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PDL 961

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 961



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARINELLO

Disposizioni per il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di specializzazione e per l'assegnazione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1983 al 1991

Presentata il 1o giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È mia intenzione portare all'attenzione della Camera dei deputati alcune carenze legislative che riguardano la posizione dei medici che hanno conseguito la formazione specialistica nel periodo 1983-1992.
      Le direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE prevedevano che le attività di formazione dei medici specialisti, sia a tempo pieno sia a tempo ridotto, dovessero essere adeguatamente remunerate. Tutti gli Stati membri dovevano adeguarsi a tale disposizione entro il termine ultimo del 31 dicembre 1982.
      In Italia tali direttive sono state attuate con notevole ritardo, in seguito alla sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee 7 luglio 1987 (causa C-49/86, Commissione CEE contro Repubblica Italiana), con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
      La normativa di recepimento, però, non aveva effetto retroattivo e disponeva solo per il futuro, lasciando un vuoto legislativo per il periodo pregresso di vigenza della normativa comunitaria. Solo i medici ammessi alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-1992 hanno potuto, quindi, fruire delle borse di studio previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo e dell'equipollenza del titolo di specializzazione. Di fatto, ai medici delle varie discipline iscritti ai corsi di specializzazione tra il 1982 e il 1991 non veniva riconosciuto alcun diritto. Motivo per il quale alcuni di questi professionisti diedero origine a un consistente contenzioso che si è concluso con numerose sentenze, da parte dei tribunali amministrativi regionali e in appello del Consiglio di Stato, che rilevavano l'illegittimità dei provvedimenti, adottati con notevole ritardo,
 

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dell'amministrazione e che li annullavano perché in evidente contrasto con le direttive comunitarie.
      La citata direttiva comunitaria 82/76/CEE veniva poi abrogata dalla direttiva 93/16/CEE, che obbliga gli Stati membri in fase di attuazione a prevedere norme di salvaguardia dei diritti acquisiti con le direttive abrogate. Tale direttiva veniva attuata con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che tuttavia non faceva salvi i diritti acquisiti.
      Nelle more, la Corte di giustizia delle Comunità europee, il 25 febbraio 1999 (causa C-131/97), stabiliva che l'obbligo di retribuire adeguatamente i periodi di specializzazione dei medici, nonché il riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito, era da considerarsi incondizionato e sufficientemente esatto, per cui il giudice nazionale doveva interpretare le disposizioni nazionali precedenti o successive alla sentenza con quanta più fedeltà possibile allo spirito della sentenza emessa. La retroattività e la completezza delle misure di attuazione dovevano rimediare alla pregiudizialità della tardiva applicazione, assicurando un adeguato risarcimento dell'eventuale evidente danno subìto dagli interessati. La Corte, con sentenza del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ribadiva poi l'obbligo di retribuzione adeguata per i periodi di formazione sia a tempo pieno sia a tempo parziale.
      La situazione mette in risalto l'evidente inadempienza dello Stato italiano e delle amministrazioni centrali e periferiche, che non si sono ancora attivate per attuare appieno le sentenze della Corte di giustizia e le direttive della Comunità europea in merito.
      Ritengo doveroso sottolineare che allo Stato conviene, anche economicamente, approvare una legge che stabilisca i termini della questione in maniera chiara e definitiva, considerato che le numerose controversie ancora in corso saranno certamente definite a favore dei ricorrenti, con il conseguente maggiore (più del doppio!) esborso economico per le pubbliche amministrazioni. Sottolineo altresì la convenienza a dirimere legislativamente piuttosto che giudizialmente i ricorsi in atto.
      È questo il motivo per cui ritengo che il Parlamento debba intervenire nel merito, attuando quanto già previsto dalla normativa comunitaria con l'approvazione della presente proposta di legge, che tende a risolvere definitivamente l'annosa questione fin qui illustrata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento retroattivo dell'equipollenza del titolo accademico).

      1. Il titolo di specializzazione conseguito dai laureati in medicina e chirurgia iscritti nel periodo tra il 1983 e il 1992 alle scuole di specializzazione istituite presso le università italiane è equipollente a quello conseguito negli altri Stati membri dell'Unione europea nel periodo di vigenza della direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

Art. 2.
(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione specialistica).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, per tutta la durata legale del corso di formazione, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 5.000 euro ai medici che hanno conseguito il titolo di specializzazione frequentando, a tempo pieno, i relativi corsi e ottenendo il relativo diploma di specializzazione presso le università dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991.
      2. Il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfetario, per tutta la durata legale del corso di formazione, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 2.000 euro ai medici che hanno conseguito il titolo di specializzazione frequentando, a tempo parziale, i relativi corsi e ottenendo il relativo diploma di specializzazione presso le università dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991.
      3. Alla borsa di studio di cui ai commi 1 e 2 accedono esclusivamente i medici che, alla data di entrata in vigore della

 

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presente legge, hanno presentato regolare domanda giudiziaria per il riconoscimento economico retroattivo degli anni di formazione specialistica e il cui ricorso è ancora pendente. Sulle somme corrisposte ai sensi del presente articolo non sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
      4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce le modalità per la corresponsione della borsa di studio di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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