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PDL 1116

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1116



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STUCCHI

Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap

Presentata il 13 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La capacità di muoversi è sempre collegata al concetto di autonomia, e la mobilità autonoma dipende da tre fattori:

          a) la motricità, ovvero la capacità fisica di spostare il proprio corpo;

          b) l'orientamento, come capacità di finalizzare i propri spostamenti;

          c) la percezione degli ostacoli e dei pericoli (ogni anno 9.000 pedoni muoiono in incidenti stradali nell'Unione europea).

      Nel corso degli anni le disposizioni di legge o regolamentari dimostrano sempre maggiore attenzione verso i cittadini con impedimenti fisici, grazie principalmente all'impegno costante di sensibilizzazione sociale svolto dalle organizzazioni di volontariato e di tutela dei cittadini, e anche a seguito di iniziative promosse dall'Unione europea.
      Con queste premesse il comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, ha disposto che «Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti»; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, all'articolo 6, comma 4, ha stabilito che «Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti»; la legge 22 marzo 2001, n. 85, recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada, all'articolo 2,

 

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comma 1, lettera pp), aveva indicato il seguente principio e criterio direttivo: «prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati siano dotati di segnalazioni acustiche ed eventualmente anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap, ed in particolare dei soggetti non vedenti». Tale principio recepiva le proposte formulate già nella XIII legislatura dal Gruppo parlamentare della Lega Nord, che mi vide tra i promotori dell'iniziativa.
      Poiché i tempi per l'esercizio della delega sono trascorsi senza l'emanazione del relativo decreto legislativo, sostengo la necessità di riproporre, con alcune integrazioni, i princìpi citati, al fine di garantire la sicurezza sulle strade per i cittadini con disabilità visiva. Ricordo che:

          a) spesso i semafori nei centri abitati nelle ore serali e notturne vengono disattivati, e conseguentemente anche le segnalazioni acustiche;

          b) molti attraversamenti pedonali con semaforo sono sprovvisti di pulsante tattile;

          c) le zone prossime all'attraversamento pedonale e gli attraversamenti pedonali stessi non sono strutturati con una pavimentazione che ne agevoli l'individuazione.

      A tale proposito, il già ricordato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, che ha sancito appunto il diritto dei disabili visivi alla rimozione delle cosiddette «barriere sensoriali» ha previsto:

          1) l'obbligo per i comuni di installare un segnalatore acustico su ogni semaforo di nuova installazione;

          2) al fine di evitare che la suoneria del semaforo rechi disturbo ai residenti, questa deve rispettare la disposizione 214.7 del Comitato elettrotecnico italiano, che prevede l'installazione sulla palina semaforica di un apposito pulsante per l'attivazione del segnale acustico, e di un dispositivo che consenta la regolazione automatica del volume del «cicalino» in base al rumore ambientale.

      L'esperienza ha sino ad oggi dimostrato che è possibile garantire autonomia di movimento ai non vedenti apportando modificazioni all'ambiente. La mancanza di accorgimenti e di segnalazioni che non consentono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, ed in particolare per i non udenti, i non vedenti e gli ipovedenti, deve essere risolta.
      Reputo comunque irrinunciabile la predisposizione nei punti di attraversamento stradale di un sistema tattile sulla pavimentazione che, con strumenti elettronici, segnali alla persona con handicap dove e quando può attraversare, nonché la direzione che deve seguire.
      Auspico quindi che i contenuti di questa iniziativa legislativa possano essere recepiti quanto prima nel nostro ordinamento al fine di garantire quella parità di dignità, di diritti e di partecipazione effettiva di tutti i cittadini alla vita del Paese sanciti dalla Costituzione.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il primo periodo dell'alinea del comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinate, e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap, e in particolare dei soggetti non vedenti».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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