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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 130 |
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di istruzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
2. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i princìpi della presente legge.
3. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, costituiscono i loro organi di governo e ne disciplinano il funzionamento secondo le norme generali della presente legge.
4. Restano ferme le disposizioni legislative in vigore concernenti le funzioni dei dirigenti scolastici.
5. Gli organi di governo concorrono alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con i piani di studio adottati in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, e nel rispetto all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa. Il piano tiene conto delle richieste delle famiglie ed è comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Gli organi di governo valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori e il patto educativo tra famiglie e docenti.
6. Le istituzioni scolastiche sono organizzate sulla base del principio della distinzione
1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:
a) il consiglio;
b) il collegio dei docenti, le sue articolazioni funzionali di cui all'articolo 6 e i consigli di classe dei docenti;
c) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
d) il comitato di valutazione dei docenti.
2. Gli articoli 15, 19, 21, 23, 28 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 2001, n. 165, come modificati dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e il medesimo articolo 3 della legge n. 145 del 2002, non si applicano alla dirigenza scolastica, per la quale si considera in vigore la normativa previgente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2002. La durata e la natura dell'incarico del
1. Il consiglio della scuola ha compiti di responsabilità di indirizzo e di programmazione delle attività dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:
a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
b) adotta il piano dell'offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
c) approva i documenti contabili di previsione e di rendicontazione delle spese;
d) delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi;
e) approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano dell'offerta formativa.
2. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma l, lettera a), è deliberato dal consiglio
1. Il consiglio della scuola è composto da dodici membri. Di esso fanno parte il dirigente scolastico, quattro docenti, quattro genitori, il direttore dei servizi generali e amministrativi, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Negli istituti del secondo ciclo dell'istruzione i rappresentanti dei genitori sono due, e sono chiamati a fare parte del consiglio altrettanti rappresentanti degli studenti. Il regolamento della scuola può prevedere, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione, l'aumento dei componenti fino a un massimo di quattro unità suddivise in modo paritetico tra genitori e docenti negli istituti del primo ciclo dell'istruzione e in misura pari a un genitore, uno studente e due docenti negli istituti del secondo ciclo dell'istruzione.
2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento della scuola, prevedendo che ciascuna di tali categorie elegga esclusivamente i propri rappresentanti.
3. Il consiglio della scuola è presieduto da uno dei genitori di cui al comma l. Il presidente convoca il consiglio e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce
1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio nella scuola. Partecipano ai lavori del collegio dei docenti, senza diritto di voto, anche i docenti a contratto e gli esperti che svolgono incarichi per gli insegnamenti facoltativi ed opzionali ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, alla elaborazione, secondo i princìpi di cui all'articolo 1, comma 5, del piano dell'offerta formativa, comprensivo delle attività educative e didattiche, sia obbligatorie che facoltative ed opzionali, sulla base dell'orario per esse previsto dalle norme emanate in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.
3. Sono rimesse all'autonomia del collegio dei docenti le forme di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione del collegio è recepita dal regolamento della scuola.
4. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce
1. In ciascuna istituzione scolastica devono essere garantiti la costituzione del comitato dei genitori e del comitato degli studenti eletti dalle rispettive assemblee di classe e altri organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione.
2. Il regolamento dell'istituzione stabilisce altresì le modalità di organizzazione e di funzionamento di una conferenza periodica di programmazione della scuola o della rete di scuole a cui la scuola appartiene, che prevede la partecipazione di tutte le componenti interne e degli enti locali interessati per competenza o per territorio.
3. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
4. Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno il diritto di riunione e di assemblea ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
1. Il collegio dei docenti, in relazione alle proprie competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati
1. Ai fini di cui alla presente legge, restano ferme le funzioni e le competenze attribuite al comitato per la valutazione del servizio dei docenti, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dalla presente legge non comporta la corresponsione di compensi o gettoni di presenza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono emanate norme per consentire il rilascio di permessi lavorativi ai genitori e agli studenti lavoratori che fanno parte dei medesimi organi.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Le disposizioni della parte I, titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge, sono abrogate.
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