Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 190

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 190



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifiche all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, concernenti il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

Presentata il 28 aprile 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Le nuove procedure di formazione e nomina del consiglio di amministrazione della RAI, introdotte dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, e poi confluite nel testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rispetto alla precedente normativa contenuta nella legge 25 giugno 1993, n. 206, appaiono caratterizzate da contraddizioni atte ad eludere, di fatto e di diritto, i princìpi di garanzia nella formazione e nella rappresentatività del consiglio di amministrazione della RAI. Princìpi che dovrebbero essere connaturati al ruolo della RAI quale impresa di comunicazione e culturale cui sono attribuite funzioni di servizio pubblico: quello che in altri tempi, ma con un'espressione che a nostro avviso ha ragioni di attualità, si sarebbe detto un ruolo «equilibratore di sistema».
      La presente proposta di legge non intende modificare le procedure di nomina del presidente del consiglio di amministrazione della RAI nella prospettiva di una progressiva riduzione del quorum previsto per il consenso della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La scelta invece è quella di introdurre regole adeguate al ruolo di garanzia del suo presidente e norme che, conseguentemente, rendano impossibile per l'azionista di riferimento eludere il consenso dei due terzi della Commissione di vigilanza per procedere alla nomina del presidente designato. Il voto della Commissione di vigilanza non è e non può essere inteso come una decisione meramente indicativa, ma deve
 

Pag. 2

costituire un imperativo ineludibile affinché il consiglio di amministrazione della RAI abbia piena legittimità.
      Il ruolo di garanzia del presidente del consiglio di amministrazione, secondo le nuove norme, sarebbe tutelato dalla previsione di efficacia della nomina a condizione che sia espresso il consenso dei due terzi da parte della Commissione di vigilanza, secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge n. 112 del 2004, le cui disposizioni sono ora conferite nell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005. In realtà, le disposizioni vigenti, secondo il proponente della presente iniziativa legislativa, non garantiscono in assoluto tale ruolo e non rappresentano una condizione di equilibrio rispetto ai nuovi criteri di composizione e di rappresentatività del consiglio di amministrazione, di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 49 del testo unico nonché del comma 9 in regime transitorio.
      Al di là degli ulteriori gravi problemi che l'applicazione della nuova disciplina può porre, e che in parte ha già posto (problemi che si intende affrontare con le norme recate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della presente proposta di legge) occorre in primo luogo ricordare che già nel dibattito parlamentare sulla futura legge n. 112 del 2004 furono espresse profonde riserve in ordine al ruolo del presidente del consiglio di amministrazione della RAI, così come concepito dalla nuova disciplina, che appariva sostanzialmente privo dell'unico potere di garanzia: rappresentare la collegialità del consiglio di amministrazione per ciò stesso vincolato al mandato del suo presidente.
      Con la presentazione ed esposizione di emendamenti al disegno di legge del Governo che sarebbe diventato la legge n. 112 del 2004, emendamenti i cui contenuti sono appunto riproposti negli articoli 1 e 3 della presente proposta di legge, i deputati dei gruppi parlamentari del centro-sinistra intervennero (si veda la seduta dell'Assemblea del 1o ottobre 2003) a garanzia effettiva dei princìpi (la collegialità del consiglio di amministrazione e il ruolo di garanzia del suo presidente) già richiamati in alcune delle esperienze dei consigli di amministrazione nominati secondo la legge del 1993 (ad esempio nel consiglio di amministrazione presieduto, fino alle sue dimissioni, da Lucia Annunziata), princìpi che la nuova disciplina prevede solo nominalmente, per le funzioni di garanzia del presidente, e contraddice, quindi, esplicitamente per ciò che attiene alla collegialità del consiglio di amministrazione.
      Nella visione sostenuta dal centro-sinistra, fra le materie di confronto di ordine giuridico in merito agli articoli 21 e 41 della Costituzione che ispirano il principio di concessione, la collegialità e la funzionalità del consiglio di amministrazione sono condizioni reciproche e ineludibili, i cui contrappesi debbono essere costituiti da una parte dai poteri reali di garanzia del presidente e dall'altra dalla previsione del voto a maggioranza nell'ambito del consiglio. In assenza di un reale ruolo di garanzia del presidente, che è sostanziato in extrema ratio dal fatto che ad esso si lega il mandato di tutti i membri del consiglio, sarebbe per così dire tutelata esclusivamente la funzionalità del consiglio secondo il voto a maggioranza.
      Il 6 maggio 2003, nella sua prima audizione come presidente della RAI, la dottoressa Lucia Annunziata ebbe modo di affermare: «Questo consiglio nasce con una modifica - un cambiamento politico voluto dai Presidenti delle Camere, anche se non ancora consacrato da una conseguente innovazione legislativa - della formula che finora ha ispirato i criteri di nomina dei consigli di amministrazione della RAI. Per la prima volta è stata introdotta la figura di un "presidente di garanzia", che ha il compito, di fatto, di rappresentare l'area politica che non governa»; ed aggiunse: «va da sé che i compiti di garanzia dell'assolvimento dei doveri istituzionali del servizio pubblico, in primo luogo il pluralismo, riguardano l'intero consiglio». Dunque, sotto questo profilo istituzionale e non più esclusivamente politico, il ruolo di garanzia del presidente investe le funzioni del consiglio
 

Pag. 3

di amministrazione. «L'unico editore della RAI - ebbe ad esempio modo di sostenere l'allora presidente Zaccaria nella sua audizione iniziale alla Commissione di vigilanza, il 24 febbraio 1998 - è il consiglio di amministrazione e il direttore generale, che operano insieme nel rispetto delle competenze reciproche».
      Le nuove competenze e i diversi equilibri fra gli organi di amministrazione, direzione e gestione dell'azienda sono parte di una riflessione più generale la cui prospettiva fu indicata, e le motivazioni sono condivisibili, dall'attuale presidente della RAI, Claudio Petruccioli, nella sua audizione del 26 ottobre 2005 dinanzi alla Commissione di vigilanza: giungere al rinnovo della concessione nel 2016, consapevoli che occorra «pensare, realizzare e potenziare la "significativa presenza" del servizio pubblico nel corso di grandi trasformazioni tecnologiche». L'autonomia del consiglio, dei suoi componenti, dai propri retroterra politici di origine, fu definita dal presidente Petruccioli «un obbligo vincolante» per «un presidente che porta il viatico dei due terzi dei componenti una Commissione bicamerale». Non v'è dubbio, altresì, che obblighi non meno stringenti attengano ai componenti e, istituzionalmente, al consiglio nella sua collegialità.
      Ogni ragionamento in merito ai principi di collegialità e di funzionalità e alle fonti di nomina del consiglio di amministrazione della RAI non può prescindere dai principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia. In particolare, la sentenza n. 155 del 2002 della Corte costituzionale riconosce che la concessione «costituisce uno strumento di ordinazione nei confronti di facoltà e di doveri connessi alla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di iniziativa economica privata, nonché ai correlativi limiti posti a tutela di beni d'interesse generale».
      Ciò implica, in altri termini, la salvaguardia di essenziali equilibri nel rapporto fra presidente, consiglio di amministrazione e vertici societari dell'azienda, in assenza dei quali la natura politica della nomina dei consiglieri, secondo l'esclusiva appartenenza a schieramenti di maggioranza e opposizione o in quanto espressione della volontà governativa, apparirebbe lesiva dei principi costituzionali che, come già ricordato, regolano la natura della RAI come impresa concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, così da pregiudicare, sotto il profilo industriale e in primo luogo dell'offerta culturale, le opportunità di sviluppo dell'azienda.
      All'articolo 1 e all'articolo 3 della presente proposta di legge, in relazione al rapporto fra presidente e consiglio di amministrazione della RAI, si stabilisce che le dimissioni o l'impedimento del presidente comportino la cessazione del mandato di tutti i membri del consiglio, sia nella fase transitoria sia a regime definitivo (anche se, è bene ricordarlo, tale distinzione - e sarà materia di ulteriore riflessione - rinvia a una prospettiva di alienazione della partecipazione azionaria dello Stato che, per come è prospettata dalle norme vigenti, non ha alcun reale fondamento di mercato, a causa - lo si osservi a margine - dell'abbandono, perseguito deliberatamente e con esiti profondamente negativi, negli anni appena trascorsi di governo del centrodestra, del progetto industriale seguito dai vertici della RAI tra il 1998 e il 2001).
      All'articolo 2, capoverso 5-bis, si introduce un limite temporale oltre il quale il mancato consenso della Commissione di vigilanza determina la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione della RAI.
      All'articolo 2, capoverso 5-ter, si prevedono, altresì, meccanismi tali da evitare una gestione del consiglio di amministrazione della RAI che avvenga a maggioranza in assenza della nomina del suo presidente.
      All'articolo 2, capoverso 5-quater, si prevede che, qualora il consigliere nominato (ai sensi del comma 5) ovvero designato (come previsto dal comma 9) a presidente del consiglio di amministrazione non ottenga il parere favorevole della Commissione di vigilanza, egli decade conseguentemente dal proprio mandato di consigliere.
 

Pag. 4


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 49, comma 4, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «testo unico», è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

      «Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha comunque termine in caso di dimissioni o di impedimento permanente del presidente del consiglio di amministrazione».

Art. 2.

      1. All'articolo 49 del testo unico, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Se entro sei mesi dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione nessun soggetto nominato presidente ai sensi del comma 5 o del comma 9 ottiene il parere favorevole, a maggioranza dei due terzi, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il consiglio decade e si procede al suo rinnovo entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
      5-ter. Fino a quando la nomina del presidente del consiglio di amministrazione non è divenuta efficace ai sensi del comma 5 o del secondo periodo del comma 9, ogni atto esecutivo e di indirizzo proposto dal consigliere anziano, cui sono attribuiti i poteri di coordinamento fra il consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, necessita del voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione.
      5-quater. Il membro del consiglio di amministrazione nominato presidente ai

 

Pag. 5

sensi del comma 5, o indicato per la presidenza ai sensi del comma 9, decade dal proprio incarico di consigliere qualora non abbia acquisito il parere favorevole dei due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

Art. 3.

      1. All'articolo 49, comma 9, terzo periodo, del testo unico le parole: «o di uno o più membri, i nuovi componenti» sono sostituite dalle seguenti: «ha termine il mandato anche dei restanti membri del consiglio di amministrazione. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o più membri i loro sostituti».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su