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PDL 808

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 808



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

Presentata il 19 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Ritengo che questo progetto di legge delega costituisca l'inizio di qualcosa di importante per le Forze dell'ordine, l'inizio di una progressione di carriera più armonica, di un incentivo alla loro professionalità e alla loro esperienza. Questa legge rispetterà le anzianità e, quindi, coloro che avranno maturato, nel corso dell'attività, la professionalità necessaria per poter progredire nei rispettivi ruoli e nelle rispettive carriere, in modo diverso rispetto a quanto avviene attualmente.
      L'esigenza di una legge delega e dell'avvio di un riordino delle carriere era stata avvertita fin dal 1995 e proviene da un riordino che ha creato alcuni problemi alle istituzioni e, ancor di più, a coloro che rappresentano le istituzioni nei ruoli non direttivi e non dirigenziali. Infatti, il riordino effettuato nel 1995 scaturì da una delega del 1992; se in tale anno non ci fosse stata la delega, nel 1995 non sarebbero stati emanati i decreti di riordino delle carriere. Ebbene, sono stati creati problemi agli appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenziali dovuti proprio a una progressione di carriera che, dopo 15 anni, conduce e fa permanere per 25 anni nello stesso grado, e con la stessa retribuzione, il poliziotto, il carabiniere, il finanziere, cioè gli appartenenti alle Forze dell'ordine (ancora diversa la situazione dei militari che, con questo provvedimento, si propone di riallineare). Questo problema, relativo soprattutto ai gradi apicali, si è manifestato nel corso delle trattative concernenti i contratti siglati presso il Dipartimento per la funzione pubblica. In questi contratti, proprio negli accordi e nelle code contrattuali, era stabilito che bisognava prestare attenzione ai gradi apicali del ruolo degli assistenti carabinieri, finanzieri e così via e, soprattutto, al grado apicale dei marescialli e degli ispettori, luogotenenti e sostituti commissari.
 

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      Nella XIV legislatura, il Governo, in sede di legge finanziaria, ha deciso di prestare attenzione alle richieste dei rappresentanti delle Forze dell'ordine e - in ciascuno degli anni della legislatura - ha stanziato fondi per dar vita proprio ad una legge delega e ad un riordino delle carriere; per la prima volta, si reperirono prima i soldi - e, quindi, prima i fondi - e poi si varò la legge. Ciò, a differenza di leggi varate nel corso della XIII legislatura, sprovviste di copertura, alle quali poi il Governo Berlusconi ha dovuto prestare attenzione anche, in modo sostanziale, reperendo le risorse necessarie, come, ad esempio, nel caso della riparametrazione. Nella scorsa legislatura, si è infatti prestato attenzione non solo all'esigenza di una carriera più armonica - e, quindi, al riordino delle carriere - ma anche, più propriamente, a quelle figure cui nei contratti si faceva riferimento. Con l'accorpamento dei ruoli - del soprintendente e degli assistenti e degli agenti oltre che dei carabinieri e delle altre Forze dell'ordine e militari - ci riproponiamo che in futuro, partendo dall'ingresso all'interno dell'istituzione, si possa migliorare la posizione fino a cinquant'anni e, con la riparametrazione, anche guadagnare di più. Perciò, entrando come agenti, carabinieri o finanzieri, si potrà giungere, nel corso della vita, sino al grado di brigadiere capo e di sovrintendente capo. Va poi prestata attenzione a quanti oggi sono nel ruolo dei sovrintendenti, cui va garantito un percorso per poter migliorare anch'essi e transitare nel ruolo degli ispettori. Analogo discorso deve farsi per il grado apicale degli ispettori e dei marescialli, che è rimasto fermo e, talvolta, è stato «raggiunto» da giovani ragazzi che hanno concorso all'interno dello stesso ruolo e che oggi si trovano sullo stesso piano, pur avendo una esperienza professionale molto diversa.
      Il provvedimento di delega che proponiamo è volto, grazie alla sua ampiezza, a risolvere, avvalendosi delle risorse sussistenti, tali questioni. A tal fine, si prevede l'adozione di un decreto legislativo che consentirà l'azione congiunta delle istituzioni, del COCER e dei sindacati. Da parte del centrosinistra è stato chiesto più volte se le risorse siano sufficienti; ebbene, noi riteniamo che per riavviare il riordino siano sufficienti. Da parte del centro-sinistra, invece, per ignoranza dei parametri, non si conosce la differenza, ad esempio, tra un appuntato scelto, un assistente capo ed un vice sovrintendente, quando il passaggio da appuntato scelto o da assistente capo a vicesovrintendente è a costo zero; è in prospettiva che si avrà un aumento di stipendio giacché nel proseguimento della carriera si applicherà un parametro superiore. Dunque, onorevoli colleghi, il centrosinistra vorrebbe negare la possibilità di un miglioramento nel corso della vita agli appartenenti alle Forze dell'ordine e anche agli appartenenti alle Forze armate! È inspiegabile perché si voglia negare tale possibilità in un modo così forte, coinvolgendo anche le organizzazioni sindacali. Mentre quindi il centro-sinistra intende dimostrare che le Forze dell'ordine ed i militari sono dalla loro parte, il centrodestra intende dimostrare invece, in modo molto concreto, di essere esso stesso dalla parte delle Forze dell'ordine e dei militari, in quanto possiede la cultura della legge dell'ordine e della sicurezza, in modo naturale. Tante volte, infatti, il centro-sinistra non è stato affatto dalla parte dei poliziotti, non avendo mai sostenuto un concetto militare di difesa e di solidarietà.
      In proposito, citiamo i dati e gli stanziamenti dei Governi di centrosinistra e quindi quelli relativi al Governo Berlusconi. Nel 1998 il Governo di centrosinistra ha stanziato 57 milioni di euro, 376 nel 1999, 241 nel 2000 e 1.078 nel 2001. La somma complessiva di questi stanziamenti è di 1.702 milioni di euro. Il Governo Berlusconi ha stanziato 744 milioni di euro nel 2002, compresa la riparametrazione (ossia al di là dei due contratti); nel 2003, 1.593 milioni di euro; nel 2004, 1.033 milioni di euro e, nel 2005, 1.713 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 5.083 milioni di euro. La differenza tra gli stanziamenti del centro- sinistra e quelli del centrodestra è quindi di 3.381 milioni di euro. Gli operatori
 

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della sicurezza ed i militari sanno bene che dal 1o gennaio 2005 hanno ricevuto un incremento pari quasi al 17 per cento dei loro stipendi, al cospetto di quello vergognoso di 18 mila lire che il Governo delle sinistre aveva destinato loro. Per quanto sarebbe forse stato possibile fare di più o meglio, nella XIV legislatura si è comunque fatto di più che non in quella guidata del centrosinistra. Quindi, senza prendere in giro le Forze dell'ordine e i militari, è bene che essi sappiano che è solo l'inizio di un percorso: l'impegno è dovuto ai fedeli servitori dello Stato per correggere, laddove si sono manifestate, tutte quelle disarmonie e soprattutto quelle difficoltà che oggi si registrano, ad esempio, rispetto a coloro che svolgono un'attività di missione legata alle otto ore giornaliere.
      È per tali motivi, onorevoli colleghi, che vi esorto alla più celere approvazione della seguente proposta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, se non proponenti, uno o più decreti legislativi:

          a) per il riordino della disciplina relativa al personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate a incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi e a valorizzare le risorse umane, omogeneamente a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;

          b) per il riordino della disciplina relativa alla dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e agli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 2.

      2. Ai fini di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi

 

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o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono adottati i decreti legislativi recanti:

          a) l'unificazione dei ruoli del personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i princìpi di sostanziale equivalenza e di allineamento dei trattamenti economici ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo in particolare:

              1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendenti e corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta e aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, e assicurando ai vicesovrintendenti, sovrintendenti e qualifiche e gradi corrispondenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo o il trattamento economico corrispondente;

              2) la valorizzazione dei sovrintendenti capo attraverso corsi e concorsi che prevedano il transito al grado di vice ispettore in base alle vacanze organiche e alle esigenze delle amministrazioni del grado apicale dei sovrintendenti;

              3) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, l'ulteriore facoltà di stabilire altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché di prevedere disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche prevedendo di mantenere, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

 

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          b) interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti, che deve avvenire tramite:

              1) la creazione di un apposito ruolo direttivo con il limite al grado di commissario capo e gradi equipollenti riservato al grado apicale dei ruoli ispettori;

              2) il riposizionamento contestuale dei sottotenenti e tenenti e gradi o qualifiche corrispondenti dei ruoli normali e speciale delle Forze di polizia al grado di capitano, nonché il riposizionamento dei direttivi teso a evitare scavalcamenti e a mantenere il principio della sovraordinazione e anzianità di grado;

              3) conseguenti modificazioni dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale e del ruolo speciale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, con possibilità di prevederne anche la soppressione, ove necessiti, nonché la rideterminazione della consistenza organica dei gradi e qualifiche nei ruoli normali e la loro armonizzazione;

          c) l'unificazione, nell'ambito di un unico ruolo dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le

 

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funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone l'estensione anche per i commissari capo e il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo:

              1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specialità dei compiti rispettivamente attribuiti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori ed ai tenenti colonnelli ed agli ufficiali di grado corrispondente;

              2) correlate modificazioni e integrazioni, in relazione alla specificità e alla peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso una rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;

              3) per la Polizia di Stato e il Corpo forestale dello Stato, la creazione di un nuovo ruolo direttivo ordinario e uno corrispondente per i ruoli tecnici anche con la creazione o soppressione di qualifiche, a cui possono accedere a regime, con separati concorsi, per il 50 per cento dei posti disponibili, i cittadini italiani in possesso di diploma di laurea di primo livello in materie compatibili con le funzioni da svolgere e, per il restante 50 per cento, i sostituti commissari e gli ispettori superiori in possesso di analoghi requisiti;

              4) la previsione della facoltà, per gli appartenenti all'unico ruolo dirigenziale di cui alla lettera c) e qualifiche equipollenti delle altre Forze di polizia, di permanere in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo

 

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anno di età, previo accertamento dell'idoneità ai servizi di polizia.

      3. Al completamento del riordino di cui al comma 1 e, particolarmente, alla valorizzazione e ai riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base, all'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali per i commissari capo, per i vice questori aggiunti, i maggiori e i tenenti colonnelli e il personale di qualifica o grado corrispondente, si provvede con successivi decreti legislativi, da adottare entro il 30 giugno 2007, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria. A tal fine, in appendice al Documento di programmazione economico-finanziaria, sono individuate le risorse finanziarie occorrenti per la graduale attuazione dei riordini di cui al comma 1.
      4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 devono comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.
      5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati per l'acquisizione dei rispettivi pareri, da esprimere entro il termine di venti giorni dalla ricezione di ciascuno schema, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi medesimi sono altresì trasmessi almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia stato espresso entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema.
      6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5

 

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agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      7. I decreti legislativi di cui al comma 3, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti che stanzino le occorrenti risorse finanziare.
      8. Disposizioni correttive e integrative di decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 possono essere adottate, con le modalità procedurali e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi.

Art. 2.
(Trattamento economico e giuridico del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, i relativi trattamenti sono determinati come segue:

          a) gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, comprese le indennità di posizione e perequativa, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Se i dati necessari non sono disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio;

 

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          b) le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, nell'ambito degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria ai miglioramenti economici del predetto personale. Parimenti si provvede alla ridefinizione delle indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure, assicurando in ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità, e ferma restando la detrazione, su entrambe le indennità, degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalla lettera a) del presente articolo.

      2. All'attuazione del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.
      3. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, sono indicate altresì le somme occorrenti per l'estensione dei miglioramenti derivanti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali e delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

 

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      4. Nella fase di prima applicazione delle procedure di cui al comma 1, lettera a), entro il 30 settembre 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione e sentiti i Ministri interessati, il quadro delle esigenze ai fini della determinazione delle risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, ai miglioramenti economici per il personale di cui al presente articolo, per la perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, anche in raffronto con le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per lo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e all'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi al personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate anche per l'anno 2007, a titolo di anticipazione, solo se, entro il 30 aprile dello stesso anno, non sono disponibili i dati di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

Art. 3.
(Disposizioni relative al Corpo della polizia penitenziaria).

      1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

 

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      2. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami n. 12 dell'11 febbraio 2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000».

      3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1.461.369 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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