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PDL 41

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 41



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAOLO RUSSO, ELIO VITO, NICOLA COSENTINO, CESARO, SANZA, PELINO, BOCCHINO, GRASSI, BRUSCO, BERNARDO, NESPOLI, ALFREDO VITO, GIOACCHINO ALFANO, AZZOLINI, FASOLINO

Istituzione della provincia Nolana

Presentata il 28 aprile 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La delimitazione delle province italiane, effettuata con criteri obsoleti di mero decentramento amministrativo e di controllo del potere centrale, secondo superate logiche proprie dello Stato post-unitario, non è più del tutto rispondente ai bisogni di una società moderna che rivendica maggiori spazi di autogoverno, di autonomia politica ed amministrativa.
      Il territorio di Nola e del suo hinterland, per il quale si avanza formale proposta di elevazione a nuova provincia campana, ha una propria identità culturale ed una sua specificità storica, sociale ed economica.
      Esso comprende ben quaranta comuni: ventisette attualmente ricadenti nella provincia di Napoli, tredici nella provincia di Avellino. I comuni del comprensorio sono: Nola, Acerra, Avella, Baiano, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Domicella, Lauro, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ottaviano, Pago del Vallo di Lauro, Palma Campania, Poggiomarino, Quadrelle, Quindici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Sirignano, Somma Vesuviana, Sperone, Striano, Taurano, Tufino, Visciano. Già venti di questi comuni hanno deliberato l'adesione all'istituenda provincia e altri sono prossimi a deliberare in tale direzione. Il capoluogo della auspicata provincia sarebbe Nola, importantissimo nodo di transito e centro di confluenza e di riferimento, già dall'antichità, delle popolazioni del comprensorio.
 

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      Nola, dunque, si pone come fondamentale crocevia per la presenza di una ricca tradizione culturale, di una rete commerciale (CIS, interporto) di vaste proporzioni, di uffici pubblici, di strutture sanitarie. Il suo territorio, con una superficie superiore ai 400 chilometri quadrati ed una popolazione di circa 300 mila abitanti, oltre alla confluenza di importanti nodi autostradali (A-16 e A-17), presenta caratteristiche pianeggianti con insediamenti diffusi e notevoli infrastrutture viarie.
      L'amministrazione dello Stato, a Nola, è rappresentata dal Tribunale, dalla sede di facoltà dell'università degli studi di Napoli «Parthenope», da uffici finanziari, da un comando di compagnia della Guardia di finanza, dal comando dei carabinieri, dal commissariato di pubblica sicurezza, da un distaccamento dei vigili del fuoco, da un ufficio principale delle poste e da altri uffici. Alla ricchezza di servizi e uffici, che formano il presupposto indispensabile per la creazione di una provincia, fa inoltre riscontro l'esistenza di autonome strutture e giurisdizioni territoriali: associazioni dei commercianti, degli industriali, degli artigiani, sindacali, politiche, dei professionisti ed ordinistiche.
      C'è, dunque, un territorio ben delimitato sul piano geografico e nelle sue dimensioni socio-economiche; c'è una città che ha un suo passato, una sua storia, una ricca tradizione e che ha conseguito tutte le condizioni indispensabili per rappresentare il territorio. I comuni menzionati, del resto, già gravitano sulla città di Nola, che rappresenta il nucleo economico e commerciale di maggior rilievo (sia per il foro boario sia per il CIS e l'interporto con dogane); tanto che la stessa città di Nola è stata più volte individuata come centro residenziale di Napoli, nonché sede di insediamenti universitari.
      È pertanto fuori di dubbio, a coronamento delle indicazioni riportate, che la città di Nola svolge da tempo compiti e funzioni di carattere tipicamente provinciale, per cui l'approvazione della presente proposta di legge va a configurarsi come il riconoscimento giuridico di una situazione già pienamente e legittimamente collaudata e realizzata nei fatti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della provincia Nolana).

      1. È istituita la provincia Nolana, nell'ambito della regione Campania.

Art. 2.
(Composizione della provincia Nolana).

      1. La provincia Nolana, con capoluogo Nola, è costituita dai seguenti comuni: Nola, Acerra, Avella, Baiano, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Domicella, Lauro, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Marzano di Nola, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ottaviano, Pago del Vallo di Lauro, Palma Campania, Poggiomarino, Quadrelle, Quindici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Sirignano, Somma Vesuviana, Sperone, Striano, Taurano, Tufino, Visciano.

Art. 3.
(Elezione degli organi provinciali).

      1. Le elezioni del presidente e del consiglio provinciale della provincia Nolana hanno luogo in concomitanza con la prima consultazione per il rinnovo degli organi di una delle province della regione Campania, compatibilmente con gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 4.
(Adempimenti amministrativi).

      1. Le province di Napoli e di Avellino, entro il termine di dodici mesi decorrente

 

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dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d'intesa con il commissario nominato dal Ministro dell'interno con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni degli organi delle due province di cui al citato comma 1 e della provincia Nolana.
      3. Fino alla data delle elezioni di cui all'articolo 3, gli organi delle province di Napoli e di Avellino continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Revisione delle circoscrizioni elettorali, giudiziarie e finanziarie).

      1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Napoli, di Avellino e della provincia Nolana, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
      2. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di quelle degli uffici finanziari al fine di armonizzarle con l'ordinamento territoriale della provincia Nolana.

Art. 6.
(Personale della provincia Nolana).

      1. È assegnato alla provincia Nolana, sulla base della ripartizione di cui ai

 

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commi 1 e 2 dell'articolo 4, il personale proveniente dagli enti territoriali che gestiscono i servizi sul territorio della provincia stessa, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di mobilità.

Art. 7.
(Affari amministrativi e giurisdizionali).

      1. Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti alla data di inizio del funzionamento degli organi della provincia Nolana, presso l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi delle province di Napoli e di Avellino, relativi a cittadini ed enti situati nei comuni di cui all'articolo 2, sono trasferiti ai rispettivi organi ed uffici della provincia Nolana.

Art. 8.
(Risorse finanziarie
della provincia Nolana).

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia Nolana per la spesa corrente, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Napoli e di Avellino, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e per il restante 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali degli enti interessati. Per gli anni successivi al primo, si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Le risorse finanziarie in conto capitale sono ripartite in relazione alla attribuzione di titolarità di specifici beni ai quali gli investimenti si riferiscono.

 

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      2. Nel periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi del nuovo ente ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle province di Napoli, di Avellino e della provincia Nolana concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio delle province di Napoli e di Avellino dei fondi di spettanza della provincia Nolana.

Art. 9.
(Adempimenti governativi
e variazione nei bilanci).

      1. Il Ministero dell'interno provvede alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale, nonché alla costruzione ed all'arredamento della sede dell'amministrazione della provincia Nolana. L'onere grava sullo stato di previsione del Ministero stesso.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. Ciascuna amministrazione dello Stato valuta, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire nella provincia Nolana i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    


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