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PDL 1219

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1219



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FLUVI

Disposizioni per favorire la contribuzione volontaria
alle associazioni dei consumatori

Presentata il 27 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è intesa a introdurre un nuovo meccanismo per il finanziamento, da parte dei contribuenti, delle associazioni dei consumatori.
      La normativa vigente, a livello regionale, statale e comunitario, prevede diverse forme di finanziamento pubblico, destinate a sostenere specifiche iniziative, progetti e attività delle associazioni dei consumatori.
      Si tratta di strumenti sicuramente apprezzabili che, tuttavia, beneficiano, in via occasionale, solo specifici segmenti dell'attività delle medesime associazioni.
      Manca, invece, nel nostro ordinamento un meccanismo generale e stabile di finanziamento che consenta alle associazioni dei consumatori di perseguire adeguatamente le proprie finalità, garantendo anche la copertura delle spese di funzionamento.
      La maggior parte delle associazioni dei consumatori ha carattere indipendente, è senza fini di lucro e non riceve alcun contributo per le spese ordinarie di funzionamento, fatta eccezione per le quote annuali versate dagli iscritti e per eventuali lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni liberali.
      Queste risorse risultano palesemente inadeguate a fronte delle numerose e crescenti attività di promozione e di tutela degli interessi collettivi e generali perseguite dalle associazioni.
      L'importanza dell'associazionismo tra i consumatori è ormai riconosciuta dalla normativa europea, nazionale e regionale.
      L'articolo 153 del Trattato istituivo della Comunità europea stabilisce che la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e
 

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all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
      In attuazione di tale previsione sono state adottate numerose misure di diritto derivato che riconoscono più specificamente il ruolo delle associazioni dei consumatori; da ultimo, con la decisione 2003/709/CE della Commissione, del 9 ottobre 2003, è stata disposta l'istituzione di un Gruppo consultivo europeo dei consumatori che sostituisce il precedente Comitato dei consumatori, al fine di ampliare e rendere più efficace e trasparente la consultazione delle associazioni rappresentative dei consumatori.
      A livello nazionale, in sede di recepimento della normativa europea, la legge n. 281 del 1998, nel quadro della promozione e della tutela degli interessi dei consumatori, attribuisce grande rilievo all'associazionismo, prevedendo la istituzione dell'apposito elenco e la costituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
      Analoghi provvedimenti sono stati adottati a livello regionale. A titolo di esempio, si può citare la legge regionale della Toscana 12 gennaio 2000, n. 1, recante norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti.
      A parte il quadro normativo richiamato, l'importanza dell'attività delle associazioni dei consumatori è emersa nei fatti, con grande evidenza, negli ultimi anni.
      Le vicende connesse agli scandali finanziari che hanno più direttamente riguardato i cittadini italiani, quali, tra gli altri, il caso delle obbligazioni Cirio, dei titoli di Stato argentini, all'aumento ingiustificato dei prezzi al consumo conseguente alla introduzione dell'euro e delle tariffe per responsabilità civile auto, hanno dimostrato quanto sia fondamentale il ruolo delle associazioni ai fini della educazione e dell'informazione dei consumatori, nonché della effettività della rappresentanza e tutela dei loro interessi.
      Queste stesse vicende hanno, inoltre, confermato che le associazioni dei consumatori possono contribuire in misura essenziale al miglioramento della trasparenza e della correttezza dei comportamenti di tutti gli operatori economici e fornire, sotto molti aspetti, insostituibili elementi di informazione e valutazione agli organi decisionali.
      A questo generale riconoscimento della rilevanza generale del ruolo delle associazioni dei consumatori sembra dover conseguire la previsione di adeguate forme di finanziamento pubblico. Tenuto conto della natura associativa delle stesse, appare opportuno prevedere strumenti che consentano una correlazione diretta e trasparente tra le scelte del singolo contribuente e ciascuna delle associazioni rappresentative.
      Per queste ragioni, la presente proposta di legge ripropone, con gli opportuni adattamenti, il meccanismo della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai fini del finanziamento delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
      In particolare, l'articolo 1 consente a ciascun contribuente di destinare annualmente una quota dell'otto per mille dell'IRPEF al finanziamento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, indicando l'associazione da finanziare, tra quelle proposte nel modello di dichiarazione dei redditi.
      In base all'articolo 2, sono ammesse alla ripartizione annuale delle risorse derivanti dalla destinazione dell'otto per mille, le associazioni nazionali dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge n. 281 del 1998.
      Si è inteso, tuttavia, in coerenza con l'obiettivo di finanziarie le associazioni effettivamente indipendenti, escludere dal meccanismo di finanziamento proposto quelle associazioni che ricevano, in via diretta o indiretta, contributi o altre erogazioni da imprese di produzione e di servizi in qualsiasi forma costituite, operanti negli stessi settori in cui opera l'associazione.
      La previsione normativa di cui al comma 2 dell'articolo 2 è formulata in termini volutamente ampi al fine di disincentivare, nel momento in cui si introduce un meccanismo di finanziamento stabile, ogni potenziale conflitto di interesse tra le associazioni dei consumatori e quei soggetti economici la cui
 

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attività è suscettibile di incidere sugli interessi dei consumatori stessi.
      L'articolo 3 disciplina le modalità di determinazione e ripartizione del fondo costituito dall'ammontare complessivo delle destinazioni dell'otto per mille a favore delle associazioni dei consumatori.
      In conformità con i princìpi ispiratori della presente proposta di legge si è individuato quale criterio per la ripartizione la scelta espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi attraverso la designazione dell'associazione beneficiaria.
      Gli articoli 4 e 5 dettano, infine, disposizioni finalizzate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF
al finanziamento delle associazioni dei consumatori e degli utenti).

      1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una quota dell'otto per mille dell'imposta al finanziamento delle associazioni dei consumatori e degli utenti, mediante espressa indicazione dell'associazione da finanziare, tra quelle proposte nel modello di dichiarazione dei redditi.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Art. 2.
(Requisiti per partecipare al riparto
delle risorse).

      1. Sono ammesse alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 le associazioni dei consumatori, di seguito denominate «associazioni», che ne fanno domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali dell'associazione, e che risultano iscritte nell'elenco indicato all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla data del 31 gennaio di ciascun anno.
      2. Sono escluse dalla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 le

 

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associazioni che ricevono, in via diretta o indiretta, contributi o altre erogazioni da imprese di produzione e di servizi in qualsiasi forma costituite, operanti negli stessi settori in cui opera l'associazione.
      3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dai rappresentanti legali, attestante che l'associazione non ha ricevuto, in via diretta o indiretta, contributi o altre erogazioni da imprese di produzione e di servizi in qualsiasi forma costituite, operanti negli stessi settori in cui opera l'associazione, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 3.
(Determinazione e erogazione delle risorse).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare delle risorse da ripartire tra le associazioni e la ripartizione delle risorse tra le associazioni stesse.
      2. L'erogazione delle somme spettanti a ogni associazione è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di entrate).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli articoli da 13 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383:

          a) le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto

 

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legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

          b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

      3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente al 1o gennaio 2007.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le aliquote di accisa sugli oli minerali si applicano nelle misure fissate nell'allegato l annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, il comma 514 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogati.
      6. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti:

          «1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2006.

          1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2007 e deve risultare nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

          1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto

 

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compatibili, le disposizioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342».

      7. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 31 dicembre 2006. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2007; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2007.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 250 milioni di euro per l'anno 2006, in 275 milioni di euro per l'anno 2007, e in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 4.


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