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PDL 1316

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1316



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Modifiche alla disciplina concernente le modalità di selezione e le procedure di nomina degli scrutatori dei seggi elettorali

Presentata il 6 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma della legge elettorale (legge 21 dicembre 2005, n. 270), approvata in tutta fretta dal Governo Berlusconi, sul finire della passata legislatura, ha prodotto dei veri e propri «orrori istituzionali». Con riferimento alla disciplina per l'elezione delle due Camere, il passaggio da un affermato sistema bipolare, di tipo maggioritario, a un altro di tipo proporzionale a liste bloccate, è avvenuto con un colpo di mano istituzionale; ne sono prova sia l'assenza di un chiaro e definito progetto di legge in materia, che ha invece preso corpo mediante due maxiemendamenti presentati su un testo legislativo che mirava soltanto ad abrogare lo «scorporo», sia il soffocamento del dibattito parlamentare mediante il contingentamento dei tempi presso la competente Commissione in sede referente, in spregio alla disposizione costituzionale di cui all'articolo 72.
      Gli esiti prevedibilmente disastrosi della nuova legge elettorale non si sono fatti attendere, non soltanto sul versante della frammentazione della rappresentanza politica che si è venuta a determinare, ma anche in relazione a un'altra innovazione apportata dalla legge, relativa alla composizione dei seggi elettorali, sebbene gli effetti di quest'ultima possano sembrare meno vistosi.
      La riforma della legge elettorale contiene, infatti, una modifica importante dei criteri di selezione e di nomina degli scrutatori, permettendo di reclutarli, nei fatti, sulla base delle indicazione dei partiti.
      Le disposizioni che regolavano la disciplina previgente (legge 8 marzo 1989, n. 95) prevedevano che ogni commissione elettorale comunale, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni, procedesse, da un lato, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente; dall'altro, alla formazione, sempre per sorteggio, di una graduatoria
 

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di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori sorteggiati, in caso di rinuncia o impedimento.
      Secondo la nuova legge, invece, gli scrutatori non sono più scelti per sorteggio (termine cancellato dall'articolo 9 della legge n. 270 del 2005) tra i cittadini iscritti nell'apposito albo comunale; la scelta degli scrutatori può avvenire direttamente su nomina della commissione elettorale, composta dai consiglieri comunali, i quali decidono sulle nomine in base al principio dell'unanimità. Qualora dopo le prime due votazioni non si raggiunga l'unanimità, ciascun membro della commissione vota per un nome: in tal senso il successivo intervento operato con l'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha innovato la precedente versione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 95 del 1989, come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che disponeva si votasse per due nomi. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, si dà la precedenza al candidato più anziano. Si arriva al sorteggio soltanto nel caso in cui si debba procedere alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi, a cui ricorrere per le eventuali sostituzioni, qualora la successione degli scrutatori non sia stata determinata all'unanimità.
      La recente tornata elettorale del 9-10 aprile 2006, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ha evidenziato come i nuovi criteri di selezione e nomina abbiano finito per delineare un sistema non trasparente, per incoraggiare la composizione di squadre di scrutatori «lottizzati», umiliando le attese di coloro che, inseriti in graduatoria, speravano in un sorteggio democratico.
      Da non sottacere poi alcuni casi - quali quelli di candidati che, facendo parte di commissioni elettorali comunali, hanno finito per scegliersi i «propri» scrutatori - da ritenersi incompatibili con la funzione in esame e resi possibili proprio da una disposizione che, riconoscendo l'adozione di criteri discrezionali ispirati a canoni puramente spartitori ha finito per incoraggiare preoccupanti favoritismi e logiche clientelari.
      Sulla base di tali considerazioni, la presente proposta di legge ha lo scopo, da un lato, di ripristinare il criterio del sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, contemplato nella previgente disciplina in materia (articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95); dall'altro, mira a introdurre, in aggiunta a quelle già previste dalla legislazione vigente in materia elettorale, ulteriori condizioni di incompatibilità e di esclusione relativamente alla composizione di tutti i componenti dei seggi elettorali, al fine di evitare nomine improntate a favoritismi e a interessi di parte, mediante la modifica dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95).

      1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

          a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari a quello occorrente;

          b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi della lettera a) in caso di rinuncia o impedimento.

      2. Qualora il numero di nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
      3. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad

 

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assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 2.
(Ulteriori casi di esclusione dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario).

      1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al secondo grado e il coniuge dei candidati di cui alla lettera f)»;

      2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al secondo grado e il coniuge dei candidati di cui alla lettera f)».

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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