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PDL 111

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 111



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CORDONI, MOTTA, BELLANOVA, BUGLIO, ROSSI GASPARRINI, CARBONELLA, CECCUZZI, CRISCI, D'ANTONA, DATO, DE BRASI, FEDI, FILIPPESCHI, FOGLIARDI, FRANCI, GRASSI, LUMIA, MARIANI, MARTELLA, MUSI, OLIVERIO, OTTONE, PINOTTI, RUGGERI, SAMPERI, SASSO, TRUPIA, ZANELLA, ZANOTTI

Disposizioni per l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) confermano che oltre 8 milioni e mezzo di pensionati vivono con un reddito inferiore a 750 euro mensili. Più della metà non raggiunge i 516 euro.
      Questa situazione si è aggravata negli ultimi anni perché il meccanismo di indicizzazione delle prestazioni previdenziali, sganciato dall'incremento di produttività del Paese (riforma Amato del 1992), non è riuscito a impedire una progressiva perdita del potere di acquisto delle pensioni che in dieci anni ha sfiorato il 20 per cento.
      La maggiore fonte di risparmio previdenziale realizzata con le riforme che si sono susseguite negli ultimi quattordici anni è peraltro proprio quella deindicizzazione rispetto ai salari, che ha prodotto, dal 1993 ad oggi, una quantità di denaro assai notevole.
      L'adeguamento della misura dei trattamenti pensionistici viene effettuato, a decorrere dal 1o gennaio 1994, sulla base della disciplina dettata dall'articolo 11 del
 

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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; tale normativa si applica sia ai trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria sia a quelli delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive. In quest'ultima categoria rientrano i lavoratori pubblici.
      La perequazione, ai sensi del citato articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992, si calcola sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale ed effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo: all'importo della pensione si applica la percentuale di variazione determinata rapportando il valore medio dell'indice ISTAT, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.
      La rivalutazione è peraltro differenziata a seconda delle diverse fasce d'importo del trattamento pensionistico: 100 per cento per la fascia fino a tre volte il trattamento minimo annuo INPS; 90 per cento per lo scaglione compreso fra tre e cinque volte il parametro anzidetto; 75 per cento per la quota eccedente.
      L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegata alla legge finanziaria per il 1999) ha poi disposto che a decorrere dal 1o gennaio 1999 il meccanismo di perequazione automatica operi tenendo conto dell'importo complessivo dei diversi trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dallo stesso soggetto. Pertanto, ai fini del meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici, erogate anche da enti diversi, si prevede che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applichi per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi e aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento di rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.
      Il predetto articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ipotizza peraltro anche una diversa, eventuale, modalità di perequazione, legata all'effettivo andamento dell'economia, disponendo, al comma 2, che «Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia», tenendo comunque conto dell'obiettivo di stabilizzare la spesa pensionistica in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421. L'articolo 1, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha poi introdotto un ulteriore periodo con il quale si dispone che, a decorrere dal 2009, gli aumenti citati vengono stabiliti «nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui».
      I diversi meccanismi di perequazione automatica che si sono succeduti nel tempo non hanno però impedito, soprattutto nei periodi in cui era presente una forte inflazione, come gli anni '70-'80, il verificarsi del fenomeno delle cosiddette «pensioni d'annata», in base al quale lavoratori di pari livello retributivo e di pari anzianità contributiva, posti in quiescenza in anni diversi, percepiscono trattamenti previdenziali notevolmente diversi tra di loro. I lavoratori in servizio riescono infatti a recuperare parte del potere di acquisto perduto mediante la contrattazione collettiva, possibilità che è invece preclusa ai lavoratori in quiescenza.
      Il legislatore è intervenuto più volte in materia, rivalutando volta per volta le prestazioni pensionistiche liquidate in periodi specificamente individuati dalle leggi stesse.
      L'adeguamento automatico delle pensioni agli incrementi retributivi, in passato previsto per talune forme pensionistiche e denominato «clausola d'oro», è successivamente venuto meno per effetto dell'articolo 59, comma 4, della legge 27
 

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dicembre 1997, n. 449, in base al quale, a decorrere dal 1o gennaio 1998, trova esclusiva applicazione l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di perequazione automatica.
      Escludendo l'indicizzazione automatica delle pensioni alle retribuzioni, e avendo ben presente che le priorità in questo campo sono altre (le pensioni dei giovani precari assunti con contratti atipici; i lavoratori impiegati in attività usuranti), rimane il problema della consistente perdita del potere di acquisto delle pensioni nonché della riduzione relativa del reddito nazionale distribuito alla popolazione anziana (se la percentuale del PIL relativa alla spesa pensionistica rimane costante, aumentando la percentuale della popolazione anziana il risultato è inevitabile). Si propongono pertanto i seguenti interventi:

          a) un «paniere» ISTAT ad hoc per le spese delle famiglie di cui sia capofamiglia una persona con più di sessantacinque anni di età, con il quale calcolare la rivalutazione annuale delle pensioni;

          b) abrogare (o perlomeno mitigare) gli scaglioni di reddito per la rivalutazione annuale delle pensioni rispetto al costo della vita;

          c) rendere effettivamente operante il meccanismo (previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992) che attribuisce ulteriori aumenti, stabiliti ogni anno con la legge finanziaria, in relazione all'andamento dell'economia, modificando la norma già citata introdotta dall'articolo 1, comma 33, della legge n. 335 del 1995;

          d) parificare la deduzione riconosciuta ai fini IRPEF ai redditi da pensione a quella riconosciuta ai redditi da lavoro dipendente (incrementandola da 7.000 a 7.500 euro).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni).

      1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a rivedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le metodologie di rilevazione e la composizione del «paniere» per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di adeguarle alla reale composizione dei consumi, tenendo anche conto della stagionalità dell'acquisto di alcuni prodotti di largo consumo, nonché ad istituire l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni.
      2. A tutti i soggetti interessati ai sensi del comma 1, in particolare agli istituti di ricerca, l'ISTAT deve garantire la piena possibilità di disporre dei dati analitici delle rilevazioni e delle metodologie seguite, anche al fine di stimare gli effetti dell'aumento medio dei prezzi sulle diverse tipologie familiari.
      3. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati» sono sostituite delle seguenti: «il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni».

 

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Art. 2.
(Rivalutazione delle pensioni al costo della vita).

      1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati».

Art. 3.
(Adeguamento delle pensioni all'incremento del prodotto interno lordo).

      1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1o gennaio 2007, i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».

 

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Art. 4.
(Incremento della deduzione per i redditi da pensione ai fini IRPEF).

      1. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: «pari a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 4.500 euro».

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 si provvede mediante parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.    


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