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PDL 1551

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1551



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARFAGNA, LA LOGGIA

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

Presentata il 1o agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di consentire ai coniugi di trasmettere ai figli il cognome della madre, in alternativa o assieme a quello del padre. Nel caso i coniugi non dovessero raggiungere un accordo in materia, al figlio saranno attribuiti d'ufficio entrambi i cognomi. A sua volta il cittadino che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne uno soltanto al figlio, altrimenti si creerebbe una progressione geometrica di cognomi ad ogni nuova generazione. L'opzione sul cognome è consentita solo per il primo figlio, mentre i figli successivi dovranno portare lo stesso cognome.
      La norma consente all'Italia di adeguarsi al resto dei Paesi dell'Unione europea, che già permettono l'attribuzione del cognome della madre o del padre in pieno regime di eguaglianza tra i sessi.
      Viene inoltre stabilito che, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, il cittadino maggiorenne può ottenere, a semplice domanda, il cambiamento del cognome, sostituendo quello del padre con quello della madre, ovvero assumendo entrambi i cognomi. Tale opzione può essere esercitata per una sola volta, per cui l'ufficiale dello stato civile dichiara irricevibile una seconda istanza di cambiamento del cognome.
      In tale ottica, l'articolo unico di cui si compone la presente proposta di legge stabilisce le modalità di attribuzione del cognome ai figli alla nascita, nonché la possibilità per il figlio maggiorenne di modificare il proprio cognome in relazione ai cambiamenti avvenuti nello stato della famiglia di origine.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio all'atto della nascita il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi.
      2. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio all'atto della nascita i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
      3. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
      4. Il cittadino cui siano attribuiti i cognomi di entrambi i genitori può trasmetterne al figlio soltanto uno, a propria scelta.
      5. In deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, l'ufficiale dello stato civile provvede al cambiamento del cognome del cittadino maggiorenne, il quale richieda per iscritto, in carta semplice, che gli sia attribuito il cognome della madre, ovvero quello del padre, ovvero entrambi i cognomi. L'ufficiale dello stato civile annota l'avvenuto cambiamento di cognome. Il cambiamento del cognome può essere richiesto una sola volta. L'ufficiale dello stato civile dichiara, irricevibile ogni domanda di cambiamento del cognome successiva alla prima.



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