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PDL 1115

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1115



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro

Presentata il 13 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende disporre, attraverso una modifica legislativa, che i dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dell'ex Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, che hanno prestato servizio per almeno quindici anni come ispettori di vigilanza, e gli ispettori tributari che hanno ricoperto tale mansione anch'essi per quindici anni, possano ottenere l'abilitazione a consulente del lavoro senza dovere sostenere l'esame previsto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni.
      A legislazione vigente questa possibilità è limitata infatti ai soli dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      Ad avvalorare l'opportunità di approvare questa modificazione vi è il fatto che i corpi ispettivi delle varie amministrazioni ed enti dello Stato hanno sempre operato in congiunta con i colleghi delle direzioni provinciali del lavoro, espletando mansioni equipollenti.
      È bene ricordare che le competenze degli ispettori degli enti previdenziali non si limitano alla normativa del lavoro negli accessi ispettivi, ma affrontano anche quella previdenziale e, dal 1998, con l'istituzione del quadro SA del modello 770, anche le tematiche fiscali.
      Analogo ragionamento vale anche per i militari del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri che operano presso gli ispettorati.
      Infatti, gli ispettori di vigilanza delle varie amministrazioni quando eseguono un accesso ispettivo operano su tutta l'azienda, non limitandosi alle competenze dell'istituto a cui appartengono, come del resto impone la legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: «I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dell'ex Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di ispettori di vigilanza presso le amministrazioni competenti, gli ispettori tributari e i responsabili dei nuclei operativi dell'Arma dei carabinieri presso gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con tale mansione»;

          b) all'articolo 9:

              1) al primo comma, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

          «b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale dell'ente competente per territorio;»;

              2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ex

 

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Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS, dell'ex INPDAI, gli ispettori tributari e i responsabili dei nuclei operativi dell'Arma dei carabinieri presso gli ispettorati regionali e provinciali del lavoro di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non è richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, devono presentare, in luogo del certificato indicato alla lettera b) del primo comma del presente articolo, l'attestazione rilasciata dagli enti di appartenenza comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori di vigilanza presso gli ispettorati dei propri enti di appartenenza».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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