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PDL 1163

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1163



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PEDRIZZI, FALERNO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di difensore civico negli enti locali

Presentata il 16 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - A oltre quindici anni dall'entrata in vigore della riforma delle autonomie locali, l'istituto del difensore civico resta sostanzialmente ancora inattuato. Sono poche le province che si sono dotate di tale importante figura, dando concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in cui sono confluiti i contenuti dell'articolo 8 della legge n. 142 del 1990); purtroppo, però, anche in tali rari casi la scelta è caduta molto spesso su personaggi designati attraverso il gioco dei partiti politici e delle maggioranze. Pertanto tale istituto o è svuotato del suo contenuto o è completamente disatteso nella sua realizzazione.
      Nei comuni la situazione è forse più drammatica, poiché solo il 5 per cento di essi (e peraltro solo quelli a più bassa densità di popolazione) ha un difensore civico.
      Confrontando la situazione italiana con quella di altri Paesi democratici - basti ricordare l'esempio dei Paesi scandinavi con l'Ombudsman, - dobbiamo tristemente concludere di trovarci un passo indietro: l'istituto non assolve alle funzioni per le quali era stato predisposto, ovvero garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, e
 

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triste risultato ne è l'allontanamento di quest'ultima dal cittadino.
      La crisi delle istituzioni che sta drammaticamente investendo l'Italia in questo momento storico trova una delle sue tante ragioni d'essere proprio nel distacco tra l'uomo comune e le autorità pubbliche in qualsiasi forma esse si manifestino; tale rapporto deve essere riequilibrato, le autorità devono essere avvicinate al cittadino, perché egli deve essere in grado di capire e deve sentirsi tutelato e garantito.
      La presente proposta di legge, partendo proprio da tali considerazioni, cerca di trovare una soluzione al problema. L'obiettivo è rendere l'organo del difensore civico autonomo ed efficiente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

      «Art. 11 - (Difensore civico). - 1. I comuni e le province istituiscono il difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, dagli inadempimenti e dalle prevaricazioni delle amministrazioni e vigilare sul normale svolgimento della vita amministrativa degli enti stessi.
      2. Il difensore civico segnala i propri rilievi al sindaco o al presidente della provincia con relazione scritta entro trenta giorni dall'accertamento di mancanze, inadempienze o prevaricazioni. Il sindaco o il presidente della provincia hanno l'obbligo di iscrivere le relazioni pervenute dal difensore civico al primo punto dell'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale o del consiglio provinciale immediatamente successiva alla data di presentazione delle relazioni stesse.
      3. Per la presentazione della candidatura a difensore civico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la elezione del sindaco e del presidente della provincia. Le elezioni del difensore civico si svolgono in un unico turno ed è eletto difensore civico il candidato che raggiunge la maggioranza relativa dei voti validi. Sono ammessi a votare i cittadini che ne hanno diritto dal diciottesimo anno di età. Le elezioni si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 di una giornata festiva domenicale e lo scrutinio inizia entro un'ora dalla chiusura dei seggi elettorali. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

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      4. Il difensore civico è fornito di mezzi e di personale sufficienti allo svolgimento della funzione con carattere di effettività ed incisività.
      5. La carica di difensore civico è incompatibile con impieghi pubblici e privati.

      Art. 11-bis. - (Requisiti per la candidatura a difensore civico). - 1. La candidatura alla carica di difensore civico è subordinata al possesso del titolo di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o equipollenti, intendendosi per tali quelle discipline che conferiscono competenza in materia giuridica.

      Art. 11-ter. - (Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza del difensore civico). - 1. Per l'accesso alla carica di difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge per i sindaci e i presidenti delle province».

      2. In sede di prima attuazione della presente legge, l'insediamento del difensore civico da parte dei comuni e delle province deve avvenire entro sei mesi giorni dalla data della sua entrata in vigore.


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