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PDL 1494

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1494



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CRAPOLICCHIO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, DE ANGELIS, DILIBERTO, GALANTE, LICANDRO, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riduzione del limite di popolazione necessario per la costituzione di nuovi comuni

Presentata il 26 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa in 10.000 il numero minimo di abitanti necessario per la costituzione di un nuovo comune, salvo i casi di fusione tra più comuni.
      La realtà territoriale di alcune regioni italiane pone la necessità di adeguare la legislazione nazionale in tema di costituzione di nuovi comuni.
      Infatti, in alcune di queste realtà è fortemente sentita da parte della popolazione l'esigenza di tutelare le peculiarità del territorio e le specifiche identità culturali e sociali, come ad esempio in Piemonte, tra le prime regioni in Italia per numero di comuni, il 95 per cento circa dei quali ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e che vanta il primato dell'alta densità di frazioni appartenenti a più amministrazioni locali spesso molto lontane dal capoluogo, ove può mancare il senso di appartenenza a un comune piuttosto che a un altro.
      Emblematico è il caso della frazione (o consorzio intercomunale) di Mappano attualmente divisa tra i cinque comuni di Caselle, Borgaro, Leinì, Settimo e marginalmente Torino, e alla quale sarebbe opportuno consentire di costituirsi come nuovo comune, ovviando in tale modo a
 

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quella frammentazione territoriale, oltreché dei servizi primari, in frazioni che, come questa, presentano peculiarità comuni.
      D'altra parte, la strada dell'istituzione di un nuovo comune è, in casi come questo, l'unica percorribile al fine di offrire una soluzione rispondente anche alla volontà delle popolazioni coinvolte.
      L'istituzione di un nuovo comune, inoltre, rappresenta, insieme alla fusione, un efficace strumento di razionalizzazione del territorio, dei servizi e delle funzioni di un ente locale, da cui discende un incremento dell'offerta sia qualitativa che quantitativa dei servizi dei quali i cittadini possono beneficiare, a fronte di un risparmio dei costi burocratici legati al funzionamento dei singoli enti.
      Con la presente proposta di legge si introduce il principio secondo il quale tanto più grande è il numero dei comuni a cui appartiene una frazione, tanto più piccolo è quello della popolazione richiesta per poter trasformare la frazione in un nuovo comune.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

      «1. A norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, le regioni possono, sentite le popolazioni interessate e con proprie leggi, modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni o istituire nuovi comuni purché con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti. Il limite di cui al precedente periodo non si applica per l'istituzione di nuovi comuni mediante fusione di due o più comuni contigui. In caso di trasformazione di una frazione appartenente a due o più amministrazioni comunali in un nuovo comma si applicano i seguenti criteri:

          a) per la frazione appartenente a due amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al 20 per cento del limite di 10.000 abitanti;

          b) per la frazione appartenente a tre amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al 30 per cento del limite di 10.000 abitanti;

          c) per la frazione appartenente a quattro amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al 40 per cento del limite di 10.000 abitanti;

          d) per la frazione appartenente a cinque amministrazioni comunali, è consentita la riduzione del 50 per cento del limite di 10.000 abitanti.

      1-bis. Non possono, in ogni caso, essere istituiti nuovi comuni la cui costituzione comporta, come conseguenza, che la popolazione di altri comuni scenda sotto il limite di 10.000 abitanti».


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