Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1438

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1438



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOCCHINO

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la terza età

Presentata il 20 luglio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, nell'ambito delle politiche attive rivolte alla popolazione anziana, ha l'obiettivo di istituire l'Agenzia nazionale per la terza età (ANAT), con la funzione di centro erogatore, a livello nazionale, di servizi sociali non sanitari ai cittadini della terza età. L'iniziativa si motiva con la necessità di assicurare agli anziani le prestazioni sociali essenziali in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      Potranno beneficiare dei servizi erogati dall'ANAT gli anziani con almeno sessantacinque anni di età.
      All'ANAT sono attribuite competenze di grande rilevanza, tra le quali il compito di predisporre strumenti di gestione multidisciplinare per progettare e gestire i servizi rivolti agli anziani, segmento della popolazione in vistoso aumento.
      I servizi erogati dall'ANAT, che agirà raccordandosi con i più autorevoli soggetti operanti nel settore del volontariato, sono destinati a riconoscere il ruolo attivo della popolazione in età anziana, promuovendo un atteggiamento positivo verso questa fase della vita e un invecchiamento attivo, una riorganizzazione del corso della vita a livello individuale e collettivo.
      A tale fine, l'ANAT ha il compito di realizzare o incentivare occasioni ed opportunità di svago, variamente definite, destinate agli anziani. Inoltre, l'Agenzia ha il compito di organizzare iniziative che possano sfociare in un'offerta di opzioni di lavoro specificamente destinate ai medesimi beneficiari.
 

Pag. 2


      È previsto, altresì, che la società pubblica per le tecnologie telematiche «Innovazione Italia Spa» (Gruppo Sviluppo Italia) predisponga un sistema di telesicurezza, volto a garantire assistenza agli anziani e capace, attraverso la valorizzazione dell'apporto delle nuove tecnologie, di fornire loro un sostegno al diritto a una vita indipendente, ampliandone i margini di libertà e di autonomia e contestualmente alleviando gli sforzi delle persone che scelgono di prestare cura ai propri familiari o conoscenti che hanno raggiunto la terza età e necessitano di assistenza a vari livelli.
      Per sostenere finanziariamente le attività dell'ANAT si prevede una riserva sugli utili provenienti dal gioco del lotto, da stabilire annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Obiettivi e finalità).

      1. La Repubblica riconosce il valore delle iniziative volte a migliorare la condizione dei cittadini della terza età, come definiti ai sensi del comma 3, e ne promuove la realizzazione; favorisce, altresì, la costituzione e lo sviluppo dei soggetti che attuano tali iniziative.
      2. In attuazione del comma 1, al fine di garantire l'erogazione di servizi sociali essenziali di natura non sanitaria ai cittadini della terza età sull'intero territorio nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la terza età (ANAT).
      3. Possono beneficiare dei servizi di cui alla presente legge i cittadini che hanno compiuto i sessantacinque anni di età.

Art. 2.
(Compiti dell'ANAT).

      1. L'ANAT garantisce ai cittadini della terza età, attraverso la realizzazione di specifiche attività, l'opportunità di usufruire di servizi ricreativi, culturali, turistici e di ogni altro servizio destinato al tempo libero.
      2. L'ANAT organizza iniziative espressamente finalizzate a consentire ai cittadini della terza età l'accesso ad attività di lavoro regolare e compatibili con il loro stato di salute.
      3. L'ANAT, nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, può collaborare con le strutture di volontariato maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale operanti nel medesimo settore.

 

Pag. 4

Art. 3.
(Sistema pubblico di telesicurezza).

      1. Allo scopo di fornire assistenza ai cittadini della terza età che vivono da soli, è affidata ad Innovazione Italia Spa, società per le tecnologie telematiche costituita da Sviluppo Italia Spa, la realizzazione di un sistema pubblico di tele-sicurezza.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, è riservata in favore dell'ANAT, per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge, una quota degli utili erariali derivanti dalla estrazione del gioco del lotto. Nel caso in cui il decreto non sia emanato entro il predetto termine, continua ad applicarsi la riserva prevista per l'anno precedente a quello in corso. Per il primo anno solare di attuazione della presente legge, il decreto è emanato entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su