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PDL 1284

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1284



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative alla commercializzazione dei bond argentini in Italia

Presentata il 4 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a istituire una Commissione parlamentare di inchiesta per approfondire la nota vicenda dei bond argentini che ha visto migliaia e migliaia di risparmiatori italiani vittime di un pesante danno economico.
      L'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta si propone di accertare i fatti anche al fine di individuare una soluzione concreta per sostenere le legittime richieste di coloro che si sono fidati dell'offerta che venne loro proposta dagli istituti finanziari.
      I risparmiatori italiani che hanno acquistato, nel periodo 1997-2001, titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina, sono circa 400 mila, per un importo complessivo stimato in 20 miliardi di euro circa. Si tratta di un importo pari a circa l'1 per cento del prodotto interno lordo.
      L'investimento in titoli obbligazionari emessi da uno Stato ha la caratteristica di un investimento non partecipativo, ma meramente conservativo del capitale investito, e quindi connota la scelta di risparmiatori poco inclini ad accettare il rischio di perdita del proprio capitale.
      Larga parte degli investitori in titoli obbligazionari argentini è costituita da ex investitori in titoli di Stato pubblici italiani: la collocazione, la negoziazione e l'intermediazione così massicce di titoli obbligazionari argentini sono state possibili in primo luogo proprio perché la natura stessa delle obbligazioni, ossia il fatto che fossero garantite dal patrimonio dello Stato, tranquillizzava gli investitori.
      Le emissioni dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina sono state numerosissime a decorrere dall'inizio degli
 

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anni '90 e la loro contrattazione sul mercato italiano regolamentato dei capitali si è sviluppata ininterrottamente sino al novembre del 2001.
      Dal mese di gennaio 2002 la Repubblica argentina ha cessato di corrispondere le cedole e di rimborsare il capitale relativo al prestito obbligazionario contratto con i risparmiatori possessori di tali titoli, mettendo in atto il primo caso di insolvenza di uno Stato sovrano nell'epoca contemporanea.
      Dopo la dichiarazione di insolvenza, avvenuta il 31 dicembre 2001, numerose indagini, condotte dalla magistratura, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e da giornalisti indipendenti, hanno cominciato a far emergere le responsabilità di alcuni istituti di credito nazionali e internazionali, di organi di controllo e di alcuni organismi internazionali nella collocazione irregolare dei bond. A seguito di queste indagini hanno preso il via numerosi procedimenti giudiziari.
      La lotta degli investitori per il recupero del proprio credito si è definita in due strategie: la strategia giudiziaria, portata avanti da gruppi di creditori attraverso il patrocinio di alcuni studi legali e in particolare dal Comitato creditori Argentina (www.creditoriargentina.com) e quella stragiudiziale, sostenuta in particolar modo dalle banche, che mirava a un accordo con il Governo argentino e confidava particolarmente nell'appoggio del Fondo monetario internazionale (FMI) ai creditori per una rinegoziazione equa del credito.
      Il 22 luglio 2002, alcuni creditori facenti capo al Comitato creditori Argentina hanno ottenuto il primo sequestro di beni argentini in Italia.
      Sulla scia di questa azione giuridica, altre cause radicate in Italia e all'estero (Germania, USA) hanno raggiunto lo stesso risultato.
      Il 18 settembre 2002, le banche hanno costituito a loro volta un'associazione per la tutela dei creditori, la Task Force Argentina (TFA), affidandone la gestione all'Associazione bancaria italiana (ABI) quale «organismo terzo» rispetto alle due parti della contrattazione.
      L'ABI è l'organismo che costituisce il sindacato privatistico a cui fanno capo molte banche e che ha, quale propria finalità, la tutela degli interessi delle stesse.
      Sulla stampa internazionale, in particolare su quella argentina, i termini dell'accordo tra Governo argentino e FMI e della rinegoziazione venivano discussi ampiamente. Emergeva con chiarezza che il trattamento dei creditori privati si profilava tutt'altro che roseo e che la strategia di attesa caldeggiata dalle banche non avrebbe prodotto alcun risultato positivo nei confronti dei creditori.
      L'accordo di Dubai tra Governo argentino e FMI, reso pubblico nel settembre 2003, ha confermato questa previsione.
      Esso penalizzava pesantemente gli investitori privati, prevedendo un rimborso del solo 25 per cento del capitale, a decorrere dal 2007, ossia quando tutti i bond saranno a rischio di prescrizione, e salvaguarda gli interessi del FMI, l'organo che era deputato a difendere gli interessi dei creditori.
      La scelta stragiudiziale di attesa si è rivelata apertamente per quello che è: lo strumento che permette di proteggere ad oltranza le banche e i loro interessi dal rischio di cause contro di loro.
      Tale piano è stato successivamente confermato dall'operazione di scambio attuata dall'Argentina nel febbraio 2005.
      Circa il 76 per cento dei risparmiatori italiani ha aderito all'offerta, per cui vi sono 300 mila risparmiatori, per un importo stimato di 8 miliardi di euro, che attualmente vantano legittimi diritti nei confronti dello Stato argentino.
      I soggetti colpiti da questa vicenda sono coloro i quali in epoca precedente investivano in titoli di Stato italiani: si tratta in gran parte della classe media produttiva del Paese o di pensionati.
      Tenuto conto dei termini temporali delle vicende precedentemente ricordate, la presente proposta di legge prevede che i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta siano terminati entro il 31 dicembre 2006.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare sulle vicende relative alla commercializzazione dei bond argentini in Italia, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione stessa.
      4. La Commissione elegge al proprio interno un vicepresidente e un segretario.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore

 

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numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare.
      6. La Commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2006.
      7. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
      3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
      4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.
      5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i

 

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documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
      3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

 

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      5. Le spese di funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    


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