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PDL 1211

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1211



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SILIQUINI, LA RUSSA, AIRAGHI, ALEMANNO, AMORUSO, ANGELI, ARMANI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BONGIORNO, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CICCIOLI, CIRIELLI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, CONTENTO, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, FILIPPONIO TATARELLA, FOTI, FRASSINETTI, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GASPARRI, GERMONTANI, ALBERTO GIORGETTI, HOLZMANN, LAMORTE, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MENIA, MIGLIORI, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, ANTONIO PEPE, PERINA, PEZZELLA, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, SCALIA, TAGLIALATELA, TREMAGLIA, ULIVI, URSO, ZACCHERA

Abrogazione degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento diretto dei danni per sinistri tra veicoli

Presentata il 27 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca l'abrogazione degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, emanato sulla base della delega contenuta nella legge di semplificazione 2001 (legge 29 luglio 2003, n. 229), il cui articolo 4 è dedicato al tema del riassetto della disciplina sulle assicurazioni.
      Gli articoli 149 e 150 richiamati contengono, rispettivamente, disposizioni sulla
 

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procedura di risarcimento diretto e disposizioni sulla disciplina del sistema di risarcimento diretto.
      Tale nuova disciplina risarcitoria si presta a osservazioni critiche che riguardano palesi profili di incostituzionalità e di lesione di consolidati princìpi generali dell'ordinamento in materia di responsabilità civile, nonché la sua stessa dubbia efficacia e praticabilità.
      Quanto ai primi, è agevole osservare l'eccesso di delega, rispetto ai canoni di cui all'articolo 76 della Costituzione, in cui è caduto il legislatore delegato: invero, la norma delegante, ovvero il citato articolo 4 della legge n. 229 del 2003, si limita a porre, alle lettere e) e f) del comma 1, tra gli altri, quali princìpi e criteri direttivi, «la garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa (...)» nonché l'«armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi».
      Ulteriore perplessità costituzionale la norma suscita in relazione alla possibile lesione del principio di uguaglianza che discende dalla particolare agevolazione riconosciuta al danneggiato ammesso al risarcimento diretto, il quale otterrebbe subito soddisfazione, mentre in tutti gli altri casi dovrà invece rivolgersi, secondo la previsione dell'articolo 144 del medesimo codice, all'assicurazione del responsabile civile; diversità di trattamento che appare ingiustificata, ove si consideri la mancanza di specificità dei casi che il legislatore ha previsto rientrare nelle ipotesi di cui all'articolo 149.
      L'articolo 150, poi, demanda a una normativa di tipo regolamentare da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), la fissazione dei criteri e dei princìpi attuativi del sistema di risarcimento diretto previsto dall'articolo 149, con palese ultrapetizione della delega e, quindi, in violazione della natura terziaria e sottoordinata della norma regolamentare, da cui i pedissequi profili di evidente incostituzionalità.
      Giova, altresì, evidenziare al riguardo che la citata legge n. 229 del 2003, all'articolo 4, comma 1, lettera b), ha dettato i princìpi e criteri direttivi a tutela del consumatore e, in particolare, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali e dell'informativa preliminare, mentre l'articolo 149 del codice non prende in considerazione tali soggetti, bensì i danneggiati, che riesce invero difficile poter inserire nella categoria dei consumatori. Ad essi, infatti, la norma pone l'obbligo di chiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice di propria appartenenza e non ai soggetti responsabili dell'evento che hanno provocato il danno, con la facoltà - prevista al comma 6 - di proporre l'azione diretta (di cui all'articolo 145, comma 2) nei «soli» confronti della propria impresa di assicurazione.
      In proposito, va rilevato che nell'ambito di tale procedura di risarcimento diretto non potrebbe, pertanto, escludersi l'adozione di comportamenti opportunistici da parte delle imprese assicuratrici in sede di liquidazione, in particolare attraverso la formulazione di offerte di risarcimento incongrue per quelle tipologie di sinistri che comportino un proprio svantaggio economico nella fase della successiva compensazione con l'impresa assicuratrice del responsabile civile, con conseguente almeno parziale inefficacia della procedura diretta. All'opposto, l'affermata esigenza di contenimento dei costi assicurativi - che è la ratio dichiarata del legislatore delegato - ai fini del vantaggio finale ai consumatori in termini di riduzione dei premi assicurativi, potrebbe essere frustrata dalla probabile tendenza delle stesse compagnie assicuratrici a favorire il proprio cliente in sede risarcitoria per non perderlo.
      Per tali ragioni, il citato codice appare non aver rispettato il contenuto della delega recata dalla legge n. 229 del 2003, che all'articolo 4 menzionato ha dettato princìpi e criteri direttivi volti a tutelare i consumatori-contraenti e non i responsabili
 

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dei sinistri, come invece avviene con il sistema di risarcimento diretto.
      Ulteriore difficoltà presenta, poi, l'inserimento della nuova disciplina nel sistema organico dei princìpi di responsabilità civile: da un lato, vi è l'evidente atecnia di fare riferimento a un «indennizzo», invece che a un «risarcimento» - come invece fa correttamente il legislatore delegato - lapsus peraltro rivelativo di come si possa per tale via scardinare del tutto il principio di risarcibilità del danno ingiusto come corrispondenza necessaria fra l'evento sinistroso e la pedissequa obbligazione di ricostituzione per equivalente del patrimonio leso, principio sancito dall'articolo 2043 del codice civile, che rappresenta l'autentica clausola generale dell'ordinamento in materia; dall'altro lato, va denunciata la difficoltà di raccordare le condizioni oggi previste, soprattutto ai fini della procedibilità dell'azione, con quelle previgenti, di cui alla legge n. 990 del 1969, e successive modificazioni, che certo non possono intendersi implicitamente abrogate.
      II rischio è, dunque, che l'apparente semplificazione possa, infine, risolversi in un appesantimento delle incombenze richieste a fini risarcitori e, quindi, in una involontaria spinta alle lungaggini nella definizione liquidatoria del sinistro e, addirittura, in un aumento del contenzioso giudiziario, prognosi che nasce dalla elementare considerazione che tutto il castello normativo dell'indennizzo diretto poggia sulla compilazione congiunta del modello CID (che non può dirsi certo scontata, specie nei casi di sinistri con reciproca contestazione di colpa) e, soprattutto, sul riconoscimento di responsabilità di uno dei veicoli coinvolti, in assenza dell'uno o dell'altro dei quali elementi l'obbligo di risarcimento in capo all'assicurazione del danneggiato verrebbe meno a fronte delle reciproche contestazioni sulla ripartizione del torto, con l'aggravante della ancora regolarmente vigente presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054 del codice civile.
      Altra grave problematica applicativa si ha quando, in caso di mancata accettazione dell'offerta, avendo il danneggiato l'obbligo di citare in giudizio il proprio assicuratore, salva la facoltà di intervento estromittente dell'assicuratore del responsabile, sorge la possibilità di una pluralità di giudizi per le ipotesi di sinistro a parti plurime, senza che nella normativa (che con la presente proposta di legge si intende abrogare) sia specificato se, in tale ipotesi, si mantenga - come per logica giuridica si dovrebbe - il litisconsorzio necessario, almeno nei confronti del responsabile medesimo, con l'inevitabile conseguenza, appunto, di una possibile moltiplicazione di giudizi e, soprattutto, di giudicati, con finale lesione della certezza del diritto e del ne bis in idem.
      Per tali complessive ragioni, la presente proposta di legge, intendendo comunque preservare l'intervento di risistemazione della materia delle assicurazioni private contenuto nelle altre norme del codice, prevede, allo scopo di eliminare alla radice i dubbi di costituzionalità e le anomalie applicative che altrimenti ne discendono, l'abrogazione degli articoli 149 e 150 del medesimo codice.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. 1. Gli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono abrogati.


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