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PDL 1180

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1180



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, ACERBO, CACCIARI, CANNAVÒ, DEIANA, DURANTI, DANIELE FARINA, FOLENA, FORGIONE, FRIAS, LOMBARDI, MANTOVANI, MUNGO, PROVERA, SMERIGLIO

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di competenza sulle controversie concernenti il lavoro dei detenuti

Presentata il 22 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In tema di lavoro prestato dai detenuti, sia all'interno sia all'esterno dell'istituto di pena, alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di altri datori di lavoro, la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre affermato la competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro, stante l'assimilabilità del rapporto di lavoro del detenuto a quello ordinario di lavoro subordinato.
      La Corte di cassazione, pur riconoscendo la suddetta assimilabilità, ha affermato la competenza del magistrato di sorveglianza a dirimere, in via esclusiva, ogni controversia relativa alla retribuzione del lavoro del detenuto, per effetto della procedura di cui agli articoli 14-ter e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
      I magistrati di sorveglianza, interessati all'applicazione di tale procedura, in più occasioni hanno dichiarato la loro incompetenza per materia, rimettendo gli atti al tribunale in funzione di giudice del lavoro.
      Invero, la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 14-ter e 69 della citata legge n. 354 del 1975, correlata alle disposizioni di cui all'articolo 35 della medesima legge - che riconosce, al numero 2), una mera facoltà di reclamo da parte dei detenuti e degli internati al magistrato di sorveglianza - non implica
 

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alcuna preclusione di ogni ulteriore mezzo di tutela ordinaria, soprattutto in materia di diritti soggettivi, quali quelli in esame. Ne dovrebbe conseguire, quindi, la piena operatività degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.
      La specialità della disciplina del lavoro del detenuto, pur coerente con il regime nel quale deve trovare applicazione, non giustifica, in mancanza di una previsione che espressamente sottragga al giudice del lavoro la competenza sulle controversie relative al lavoro carcerario, la devoluzione delle stesse ad un giudice diverso e, soprattutto, ad un procedimento meno garantista del rito del lavoro.
      La presente proposta di legge è, quindi, finalizzata a rendere inequivocabile che non vi è alcuna attribuzione di competenza esclusiva per materia al magistrato di sorveglianza, in deroga a quella di ordine generale prevista per tutti i lavoratori - compresi quindi quelli che sono ristretti in istituti di pena - disciplinata dagli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, con la conseguente possibilità per i detenuti lavoratori di avvalersi della procedura di reclamo di cui all'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario ovvero dei rimedi di carattere generale di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

      «Art. 35. - (Diritto di reclamo). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, senza preclusione per ogni altra forma di tutela prevista dall'ordinamento giuridico:

          a) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro della giustizia;

          b) al magistrato di sorveglianza;

          c) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

          d) al presidente della giunta regionale;

          e) al Capo dello Stato».

Art. 2.

      1. All'articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «impugnabile soltanto per cassazione» sono soppresse;

          b) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel caso in cui il detenuto o l'internato lavoratore abbia proposto apposito reclamo ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b). Il detenuto o l'internato lavoratore può presentare ricorso al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile»;

 

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          c) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze relative ai reclami di cui alla presente lettera sono impugnabili soltanto per cassazione».


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