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PDL 1434

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1434



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIORGIO MERLO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di voti di preferenza nella elezione dei consigli comunali

Presentata il 20 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, ha mutato profondamente il precedente sistema normativo sulla composizione degli enti locali, disciplinato attualmente dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      Con la suddetta legge, e successivamente con il citato testo unico, per la prima volta i cittadini hanno potuto eleggere direttamente il proprio sindaco e i propri presidenti di provincia, sottraendo la nomina ai rispettivi consigli e realizzando un oggettivo rafforzamento del potere decisionale e una concentrazione delle responsabilità su singole persone.
      Tali norme, se hanno realizzato positivi risultati in ordine alla scelta dei primi responsabili degli enti locali, hanno però provocato un indebolimento del ruolo dei consigli e dei consiglieri comunali. La scelta degli stessi attraverso l'espressione di un unico voto di preferenza, tra i molti candidati presenti, accentua e trasporta anche nel meccanismo della selezione dei consiglieri un forte carattere di personalizzazione.
      Inoltre, l'attuale previsione dell'unica preferenza restringe fortemente la libertà di espressione degli elettori e la possibilità di effettuare scelte politicamente motivate da parte del corpo elettorale che, anche per l'elezione di organismi collegiali e rappresentativi, è costretto a dare un'indicazione unica come per gli organismi esecutivi monocratici.
      È evidente, peraltro, che con l'espressione di un'unica preferenza è di fatto ancora più difficile competere alla pari per i candidati che non possono facilmente
 

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accedere ai mezzi di informazione e che non hanno strutture organizzate a loro disposizione.
      È indubbio, infatti, che la preferenza unica praticata in questi anni nelle amministrazioni comunali è stata nefasta perché, da un lato, ha accresciuto in misura considerevole le spese dei singoli candidati e, dall'altro, ha innescato un preoccupante processo di frammentazione e di polverizzazione. È inutile invocare la moralizzazione della politica e poi creare le condizioni affinché quel postulato venga sistematicamente azzerato attraverso i vari sistemi elettorali. Non si tratta, quindi, di rimettere in discussione la scelta dei cittadini italiani nel referendum del 1991 in materia di preferenza unica per il rinnovo della Camera dei deputati. Semplicemente, anche alla luce della recente esperienza politica ed elettorale nelle amministrazioni comunali, si tratta di prendere atto che la preferenza unica non ha risolto, ma, al contrario, ha aggravato in modo irreversibile alcuni difetti dei meccanismi del consenso popolare. Senza una immediata inversione di rotta a livello legislativo il rischio concreto è quello di ridurre fortemente la possibilità per i candidati meno dotati di risorse finanziarie, soprattutto nei comuni di maggiore dimensione, di poter accedere alla carica di consigliere comunale.
      Per i suddetti motivi la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di reintrodurre la facoltà per l'elettore di esprimere almeno due preferenze nella elezione dei consigli comunali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può altresì esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone i cognomi nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno».

Art. 2.

      1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può esprimere inoltre due voti di preferenza per i candidati della lista da lui votata, scrivendone i cognomi sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno».


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