PDL 1280
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1280
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NAN
Disposizioni in materia di deducibilità delle spese per turismo in Italia
Presentata il 4 luglio 2006
Onorevoli Colleghi! - In Italia il turismo ha sempre rappresentato la prima industria del nostro Paese.
Purtroppo, da alcuni anni, assistiamo a una maggiore competitività di alcuni Paesi stranieri che vedono un incremento turistico a danno di quello italiano.
Addirittura è sempre maggiore il numero dei nostri connazionali che prediligono orientarsi verso un turismo estero.
Tutto ciò comporta un decremento degli introiti valutari e un incremento delle spese dirette verso Paesi stranieri da parte dei nostri connazionali. I dati degli ultimi anni sono, in tal senso, preoccupanti.
Ne consegue l'esigenza di introdurre meccanismi legislativi che incentivino il turismo degli italiani in Italia, con conseguente aumento della ricchezza e dell'occupazione interne.
Si tratta pertanto di un provvedimento straordinario volto a sostenere, in una fase di crisi del nostro turismo, la domanda dei servizi turistici nel nostro territorio.
Il provvedimento, così come è strutturato, non comporta perdita bensì aumento del gettito, dato che si autofinanzia liberando «energie».
La presente proposta di legge è composta di due articoli.
L'articolo 1 prevede la deducibilità fino a 516 euro, dal reddito imponibile delle spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato.
L'articolo 2 demanda a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle aree geografiche e delle tipologie di spesa per l'applicazione della deducibilità di cui all'articolo 1.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di sostenere le attività turistiche in Italia, è deducibile dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di oneri deducibili, un importo fino a 516 euro per spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato negli anni 2006 e 2007.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le aree geografiche, le tipologie di spesa e le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 1.