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PDL 1280

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1280



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAN

Disposizioni in materia di deducibilità delle spese per turismo in Italia

Presentata il 4 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi!  -  In Italia il turismo ha sempre rappresentato la prima industria del nostro Paese.
      Purtroppo, da alcuni anni, assistiamo a una maggiore competitività di alcuni Paesi stranieri che vedono un incremento turistico a danno di quello italiano.
      Addirittura è sempre maggiore il numero dei nostri connazionali che prediligono orientarsi verso un turismo estero.
      Tutto ciò comporta un decremento degli introiti valutari e un incremento delle spese dirette verso Paesi stranieri da parte dei nostri connazionali. I dati degli ultimi anni sono, in tal senso, preoccupanti.
      Ne consegue l'esigenza di introdurre meccanismi legislativi che incentivino il turismo degli italiani in Italia, con conseguente aumento della ricchezza e dell'occupazione interne.
      Si tratta pertanto di un provvedimento straordinario volto a sostenere, in una fase di crisi del nostro turismo, la domanda dei servizi turistici nel nostro territorio.
      Il provvedimento, così come è strutturato, non comporta perdita bensì aumento del gettito, dato che si autofinanzia liberando «energie».
      La presente proposta di legge è composta di due articoli.
      L'articolo 1 prevede la deducibilità fino a 516 euro, dal reddito imponibile delle spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato.
      L'articolo 2 demanda a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle aree geografiche e delle tipologie di spesa per l'applicazione della deducibilità di cui all'articolo 1.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di sostenere le attività turistiche in Italia, è deducibile dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, un importo fino a 516 euro per spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato negli anni 2006 e 2007.

Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le aree geografiche, le tipologie di spesa e le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 1.


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