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PDL 118

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 118



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CORDONI, MOTTA, DELBONO, BELLANOVA, BUGLIO, MIGLIOLI, PELLEGRINO, WIDMANN, BUCCHINO, CANCRINI, CARBONELLA, CASSOLA, CIALENTE, DATO, FEDI, FILIPPESCHI, FINCATO, GRASSI, GIUDITTA, GRILLINI, LUCÀ, MARIANI, NARDUCCI, NICCHI, PEDICA, POLETTI, RIGONI, SASSO, SERVODIO, SPINI, VENTURA, ZANELLA, ZANOTTI

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel 1999 il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge 3 dicembre 1999, n. 493, per la tutela della salute nelle abitazioni.
      Tale legge introduce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici per le casalinghe: in particolare, l'articolo 7, comma 4, fissa il diritto alla rendita per le inabilità permanenti al lavoro non inferiori al 33 per cento. Tale limite è stato individuato con riferimento ai dati ISTAT del periodo.
      In attuazione della legge n. 493 del 1999, sono stati successivamente emanati due decreti ministeriali in data 15 settembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000), recanti le modalità di attuazione dell'assicurazione e l'individuazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) delle persone soggette all'obbligo assicurativo, che hanno definito alcuni criteri e modalità essenziali per l'applicazione della legge.
 

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      Secondo i dati ISTAT e come sottolineato nella relazione dell'INAIL al comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, si rileva una incidenza di invalidità gravi (pari o superiori al 33 per cento) minore di quanto fosse possibile prevedere dai dati statistici disponibili nella fase di formulazione della legge.
      La legge prevede, all'articolo 10 istitutivo del Fondo autonomo speciale, al comma 4, che le eventuali eccedenze possano essere destinate «al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7» ovvero «al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9».
      Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 gennaio 2006 è stata quindi prevista l'estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 493 del 1999, dove è espressamente previsto che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consenta «l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari».
      Di certo, secondo i dati disponibili, è possibile presumere che il Fondo abbia tuttora una capienza sufficiente per prevedere un ampliamento delle prestazioni e, in particolare, requisiti meno restrittivi per l'accesso alla rendita per inabilità permanente, con una riduzione dal 33 al 25 per cento del limite di «inabilità permanente al lavoro» derivante da infortuni avvenuti in ambito domestico.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, attraverso la modifica del comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 493 del 1999, prevede pertanto l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 9 della medesima legge per tutti i casi di infortunio in ambito domestico derivanti dallo svolgimento di attività «finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico», come definite dall'articolo 6, comma 2, lettera a), della citata legge, dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento.
      All'articolo 2 si amplia il limite di reddito individuale e familiare per beneficiare del diritto alla gratuità dell'iscrizione al Fondo, previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della legge.
      In particolare, il limite di reddito individuale è elevato da 9 milioni di lire all'anno a 6.713,98 euro, mentre il nuovo limite di riferimento per il reddito familiare è di 11.271,39 euro (nella legge era stato fissato in 18 milioni di lire all'anno).
      Tale limite di reddito viene opportunamente ampliato, sia in relazione all'incremento registrato nelle iscrizioni (nel 2002 circa il 69,9 per cento rispetto al 2001) sia in considerazione del fatto che gli infortuni domestici presentano un'incidenza più elevata tra le persone anziane a basso reddito. I limiti di reddito di cui alla presente proposta di legge sono i medesimi livelli di riferimento stabiliti dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) per l'incremento di pensione attribuito a soggetti disagiati.
      L'articolo 3 indica gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assicurazione obbligatoria).

      1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale».

Art. 2.
(Estensione dei casi di esonero dal pagamento del premio).

      1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

          a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato:

          a) per l'articolo 1, in 96.000 euro per il 2006, in 225.000 euro per il 2007, in

 

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360.000 euro per il 2008 e in 496.000 euro a decorrere dal 2009;

          b) per l'articolo 2, in 900.000 euro per il 2006 e in 1.728.000 euro a decorrere dal 2007.

      2. Al complessivo onere di cui al comma 1, valutato in 996.000 euro per il 2006, 2.007.000 euro per il 2007, 2.142.000 euro per il 2008 e 2.278.000 euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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