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PDL 983

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 983



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZANOTTI, LENZI, BARATELLA, BOATO, BORDO, BRANDOLINI, BURTONE, CACCIARI, CANCRINI, CARBONELLA, CHICCHI, CRISCI, D'ANTONA, DE SIMONE, DE ZULUETA, DI GIROLAMO, FERRARA, FRANCI, FUNDARÒ, GHIZZONI, GIACHETTI, GRASSI, GRILLINI, INCOSTANTE, LA FORGIA, LAGANÀ FORTUGNO, LEONI, LION, LONGHI, MANCINI, MARCHI, MIGLIOLI, MOTTA, MUNGO, MURA, NACCARATO, OTTONE, PEDULLI, PINOTTI, POLETTI, RAMPI, RANIERI, ROTONDO, RUGGHIA, SASSO, SQUEGLIA, TOLOTTI, TRUPIA, VENTURA, VICHI, VIOLANTE, ZANELLA, ZUNINO

Disposizioni per l'estensione dei benefìci di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari delle vittime della strage di Ustica nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti dei delitti della cosiddetta «banda della Uno bianca»

Presentata il 6 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Profonda è nel nostro Paese la ferita del terrorismo: una scia di sangue ha segnato gli anni recenti, troppe vite sono state stroncate, ma anche troppi dolori, troppe sofferenze sono stati lasciati sulle spalle dei congiunti delle vittime.
      Un debito grande è stato accumulato nei confronti delle vittime e dei loro parenti.
      Se è necessario ricordare e vigilare affinché tali episodi che avvelenano la nostra coesistenza e la vita democratica non possano più ripetersi, è altrettanto necessario operare affinché tante sofferenze e tante difficoltà, anche economiche, non debbano prolungarsi.
      Bisogna purtroppo prendere atto, in termini generali, che nel nostro Paese il
 

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problema delle vittime non sempre è al centro dell'attenzione.
      Certamente si è andata sviluppando una cultura estremamente attenta ai diritti, che però ha privilegiato, nel suo esplicarsi, la difesa dei diritti degli imputati, trascurando quelli delle parti offese dal reato.
Si può, così, affermare che troppo spesso ci si dimentica che, accanto agli avvocati, ai pubblici ministeri, ai giudici, agli imputati (colpevoli o innocenti), ai testimoni, esistono anche le vittime dei reati; questo nonostante ripetuti impegni presi anche con innumerevoli trattati internazionali: basti ricordare la collocazione delle vittime nell'ambito di applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, nonché l'entrata in vigore di un complesso di norme, inserite nella decisione quadro n. 2001/220/GAI, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 marzo 2001.
      Il problema delle vittime emerge anche negli altri Paesi: basti ricordare l'emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, denominato «Crime Victims Bill of Right», teso anche questo a riconoscere una serie di diritti alle vittime di crimini violenti.
      Se è vero che un po' ovunque si tende a far emergere una sensibilità nei confronti della vittima, è altrettanto vero che particolarmente disagiata è, nel nostro Paese, la posizione delle vittime di atti di terrorismo, in quanto esse hanno visto addirittura rallentato, o in qualche caso negato, il loro diritto a una piena giustizia, da una straordinaria lentezza delle indagini che in più di una occasione sono state ostacolate, o anche impedite, da comportamenti, colpevoli o «deviati», di appartenenti ad apparati dello Stato.
      Tutto questo ha portato il Parlamento, con un'azione altamente meritoria, ad approvare nella XIV legislatura una nuova legge, la legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime di atti di terrorismo.
      Ordunque, in occasione della sua approvazione definitiva al Senato della Repubblica, nella Commissione Affari costituzionali in sede deliberante, tutti i gruppi politici, tutti i capigruppo e lo stesso rappresentante del Governo si dichiararono d'accordo nell'esprimere la forte volontà che tale legge dovesse estendersi anche ai parenti delle vittime della strage di Ustica.
      Alla fine di un anno di interpretazioni burocratiche, di impegni di intervento del passato Governo Berlusconi, il Ministero dell'interno ha tuttavia comunicato ufficialmente di non ritenere di comprendere i parenti delle vittime della strage di Ustica nell'elenco dei beneficiari della citata legge n. 206 del 2004.
      Ci troviamo davanti a una interpretazione che contraddice la volontà chiaramente espressa dal legislatore e il sentimento popolare obiettivamente diffuso, che ha sempre considerato negli anni tale terribile episodio una strage di tipo terroristico sia nell'accezione della bomba a bordo sia nell'accezione dell'atto di guerra non dichiarata, come ha esplicitamente affermato, con una sentenza-ordinanza, il giudice che ha concluso le indagini.
      Si è dunque messo in atto un atteggiamento che, oltre a disattendere la volontà del legislatore, crea una ingiustificabile profonda disparità tra le vittime.
      Va inoltre aggiunto che i parenti delle vittime di Ustica hanno visto particolarmente negati i loro diritti a essere informati e ad avere un processo veloce.
      Infatti, l'accertamento della verità, con la sentenza-ordinanza che indica le cause dell'incidente, è avvenuto dopo 19 anni dall'evento e l'indicazione delle responsabilità dell'occultamento della verità dopo ben 23 anni.
      Da qui l'esigenza profonda di un gesto riparatore e di un nuovo provvedimento espressamente rivolto ai parenti delle vittime della strage di Ustica e anche ai superstiti e ai familiari delle vittime della cosiddetta «banda della Uno bianca», anche essi incomprensibilmente esclusi dai benefìci della legge 3 agosto 2004, n. 206, anche se a loro favore era stata approvata la legge 31 marzo 1998, n. 70, con la quale venivano estesi i benefìci della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A favore dei familiari delle vittime dell'evento occorso a Ustica il 27 giugno 1980 si applicano i benefìci di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 2.

      1. I benefìci di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano altresì ai familiari delle vittime e ai superstiti dei delitti commessi dal gruppo criminale denominato «banda della Uno bianca».

Art. 3.

      1. Ai fini dell'applicazione dei benefìci ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, i termini di decadenza previsti dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 2, e 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

 

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2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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