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PDL 1570

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1570



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRESSA, AMICI, GIACHETTI, LEONI, MATTARELLA,
SUPPA, ZACCARIA

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 2 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge italiana sulla cittadinanza, legge 5 febbraio 1992, n. 91, è fortemente sbilanciata nella tutela della discendenza e dello jus sanguinis. Tale legge si contrappone oggi alle posizioni emerse in seno all'Unione europea. Fino alla riforma del 2000, la Germania aveva un sistema di jus sanguinis, simile a quello italiano. Dopo decenni di immigrazione vivono in Germania più di 7 milioni di stranieri e nascono ogni anno circa 100 mila bambini «stranieri». Si tratta di una ferita profonda in seno alla società tedesca, che da un lato alimenta fenomeni anche violenti di razzismo e dall'altro giustifica forme di rigetto e di alienazione da parte degli immigrati. Il Governo Schroeder ha avuto a suo tempo il coraggio di facilitare l'acquisizione della cittadinanza, ma occorreranno decenni prima che la ferita si rimargini. In Italia il fenomeno migratorio è recente e siamo in tempo per evitare l'errore tedesco. Occorre però agire presto, perché il numero di minori stranieri cresce di circa il 20 per cento all'anno.
      L'innovazione più importante apportata dalla riforma tedesca si risolve in una relativizzazione del tradizionalmente vigente principio tedesco dello jus sanguinis a favore di quello attributivo della cittadinanza dello jus soli.
      Acquisisce la cittadinanza tedesca il soggetto nato in territorio tedesco da genitori stranieri di cui almeno uno soggiorni regolarmente in Germania da otto anni e sia in possesso di un titolo di soggiorno o da tre anni con un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
      Un tale assetto normativo contempla fisiologicamente la presenza di cittadini con cittadinanza multipla nel territorio
 

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nazionale, dato che sarà molto frequente, a causa della concorrenza di sistemi nazionali di riconoscimento automatico della cittadinanza che si basano sullo jus sanguinis, che i figli nati da genitori stranieri in Germania acquistino anche la cittadinanza dello Stato di provenienza dei genitori.
      La portata della riforma è stata limitata sotto questo profilo dall'obbligo di opzione, per cui il cittadino tedesco in possesso di una seconda cittadinanza deve optare per una delle due al compimento della maggiore età e su esplicita richiesta delle competenti autorità tedesche. Un ulteriore punto nodale della riforma è la riduzione del periodo di legittima e regolare permanenza nel territorio nazionale che è necessario provare per ottenere la cittadinanza, che passa da quindici ad otto anni. Lo straniero deve, inoltre, accettare e riconoscere i princìpi democratici sui quali è fondata la Repubblica federale tedesca, soggiornare legittimamente, mantenersi senza l'ausilio di sussidi statali e non aver commesso ed essere stato condannato per alcun grave reato. Inoltre, deve dimostrare sufficienti capacità linguistiche che vengono giudicate secondo la sua capacità di interagire normalmente con le amministrazioni e di interloquire in tedesco nell'espletamento delle quotidiane incombenze sociali e lavorative (confronta R. Arnold e D. Biermann, La disciplina dell'immigrazione in Germania, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», II, 2003, pagina 645).
      La presente proposta di legge si ispira ai contenuti della riforma tedesca e intende avvicinare la legislazione italiana alla legislazione della maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. La proposta di legge riprende, in parte, i contenuti del lavoro svolto dalla Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, guidato dalla professoressa Giovanna Zincone (a tale proposito si possono consultare gli atti del Convegno Riformare la legge sulla cittadinanza svoltosi a Roma il 22 febbraio 1999, organizzato dal Dipartimento per gli affari sociali). Gli obiettivi della proposta di legge sono: favorire i minori nati sul territorio, cioè le seconde e, ancora più, le terze generazioni di immigrati; facilitare l'acquisizione della cittadinanza per gli stranieri non dell'Unione europea, specie se risiedono da lungo tempo e danno segni di integrazione; scoraggiare matrimoni di comodo.
      Raggiungere questi obiettivi «significa inserire le normative sulla cittadinanza in un progetto di integrazione ragionevole, un progetto che non pretende assimilazioni culturali a tappe forzate, ma richiede il rispetto della legalità e la disponibilità ad apprendere gli strumenti culturali necessari ad interagire con la società in cui si risiede e dove si intende vivere».
      La proposta di legge prevede il rafforzamento dello jus soli ponendo condizioni più favorevoli per i minori nati o formati nel Paese: con l'articolo 1, che riprende il testo della proposta di legge di cui si è fatta promotrice la Comunità di Sant'Egidio, si riconosce, infatti, la cittadinanza italiana al figlio nato in Italia da genitori stranieri di cui almeno uno sia in Italia da almeno due anni e titolare del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si riconosce inoltre la possibilità di conservare la doppia cittadinanza, salvo che il nato in Italia da genitori stranieri che abbia conseguito la cittadinanza non vi rinunzi entro due anni dal compimento della maggiore età e trasferisca la sua residenza all'estero. Si riconosce altresì la cittadinanza al minore figlio di genitore straniero se fornisce prova della presenza continuativa in Italia da almeno sei anni e della partecipazione a un ciclo scolastico o di formazione professionale oppure dello svolgimento di regolare attività lavorativa, unitamente alla conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiane.
      Con l'articolo 2 si riduce il tempo necessario alla naturalizzazione, che passa dagli attuali dieci anni ai sei della presente proposta. I tempi di residenza legale richiesti per la naturalizzazione oscillano da Paese a Paese (in Olanda, Belgio, Svezia, Finlandia e Francia si chiedono cinque anni, in Danimarca
 

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sette, in Germania otto e in Spagna dieci; in Lussemburgo dieci, ma solo gli ultimi cinque continuativi). L'Italia si colloca, dopo la legge n. 91 del 1992, nella fascia di severità estrema, che è anche la soglia massima prevista dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 1997.
      Inoltre con l'articolo 4, per dare tempi certi alle procedure, si stabilisce che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza e a stabilire il relativo termine, che non può essere comunque superiore a un anno dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.
      Con l'articolo 3 si intende porre un rimedio alla piaga dei matrimoni di comodo: si pone infatti un obbligo di residenza in Italia più lungo e si prevede che il vincolo del matrimonio debba persistere al momento del decreto con cui si acquista la cittadinanza.
      L'articolo 5, infine, prevede che il Governo provveda alla modifica dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 572 del 1993 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 1994, emanati in attuazione delle disposizioni della citata legge n. 91 del 1992, e che tanti problemi di interpretazione hanno creato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Acquisto della cittadinanza per i nati
e per i figli minori cresciuti in Italia).

      1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitore straniero, se il genitore è regolarmente presente in Italia da almeno due anni ed è titolare del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 6, comma 1, o dall'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; entro due anni dal compimento della maggiore età il soggetto, qualora stabilisca la sua residenza all'estero, può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana;

          b-ter) il minore figlio di genitore straniero, se fornisce prova della presenza continuativa in Italia da almeno sei anni e della partecipazione a un ciclo scolastico o di formazione professionale oppure dello svolgimento di regolare attività lavorativa e della conoscenza adeguata della lingua e della cultura italiane».

Art. 2.
(Concessione della cittadinanza
agli stranieri residenti in Italia).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica».

 

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      2. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi del comma 1 non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera».

Art. 3.
(Acquisto della cittadinanza
per matrimonio).

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza quando risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica ovvero dopo due anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale».

Art. 4.
(Disciplina del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza e a stabilire il relativo termine, che non può comunque essere superiore a un anno dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Art. 5.
(Norme di adeguamento).

      1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

 

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agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della legge medesima.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362.


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