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PDL 1176

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1176



 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, DEIANA, ACERBO, CACCIARI,
DURANTI, MUNGO, LOMBARDI

Abrogazione del terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione in materia di giurisdizione dei tribunali militari

Presentata il 22 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale è tesa a eliminare dalla nostra Carta fondamentale la disposizione che legittima, sia pure con precisi limiti, la giurisdizione militare. Trattasi, in particolare, del terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione, per il quale «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate».
      Tale modifica si rende necessaria non solo a seguito di numerose sentenze della Corte costituzionale che, di fatto, hanno determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria, ma anche in quanto il nostro è uno dei pochi Paesi dell'Unione europea che ancora conserva una distinzione tra magistratura ordinaria e magistratura militare.
      La soppressione della giurisdizione speciale militare, e la conseguente devoluzione delle sue competenze alla giurisdizione ordinaria, porrebbe il nostro Paese in linea con la tendenza, ormai sempre più diffusa, all'unicità della giurisdizione.
      Ad avviso dei proponenti, inoltre, la giurisdizione ordinaria, rispetto a quella militare, fornirebbe maggiori garanzie di tutela dei diritti individuali; conseguentemente, la modifica proposta porrebbe anche fine ad una anacronistica differenziazione - rispetto a un tema tanto delicato, quale quello dell'esercizio dell'azione penale e, più in generale, dell'esercizio della giurisdizione - tra appartenenti alle Forze armate e altri cittadini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione è abrogato.


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