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PDL 1210

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1210



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SATTA, FABRIS, CESARIO, CIOFFI, D'ELPIDIO, GIUDITTA, MORRONE, PICANO

Modifica all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di competenza giurisdizionale sulle controversie relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni antecedenti al 30 giugno 1998

Presentata il 27 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede espressamente che: «Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000».
      In relazione al suddetto articolo, l'interpretazione che ha dato l'Avvocatura generale dello Stato, come risulta dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 213 del 2005, è la seguente: «[L'Avvocatura generale dello stato] ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto l'articolo 69, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sarebbe suscettibile
 

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di un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che il termine del 15 settembre 2000 non costituisce un termine di decadenza sostanziale, ma il limite temporale della giurisdizione del giudice amministrativo, oltre il quale le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 sono devolute al giudice ordinario».
      Al fine di dirimere questa interpretazione appare necessario, riprendendo il testo letterale della norma vigente, chiarire che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie antecedenti a tale data restano attribuite al giudice amministrativo. Tali controversie, si prescrivono entro i termini stabiliti dall'articolo 2946 del codice civile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 7 dell'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

      «7. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite al giudice amministrativo. Tutte le controversie di cui al presente comma, si prescrivono, comunque, entro i termini stabiliti dall'articolo 2946 del codice civile».


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