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PDL 1395

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1395



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

AMICI, BAFILE, BUEMI, CUPERLO, FERRARI, FRANCI, GRASSI, GRILLINI, INCOSTANTE, LEONI, LONGHI, LULLI, MARAN, MARANTELLI, MAZZONI, MOTTA, NICCHI, SAMPERI, SASSO, SCHIRRU, VELO

Modifiche al codice civile in materia
di cognome dei coniugi e dei figli

Presentata il 17 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende dare attuazione a quanto richiesto da una recente sentenza della prima sezione civile della Corte di cassazione (sentenza n. 12641/2006).
      Respingendo il ricorso di un padre che, dopo aver riconosciuto con anni di ritardo il figlio naturale, aveva chiesto che al bambino fosse dato il proprio cognome in luogo di quello della madre - richiesta che non era stata accolta dalla Corte d'appello di Napoli, che aveva tenuto conto anche della cattiva reputazione dell'uomo, esponente della criminalità organizzata -, la Corte di cassazione ha stabilito che il cognome paterno non può essere imposto se lede il diritto dei figli naturali ad essere se stessi. La Suprema Corte ha quindi confermato la decisione di appello, ritenendo meritevole di tutela l'identità personale maturata dal ragazzo nell'ambiente in cui viveva e in cui era conosciuto con il cognome della madre, non essendo più «attuale», in un modello di famiglia che non si ispira più a quello patriarcale, il criterio di trasmissione del cognome affidato a rigidi meccanismi automatici.
      Con la presente proposta di legge si intendono recepire le nuove esigenze segnalate dalla Suprema Corte.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). - Ciascun coniuge conserva il proprio cognome».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

      «Art. 143-bis.1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile i genitori, in relazione al cognome che sarà attribuito al figlio stesso, scelgono tra:

          a) l'attribuzione di un cognome unico, stabilito con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile da cui risulti univocamente la comune volontà di determinare quale dei loro cognomi sarà attribuito al figlio stesso. In caso di mancato accordo tra i genitori si applica quanto previsto dalla lettera b);

          b) l'attribuzione del doppio cognome; in tal caso il cognome del figlio è composto dai cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Entro sessanta giorni dal compimento del diciottesimo anno di età, ovvero al momento del matrimonio qualora questo avvenga prima del compimento del diciottesimo anno di età, il figlio, possibilmente d'intesa con i genitori, comunica all'ufficiale di stato civile del comune di residenza quale dei due cognomi intende conservare e utilizzare come distintivo di sé. Qualora tale comunicazione non sia effettuata, il cognome è

 

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attribuito d'ufficio scegliendo il primo in ordine alfabetico».

Art. 3.

      1. L'articolo 156-bis del codice civile è abrogato.

Art. 4.

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome che gli stessi stabiliscono ai sensi del primo comma dell'articolo 143-bis.1».

Art. 5.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio). - Nel caso di riconoscimento contemporaneo del figlio naturale da parte di entrambi i genitori si applica la disciplina prevista dall'articolo 143-bis.1.
      Nel caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. Qualora l'altro genitore riconosca successivamente il figlio, ovvero qualora la filiazione sia accertata in momento successivo al primo riconoscimento, il cognome del genitore che ha effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale è stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto».


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