizio di vendita, autorizzato per l'allestimento di preparazioni erboristiche non preconfezionate esitabili esclusivamente nello stesso esercizio di vendita;

          11) considerare la coltivazione delle piante officinali non come pratica agronomica generica ma speciale, con la necessità di una formazione specifica del coltivatore o della consulenza e responsabilità di un erborista titolato.

      La figura dell'erborista operatore sanitario nel campo delle piante officinali, in grado di assolvere coscientemente l'importante funzione di filtro nei confronti del consumatore che in lui ripone fiducia, si integra perfettamente con le altre figure sanitarie, sia della medicina allopatica che delle varie medicine cosiddette «complementari». È l'integrazione di tutti questi saperi che può fare davvero compiere il salto di qualità necessario affinché venga di nuovo rivalutata la centralità della persona, finalmente libera di scegliere i propri riferimenti nel campo della salute e tranquillizzata dal fatto che le molte opportunità possono integrarsi tra loro al fine di raggiungere al meglio l'obiettivo della salute e del benessere completi.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione).

      1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali relativi alla regolamentazione della professione sanitaria di erborista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      2. È istituita la professione sanitaria di erborista, con il seguente profilo professionale: l'erborista è l'operatore sanitario non medico che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia professionale la selezione delle piante officinali e delle forme di preparazione derivate e l'eventuale miscelazione delle stesse e la miscelazione dei derivati, rispondendo alle esigenze e alle richieste dell'utente che, nell'ambito della propria libertà di scelta, voglia essere orientato sull'uso delle piante officinali per la tutela della propria salute. L'erborista è il consulente dell'automedicazione nel campo delle piante officinali.
      3. Sono di competenza dell'erborista: la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la manipolazione, la miscelazione, il confezionamento e la commercializzazione al dettaglio delle piante officinali, delle droghe, dei loro derivati e dei preparati erboristici.
      4. Sono di competenza dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante officinali e delle relative droghe.

Art. 2.
(Ambiti operativi).

      1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, l'erborista prepara i derivati erboristici, denominati «erborati», seguendo i processi tecnologici atti a preservare l'integrità del fitocomplesso della pianta o delle piante officinali.

 

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      2. L'erborista, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1, fornisce informazioni sulle piante officinali, sui loro benefìci e sul loro uso all'utente e informa riguardo alle eventuali controindicazioni.
      3. L'erborista svolge la sua attività autonomamente ovvero in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.
      4. L'erborista esercita la sua attività professionale in regime libero-professionale o di dipendenza sia in strutture sanitarie pubbliche o private sia all'interno di strutture imprenditoriali.
      5. È definita attività di erboristeria esclusivamente l'attività professionale imprenditoriale esercitata dall'erborista, comprendente l'attività di commercio al dettaglio di erbe officinali e dei loro derivati nonché di rimedi erboristici preparati secondo le competenze professionali dello stesso erborista.
      6. L'erborista che esercita l'attività definita erboristeria ai sensi del comma 5 può allestire un locale separato dall'area della vendita al dettaglio e da quella destinata a magazzino delle scorte quale laboratorio annesso all'esercizio di vendita, per svolgere le operazioni di trasformazione e di preparazione erboristiche, proprie della professione, atte a produrre erborati destinati a essere ceduti al consumatore finale, in forma non preconfezionata, nell'ambito dello stesso esercizio. Tale attività di trasformazione e di preparazione di prodotti erboristici non comporta l'obbligo di notifica dei prodotti al Ministero della salute né gli oneri economici connessi.
      7. L'esercizio delle attività di trasformazione e di preparazione svolte nel laboratorio di cui al comma 6 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, previa verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni. Tali attività sono effettuate utilizzando materie prime che devono soddisfare i requisiti di qualità previsti dalla legislazione vigente in materia di norme di buona fabbricazione.
 

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      8. La miscelazione di piante officinali essiccate o parti di esse può essere compiuta dall'erborista direttamente al banco del punto di vendita.

Art. 3.
(Abilitazione).

      1. Il diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche o definizioni affini, conseguito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, abilita all'esercizio della professione sanitaria di erborista.
      2. II corso di laurea finalizzato alla formazione del profilo di erborista di cui al comma 1 è istituito e attivato presso le facoltà di farmacia, prevedendo altresì il collegamento con le facoltà di agraria e di medicina e chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.
      3. Il diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, il diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria, istituite presso le facoltà di farmacia, il diploma universitario in tecniche erboristiche, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, sono equiparati al diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche e e definizioni affini.

Art. 4.
(Registri regionali degli erboristi).

      1. Alle regioni è demandato il compito di definire le norme di accesso alla professione sanitaria di erborista e l'obbligo di aggiornamento professionale, nonché

 

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l'istituzione di appositi registri regionali degli erboristi.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base a un rapporto di lavoro dipendente, le attività di commercio al dettaglio o di trasformazione e preparazione erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze biologiche o in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, possono continuare a svolgere le medesime attività.
      2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o degli altri titoli di cui al comma 1 del presente articolo, esercitano, anche in base a un rapporto di lavoro dipendente, le attività di commercio al dettaglio o di preparazione erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che superino un apposito esame di idoneità, che deve essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, organizzato secondo modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa e disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università

 

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e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esame di idoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto. Agli eventuali oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di aggiornamento si fa fronte mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al presente comma, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non esercitano l'attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Chi esercita l'attività di erborista senza i requisiti prescritti ai sensi della presente legge, compie abuso della professione sanitaria di erborista ed è perseguibile a norma di legge.

Art. 7.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e successive modificazioni, e il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772.

Art. 8.
(Elenco delle piante di esclusiva
utilizzazione medicamentosa).

      1. Alla presente legge è allegata come parte integrante la tabella A che reca

 

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l'elenco delle piante che per la loro scarsa maneggevolezza e per la loro elevata tossicità, anche a livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e loro derivati destinati alla utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato al farmacista in farmacia su ricetta medica obbligatoria.

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TABELLA A
(Articolo 8).

Elenco delle piante di esclusiva utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato al farmacista in farmacia su ricetta medica obbligatoria.

NOME
PARTE UTILIZZATA
ABRUS PRECATORIUS L. seme.
ACOKANTHERA OUABAIO CATH. legno, seme.
ACOKANTHERA SCHIMPERI BENTH ET HOOK frutto, legno.
ACONITUM ANTHORA L. fiore, pianta erbacea, radice.
ACONITUM CHASMANTHUM STAP. radice.
ACONITUM FEROX WALL. radice.
ACONITUM HETEROPHYLLUM WALL. pianta erbacea, radice.
ACONITUM NAPELLUS L. foglia, pianta erbacea, radice, tubero.
ACONITUM VARIEGATUM L. radice.
ACORUS CALAMUS L. olio, rizoma.
ACTAEA SPICATA L. frutto, pianta erbacea, rizoma.
ADONIS AESTIVALIS L. pianta erbacea.
ADONIS ANNUA L. pianta erbacea.
ADONIS VERNALIS L. pianta erbacea, sommità.
AETHUSA CYNAPIUM L. foglia, frutto, pianta erbacea.
AGROSTEMMA GITHAGO L. seme.
AILANTHUS ALTISSIMA SWI. corteccia delle radici, fiore, foglia, frutto.
ALLAMANDA CATHARTICA L. corteccia, foglia, seme.
ALSTONIA CONSTRICA MUEL. corteccia.
ALSTONIA SCHOLARIS R. BR. corteccia.
AMMI MAJUS L. frutto, pianta erbacea con frutti.
AMMI VISNAGA LAMK frutto, pianta erbacea con frutti, succo delle foglie.
ANACARDIUM OCCIDENTALE L. pericarpo.
ANAGALLIS ARVENSIS L. pianta erbacea.

 

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NOME
PARTE UTILIZZATA
ANAGYRIS FOETIDA L. foglia.
ANAMIRTA PANICOLATA COLEBR. frutto, seme.
ANCHUSA ITALICA RETZ. fiore, foglia.
ANCHUSA OFFICINALIS L. fiore, foglia, pianta erbacea.
ANDIRA ARAROBA AGUIAR polvere del legno.
ANDIRA INERMIS (SW) KUNTH corteccia.
ANEMONE NEMOROSA L. fiore, foglia.
ANNONA CHERIMOLIA MILL. frutto, radice, seme.
APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM L. radice.
APOCYNUM CANNABINUM L. corteccia, radice, seme.
APOCYNUM VENETUM L. radice + B270.
AQUILEGIA VULGARIS L. pianta erbacea, radice, seme, sommità.
ARECA CATECHU L. seme.
ARGEMONE MEXICANA L. fiore, foglia, olio, radice, seme.
ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. pianta erbacea, radice, rizoma.
ARISTOLOCHIA CYMBIFERA M.-Z. foglia, radice.
ARISTOLOCHIA DEBILIS SIEB-Z. radice, rizoma.
ARISTOLOCHIA INDICA L. radice.
ARISTOLOCHIA LONGA L. radice, rizoma.
ARISTOLOCHIA PISTOLOCHIA L. rizoma.
ARISTOLOCHIA RETICULATA NUTT. rizoma.
ARISTOLOCHIA ROTUNDA L . rizoma.
ARISTOLOCHIA SERPENTARIA L. radice, rizoma.
ARNICA MONTANA L. olio.
ARTEMISIA ABSINTHIUM L. olio.
ARTEMISIA CINA BERG. capitolo, olio.
ARTEMISIA HERBA-ALBA ASSO. capitolo.
ARUM ITALICUM MILL. pianta erbacea, rizoma, seme.
ARUM MACULATUM L. pianta erbacea, rizoma, seme.
ARUNDO DONAX L. radice, rizoma.
ASARUM CANADENSE L. pianta erbacea, rizoma.
ASARUM EUROPAEUM L. foglia, pianta erbacea, radice, rizoma.
ASCLEPIAS SYRIACA L. rizoma.
ASCLEPIAS TUBEROSA L. rizoma.
ASPIDOSPERMA QUEBRACHO-BLANCO B. SC. corteccia, legno.

 

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NOME
PARTE UTILIZZATA
ATROPA ACUMINATA ROYLE-LINDL. foglia, pianta erbacea con fiori, radice.
ATROPA BELLADONNA L.fiore, foglia, frutto, pianta erbacea, radice.
BLEPHARIS CAPENSIS PERS. foglia, radice.
BRYONIA ALBA L. radice.
BRYONIA CRETICA SSP DIOICA TUTIN radice.
BUXUS SEMPERVIRENS L. corteccia, foglia, radice.
CALISTEGIA SOLDANELLA R. BR. pianta erbacea, radice, resina.
CALOTROPIS GIGANTEA (L) R. BR. corteccia delle radici, latice.
CALOTROPIS PROCERA (AIT.) R. BR. corteccia delle radici, latice.
CALYCANTHUS FLORIDUS L. corteccia.
CALYSTEGIA SEPIUM (L) R. BR. pianta erbacea, radice.
CANARIUM INDICUM  
CANNABIS INDICA LAM. resina, sommità femminili.
CASIMIROA EDULIS LLAVE ET L. seme.
CASSIA OCCIDENTALIS L. seme.
CATALPA BIGNONIOIDES WALT. corteccia, frutto.
CATHA EDULIS FORSK. foglia.
CATHARANTHUS ROSEUS G. DON. foglia, radice.
CAULOPHYLLUM THALICTROIDES MICKX rizoma con radici.
CEDRELA TOONA ROXB. corteccia dell'albero.
CEPHAELIS ACUMINATA KARST. radice.
CEPHAELIS EMETICA PERS. radice.
CEPHAELIS IPECACUANHA RICH. radice.
CHAMAELIRIUM LUTEUM GRAY radice.
CHEIRANTHUS CHEIRI L. fiore, pianta erbacea, seme.
CHENOPODIUM AMBROSIOIDES L. essenza, foglia,
frutto, pianta erbacea con fiori.
CHIELIDONIUM MAJUS L. pianta erbacea, latice.
CHLOROCODON WHYTEI HOOK F. radice.
CHONDODENDRON TOMENTOSUM RUIZ ET radice.
PAV.  
CHROZOPHORA TINCTORIA A. JUSS succo.
CICUTA VIROSA L. foglia, frutto, pianta erbacea, radice.

 

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NOME
PARTE UTILIZZATA
CISSAMPELOS PAREIRA L. radice.
CITRULLUS COLOCYNTHIS SCHRAD. frutto, polpa del frutto.
CITRUS LIMON BURM. resina.
CLAVICEPS PURPUREA TUL sclerozio.
CLEMATIS VITALBA L. fiore, foglia, pianta erbacea.
COLCHICUM AUTUMNALE AUCT. NON L. bulbo, fiore, seme.
COLCHICUM LUTEUM BAKER bulbo, seme.
COLCHICUM NEAPOLITANUM TENOR bulbo, seme.
COLCHICUM VARIEGATUM L. bulbo, seme.
COLUTEA ARBORESCENS L. foglia.
CONIUM MACULATUM L. foglia, frutto, pianta erbacea.
CONVALLARIA MAJALIS L. fiore, foglia, pianta erbacea con fiori, radice.
CONVOLVULUS SCAMMONIA L. radice.
CORCHORUS OLITORIUS L. seme.
CORONILLA SCORPIOIDES KOCH pianta erbacea con fiori.
CORONILLA VARIA L. pianta erbacea con fiori.
CORYDALIS BULBOSA AUCT.NON DC. rizoma.
CORYDALIS CAVA SCH. ET KORTE rizoma.
CORYDALIS INTERMEDIA MERAT rizoma.
CORYNANTHE YOHIMBE SCHUM. corteccia.
COUMAROUNA ODORATA AUBL. seme.
COUMAROUNA OPPOSITIFOLIA AUBL. seme.
CROTON LECHTERI (SANGUE DI DRAGO)  
CROTON TIGLIUM L. olio, seme.
CYCLAMEN EUROPAEUM AUCT. tubero.
CYNANCHUM VINCIETOXICUM (L) PERS rizoma.
CYNOGLOSSUM OFFICINALE L. pianta erbacea, radice.
CYTISUS LABURNUM L. fiore, radice, ramo con fiori.
CYTISUS PURGANS SPACH fiore.
CYTISUS SCOPARIUS LINK fiore, ramo con fiori, seme.
DAPHNE GNIDIUM L. corteccia.
DAPHNE LAUREOLA L. corteccia, frutto.
DAPHNE MEZEREUM L. corteccia, frutto, radice, seme.
DATURA INNOXIA MILL. foglia, seme, sommità.
DATURA METEL AUCT. NON L. foglia, seme, sommità.

 

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NOME
PARTE UTILIZZATA
DATURA SANGUINEA R. ET P. foglia, sommità.
DATURA STRAMONIUM L. foglia, seme, sommità.
DELPHINIUM AJACIS L. seme.
DELPHINIUM CONSOLIDA L. fiore, seme.
DELPHINIUM STAPHYSAGRIA L. seme.
DERRIS ELLIPTICA BENTH. radice.
DERRIS MALACCENSIS PRAIN radice.
DICOMA ANOMALA L. SOND. radice.
DICTAMNUS ALBUS L. corteccia, pianta erbacea, radice, rizoma, sommità.
DIGITALIS FERRUGINEA L. fiore, foglia, seme.
DIGITALIS GRANDIFLORA MILL. fiore, foglia, seme.
DIGITALIS LANATA EHRH. fiore, foglia, seme.
DIGITALIS LUTEA L fiore, foglia, seme.
DIGITALIS PURPUREA L. fiore, foglia, seme.
DRYOPTERIS FILIX-MAS SCHOTT rizoma.
DRYOPTERIS MARGINALIS GRAY rizoma.
DUBOISIA LEICHHARDTII F. MUEL. foglia.
DUBOISIA MYOPOROIDES R. BR. foglia, sommità.
ECBALLIUM ELATERIUM RICH. frutto immaturo, succo dei frutti.
ECHIUM PLANTAGINEUM  
ECHIUM VULGARE L. sommità, fiore.
EMBELIA RIBES BURM. F. frutto, seme.
EMBELIA ROBUSTA ROXB frutto, seme.
EPHEDRA DISTACHYA L. ramoscello.
EPHEDRA EQUISETINA BUNGE ramoscello.
EPHEDRA INTERMEDIA SCHRENK-M. pianta erbacea, steli.
EPHEDRA MAJOR HOST. pianta erbacea, steli.
EPHEDRA NEVADENSIS WATS. foglia, steli.
EPHEDRA SINICA STAPF pianta erbacea, steli.
EPIMEDIUM GRANDIFLORUM  
EQUISETUM PALUSTRE L pianta erbacea.
ERYTHRINA VARIEGATA L. corteccia.
ERYTHROPHLEUM SUAVEOLENS BRE. corteccia.
ERYTHROXYLON COCA LAMK. foglia.
EUONYMUS ATROPURPUREUS JACQ. corteccia, corteccia delle radici, foglia.
EUONYMUS EUROPAEUS L. corteccia delle radici, foglia, frutto, radice.

 

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NOME
PARTE UTILIZZATA
EUPATORIUM CANNABINUM L. pianta erbacea con fiori, radice.
EUPATORIUM PERFOLIATUM L. pianta erbacea con fiori.
EUPATORIUM PURPUREUM L. rizoma.
EUPATORIUM TRIPLINERVE VAHL. foglia, pianta erbacea, rizoma, sommità.
EUPHORBIA AMYGDALOIDES L. pianta erbacea, radice.
EUPHORBIA ANTIQUORUM L. resina.
EUPHORBIA CANARIENSIS L. resina.
EUPHORBIA CYPARISSIAS L. pianta erbacea, radice.
EUPHORBIA ESULA L. pianta erbacea, radice, resina.
EUPHORBIA HELIOSCOPIA L. radice.
EUPHORBIA HIRTA L. pianta erbacea.
EUPHORBIA LATHYRIS L. pianta erbacea, radice, resina, seme.
EUPHORBIA PALUSTRIS L. radice.
EUPHORBIA PEPLIS L. radice.
EUPHORBIA RESINIFERA BERG. resina.
FERULA HERMONIS  
GANODERMA LUCIDUM (REISHI)  
GARCINIA HANBURYI HOOK F. gomma, resina.
GARCINIA MORELLA DESR. gomma.
GEISSOSPERMUM VELLOSII ALLEM. corteccia.
GELSEMIUM SEMPERVIRENS AIT. F. radice, rizoma.
GENISTA TINCTORIA L. fiore, pianta erbacea.
GLAUCIUM CORNICULATUM  
GLAUCIUM FLAVUM CRANTZ pianta erbacea, radice.
GLECHOMA HEDERACEA L. pianta erbacea con fiori.
GLOBULARLA ALYPUM L. foglia, radice.
GLORIOSA SUPERBA L. seme, tubero.
GOSSYPIUM ARBOREUM L. corteccia delle radici, seme.
GOSSYPIUM BARBADENSE L. corteccia delle radici, seme.
GOSSYPIUM HERBACEUM L. corteccia delle radici, seme.
GRATIOLA OFFICINALIS L. pianta erbacea con fiori, radice.
GUAREA RUSBYI RUSBY corteccia.
GYNOCARDIA ODORATA R. BR. seme.

 

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NOME
PARTE UTILIZZATA
HAGENIA ABYSSINICA GMEL. fiore.
HEDERA HELIX L. corteccia, legno, seme.
HELIOTROPIUM EUROPAEUM L. foglia, pianta erbacea.
HELLEBORUS FOETIDUS L. rizoma con radici.
HELLEBORUS NIGER rizoma con radici.
HELLEBORUS ORIENTALIS LAMK rizoma con radici.
HELLEBORUS VIRIDIS L. S. L. rizoma con radici.
HEPATICA NOBILIS MILL. foglia, pianta erbacea.
HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA WALL. corteccia delle radici, seme.
HYDNOCARPUS ANTHELMINTICA PIERRE olio, seme.
HYDNOCARPUS KURZII WARB. olio, seme.
HYDNOCARPUS LAURIFOLIA SLEUM. olio, seme.
HYDRASTIS CANADENSIS L. rizoma con radici.
HYOSCIAMUS ALBUS L. foglia, pianta erbacea, seme.
HYOSCIAMUS MUTICUS L. foglia, pianta erbacea, seme.
HYOSCIAMUS NIGER L. foglia, pianta erbacea, seme.
ILEX AQUIFOLIUM L. corteccia, foglia, frutto.
ILEX VOMITORIA AIT. foglia, frutto.
ILLICIUM ANISATUM L. corteccia, frutto.
IONIDIUM IPECACUANHA VENT. radice.
IPOMOEA JALAPA HAYNE radice.
IPOMOEA NIL ROTH seme.
IPOMOEA ORIZABENSIS LED. radice, resina.
IPOMOEA PURGA HAYNE foglia, radice, resina, tubero.
IPOMOEA SIMULANS HANBURY radice.
IPOMOEA TURPETHUM R. BR. radice.
IPOMOEA VIOLACEA L. seme.
IRIS FOETIDISSIMA L. rizoma.
IRIS PSEUDOACORUS L. rizoma.
IRIS VERSICOLOR L. rizoma.
JATROPHA CURCAS L. seme.
JOANNESIA PRINCEPS VELL frutto, seme.
JUNIPERUS OXYCEDRUS L. olio, pece.
JUNIPERUS PHOENICEA L. sommità.
JUNIPERUS PROCERA HOCHSTER legno.
JUNIPERUS SABINA L. foglia, sommità.
JUNIPERUS THURIFERA L. sommità.
JUNIPERUS VIRGINIANA L. legno.

 

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NOME
PARTE UTILIZZATA
LACTUCA SCARIOLA L. pianta erbacea.
LACTUCA VIROSA L. pianta erbacea, succo ispessito.
LEVISTICUM OFFICINALE KOCH latice.
LIGUSTRUM VULGARE L. corteccia, foglia.
LOBELIA INFLATA L. foglia, pianta erbacea con fiori, seme.
LOBELIA NICOTIANAEFOLIA HEY. foglia.
LOBELIA SYPHILITICA L. radice.
LOLIUM TEMULENTUM L. seme.
LONCHOCARPUS NICOU A. radice.
LONICERA CAPRIFOLIUM L. fiore.
LUPINUS ALBUS L. seme fresco.
LYCIUM BARBARUM L. pianta erbacea.
LYCOPODIUM SAURURUS LAMK pianta erbacea.
MALLOTUS PHILIPPINENSIS M-A. ghianda, polvere.
MALPIGHIA PUNICIFOLIA L. corteccia.
MANDRAGORA OFFICINARUM L. foglia, pianta erbacea, radice.
MANGIFERA INDICA L. corteccia.
MANIHOT UTILISSIMA POHL. succo.
MELIA AZEDARACH L. corteccia, fiore, foglia, seme.
MENTHA PULEGIUM L. foglia, pianta erbacea con fiori, olio.
MERCURIALIS ANNUA L. foglia, pianta erbacea con fiori.
MERCURIALIS PERENNIS L. pianta erbacea.
MORINGA APTERA GAERTN. frutto immaturo.
MORINGA OLEIFERA LAMK. legno, radice.
MUCUNA PRURIENS  
NARCISSUS PSEUDO-NARCISSUS L. bulbo, fiore, foglia.
NAREGAMIA ALATA W.ET A. pianta erbacea, radice, succo.
NECTANDRA COTO RUSBY corteccia dell'albero.
NECTANDRA PUCHURY-MAJOR N.-M. seme.
NECTANDRA RODIOEI HOOK. corteccia.
NERIUM OLEANDER L. corteccia, fiore, foglia, radice.
NICOTIANA RUSTICA L. foglia.
NICOTIANA TABACUM L. foglia.
NIGELLA SATIVA L. seme.
NUPHAR LUTEA (L.) S. ET S. fiore, radice.
NYMPHAEA ALBA L. fiore, radice.
NYMPHAEA LOTUS L. fiore, radice.

 

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NOME
PARTE UTILIZZATA
OENANTHE AQUATICA POIRET frutto, radice.
PALICOUREA DENSIFLORA MART. corteccia.
PAPAVER BRACTEATUM LINDL. frutto immaturo.
PAPAVER SOMNIFERUM L. foglia, frutto immaturo, latice.
PEGANUM HARMALA L. pianta erbacea, seme.
PETASITES HYBRIDUS GAERTN. foglia, radice.
PETROSELINUM CRISPUM A.W.HILL olio.
PHYSOSTIGMA VENENOSUM BALF. seme.
PHYTOLACCA AMERICANA L. foglia, frutto, radice.
PILOCARPUS JABORANDI HOLMES foglia.
PILOCARPUS MICROPHYLLUS STAP. foglia, radice.
PILOCARPUS PENNATIFOLIUS LEM. foglia.
PILDCARPUS RACEMOSUS WAHL. foglia.
PIPER METHYSTICUM  
PLATYCODON GRANDIFLORUM DC fiore, pianta erbacea, radice.
PODOPHYLLUM EMODI WALL. radice, resina, rizoma.
PODOPHYLLUM PELTATUM L. radice, resina, rizoma.
POLYGALA TENUIFOLIA WILLD. radice.
POLYGONATUM MULTIFLORUM ALL. rizoma.
POLYGONATUM ODORATUM DRUCE rizoma.
POLYPODIUM VULGARE L. rizoma.
PRUNUS AFRICANA KALKMAN corteccia.
PRUNUS AMIGDALUS BATSCH VAR. AMARA seme.
PRUNUS LAUROCERASUS L. foglia.
PRUNUS MACROPHYLLUS SIEB-ZUC foglia.
PRUNUS PERSICA BATSCH. seme.
PSORALEA CORYLIFERA L. seme.
PSORALEA PENTAPHYLLA L. radice.
PTERIDIUM AQUILINUM KUHN. rizoma.
PULSATILLA PRATENSIS MILL. pianta erbacea con fiori.
PULSATILLA VULGARIS MILL. foglia, pianta erbacea con fiori, radice.
PUNICA GRANATUM L. corteccia dell'albero, corteccia delle radici.
RANUNCULUS ACRIS L. pianta erbacea, radice.
RANUNCULUS BULBOSUS L. pianta erbacea, radice.

 

Pag. 22

NOME
PARTE UTILIZZATA
RANUNCULUS FICARIA L. frutto, pianta erbacea, radice.
RANUNCULUS FLAMMULUS L. pianta erbacea, radice.
RANUNCULUS SCELERATUS L. pianta erbacea, radice.
RAUVOLFIA SERPENTINA BENTH. radice.
RAUVOLFIA TETRAPHYLLA L. corteccia delle radici, radice.
RAUVOLFIA VOMITORIA AFZ. corteccia delle radici, radice.
RHUS RADICANS L. corteccia, foglia.
RICINUS COMMUNIS L. olio, seme.
ROBINIA PSEUDACACIA L. foglia, seme.
RUBIA TINCTORUM L. radice.
SALACIA RETICULATA  
SALVIA DIVINORUM  
SAMBUCUS EBULUS L. corteccia, frutto, pianta erbacea, radice.
SAIAGUINARIA CANADENSIS L. radice, rizoma.
SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS AUCT. NON L. capitolo, pianta erbacea con fiori.
SCHOENOCAULON OFFICINALE GR. seme.
SCOPOLIA CARNIOLICA JACQ. foglia, radice, rizoma.
SCOPOLIA JAPONICA MAXIM rizoma.
SCROPHULARIA NODOSA L. pianta erbacea con fiori, radice.
SCROPHULARIA UMBROSA DUMORT. pianta erbacea con fiori, radice.
SEMECARPUS ANACARDIUM L. F. frutto.
SENECIO AUREUS L. foglia, pianta erbacea.
SENECIO CINERARIA DC pianta erbacea, succo.
SENECIO JACOBAEA L foglia, pianta erbacea.
SENECIO NEMORENSIS foglia, pianta erbacea.
SENECIO VULGARIS L.foglia, pianta erbacea.
SIDA CORDIFOLIA  
SOLANUM CAROLINENSE L. frutto.
SOLANUM DULCAMARA L. frutto, steli.
SOLANUM NIGRUM L. foglia, frutto,
pianta erbacea.
SOLANUM TUBEROSUM POEPP EX WALP foglia, frutto.

 

Pag. 23

NOME
PARTE UTILIZZATA
SOLENOSTEMMA ARGEL HAYNE foglia.
SOPHORA JAPONICA L. fiore.
SOYMIDA FEBRIFUGA JUSS. corteccia dell'albero.
SPARTIUM JUNCEUM L. fiore, seme.
SPIGELIA ANTHELMIA L. pianta erbacea.
STEPHANIA TETRANDA MOORE radice.
STEVIA REBAUDIANA BERTONI  
STILLINGIA SYLVATICA L. radice.
STROPHANTHUS GRATUS FRANCH. seme.
STROPHANTHUS HISPIDUS DC. seme.
STROPHANTHUS KOMBE OLIV. seme.
STRYCHNOS COLUBRINA L. legno.
STRYCHNOS IGNATII BERG. seme.
STRYCHNOS MALACCENSIS BENTH. corteccia.
STRYCHNOS NUX VOMICA L. corteccia, seme.
STRYCHNOS TOXIFERA SCHOMB. corteccia.
SYMPHYTUM OFFICINALE L . pianta erbacea, radice.
TABERNANTHE IBOGA BAILL. corteccia delle radici, foglia.
TAMUS COMMUNIS L frutto, radice.
TAXUS BACCATA L. ramo con foglie, seme.
TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. pianta erbacea con fiori.
THAPSIA GARGANICA L. corteccia delle radici, resina.
THEVETIA PERUVIANA MERR. seme.
THUJA OCCIDENTALIS L. corteccia, foglia, pianta erbacee, legno, sommità.
THUJA PLICATA D. DON. legno.
TINOSPORA CORDIFOLIA MIERS. rizoma.
TORILIS ANTHRISCUS GMEL frutto.
TUSSILAGO FARFARA L capitolo, foglia, radice.
TYLOPHORA INDICA MERRILL foglia, radice.
URGINEA INDICA KUNTH. bulbo.
URGINEA MARITIMA BAK.bulbo.
VERATRUM ALBUM L. pianta erbacea, radice, rizoma.
VERATRUM VIRIDE AITON pianta erbacea, rizoma.
VERNONIA NIGRITIANA OLIV-HIE. radice.
VIBURNUM LANTANA L. frutto.

 

Pag. 24

NOME
PARTE UTILIZZATA
VIBURNUM OPULUS L. corteccia dell'albero, corteccia delle radici.
VIBURNUM PRUNIFOLIUM L. corteccia dell'albero, corteccia delle radici.
VINCA MAJOR L. foglie, pianta erbacea.
VINCA MINOR L. foglie, pianta erbacea.
VINCETOXICUM HIRUNDINARIA M. radice, rizoma.
VISCUM ALBUM L. frutto.
VOACANGA AFRICANA STAPF. seme.
VOACANGA THOUARSII ROEM-SCHU. seme.
XANTHIUM STRUMARIUM L. foglia, frutto, pianta erbacea, radice.
XYSMALOBINUM UNDULATUM L.R. BROWN radice.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato
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