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PDL 1183

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1183



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, ACERBO, CACCIARI, DEIANA, DURANTI, MUNGO, LOMBARDI

Disposizioni in materia di consenso ai trattamenti sanitari

Presentata il 22 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge contiene norme volte a dare attuazione al principio per cui nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari senza il proprio consenso, sancito dall'articolo 32 della Costituzione e ribadito dal codice di deontologia medica e dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva in Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145.
      L'articolo 1 prevede, quale condizione di validità del consenso ai trattamenti sanitari, una chiara e completa informazione da parte del medico sulla diagnosi, sulla prognosi, sui rischi e sui benefìci delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite e sulle eventuali alternative (articolo 5 della Convenzione e articolo 30 del codice di deontologia medica). Si introduce in tale modo esplicitamente nel nostro ordinamento il principio del «consenso informato», in virtù del quale il consenso deve essere sostanziale e non formale e dunque, per essere manifestato validamente, deve essere reso da chi è stato posto, attraverso una adeguata informazione, nelle condizioni di compiere una scelta consapevole. Viene fatta salva l'ipotesi in cui il paziente rifiuti di essere informato.
      L'articolo 2 disciplina le ipotesi in cui non sia possibile l'acquisizione del consenso da parte del paziente, perché minore
 

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di età o incapace, prevedendo in questo caso la necessità del consenso di soggetti terzi (genitore o tutore, persona preventivamente designata dal paziente, prossimi congiunti). In tale caso si prevede che il diniego non giustificato possa essere superato da un'autorizzazione del giudice tutelare.
      L'articolo 3 prevede una deroga nel caso di situazioni di urgenza derivanti da un imminente pericolo di vita, imponendo in tali ipotesi al medico di prestare l'assistenza e le cure indispensabili (articolo 8 della Convenzione e articolo 35 del codice di deontologia medica).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il medico deve informare il paziente, in modo completo e comprensibile, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e sulle eventuali alternative diagnostiche e terapeutiche, nonché sui rischi e sui benefìci di ciascuna procedura diagnostica e terapeutica, salvo che risulti la volontà del paziente di non essere informato o di delegare a terzi l'acquisizione delle informazioni e la prestazione del consenso.
      2. Il medico deve, altresì, soddisfare ogni ulteriore richiesta di informazioni da parte del paziente.
      3. Il medico, nel rendere le informazioni previste dai commi 1 e 2, tiene conto delle condizioni sociali e culturali del paziente e adotta le opportune cautele qualora si tratti di prognosi grave o infausta.
      4. Il consenso al trattamento sanitario non si intende validamente prestato qualora non siano state fornite le informazioni di cui ai commi 1 e 2.
      5. Il consenso deve essere prestato in forma scritta qualora dal trattamento sanitario possano derivare diminuzioni permanenti dell'integrità fisica ovvero pericolo per la vita e l'incolumità del paziente.

Art. 2.

      1. Nel caso di paziente minore o interdetto, le informazioni sono rese e il consenso è prestato da chi esercita la potestà o la tutela.
      2. Nel caso di paziente che si trova in stato di incapacità naturale, le informazioni sono rese e il consenso è prestato dalle persone preventivamente indicate dal paziente o, in mancanza, dai prossimi congiunti.

 

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      3. Nel caso di diniego del consenso da parte delle persone indicate nei commi 1 e 2, il giudice tutelare, su ricorso del medico o di chiunque abbia conoscenza della situazione, può autorizzare comunque l'esecuzione del trattamento sanitario.

Art. 3.

      1. In caso di imminente pericolo di vita, qualora non sia possibile acquisire il consenso del paziente, il medico deve comunque prestare l'assistenza ed i trattamenti sanitari indispensabili.


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