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PDL 1185

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1185



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, ACERBO, CACCIARI, CANNAVÒ, DEIANA, DURANTI, FOLENA, FRIAS, LOMBARDI, MANTOVANI, MUNGO, PROVERA, SMERIGLIO

Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

Presentata il 22 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il nostro codice civile prevede per i figli naturali che, se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, i figli assumano il cognome del padre.
      Nessuna norma, invece, dispone espressamente che il figlio nato all'interno del matrimonio assuma il cognome del padre: tuttavia, per consuetudine secolare, al figlio legittimo è attribuito il cognome del padre.
      A parte ogni considerazione sulla legittimità costituzionale di tale situazione, l'attuale legislazione si configura oggi inadeguata rispetto al mutamento del ruolo delle donne, nella famiglia e nella società.

      Già con il nuovo diritto di famiglia si sono fatti notevoli passi avanti rispetto a una concezione di famiglia di stampo patriarcale: il mutamento delle relazioni tra uomo e donna, e quindi nella famiglia con i figli, ha portato alla rottura di un ordine simbolico tradizionale e a un riconoscimento di «parità» tra i coniugi.
      Tuttavia la stessa legge sul diritto di famiglia, in molti punti qualificanti ancora attuale, è carente rispetto all'affermazione di princìpi e di diritti il cui fine ultimo è quello di riaffermare il rapporto «privilegiato» che la donna ha con i figli. È significativo, a tale proposito, che - pur essendovi state diverse proposte di legge tese a dare ai figli il doppio cognome o a permettere, dopo una certa età, la scelta tra il cognome della madre e quello del padre - la disciplina relativa
 

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al cognome dei figli non sia stata modificata.
      La presente proposta di legge - che prevede che i figli assumano, di norma, il cognome della madre - non intende affatto mettere in discussione la scelta paritaria all'interno della coppia e del nucleo familiare, ma si pone esclusivamente l'obiettivo di riconoscere, anche a livello legislativo, il rapporto - diverso rispetto al padre - che la madre ha con i figli, sia durante la maternità che dopo la nascita: nessuno può mettere in dubbio l'inalienabile priorità della relazione della madre con le figlie e i figli, pur nella condivisione, con il padre, della responsabilità della loro crescita e della loro educazione.
      Non si è voluto - come già previsto in altre legislazioni - lasciare ai genitori la facoltà di scegliere il cognome dei figli: non solo per evitare interventi del giudice, in caso di disaccordo, ma anche - e soprattutto - per garantire alla donna il diritto (e non solo la facoltà) di poter dare il proprio cognome, che è un segno distintivo della persona nei confronti dell'intera società, al figlio o alla figlia che ha partorito.
      Per quanto concerne, invece, l'altra soluzione teoricamente possibile, che potrebbe essere quella di adottare il criterio del doppio cognome - certamente la più auspicabile dal punto di vista dell'uguaglianza nei rapporti di coppia - tale soluzione, oltre ad avere notevoli inconvenienti dal punto di vista pratico, comporterebbe in ogni caso una scelta al momento dell'attribuzione del cognome alla seconda generazione. Anche per questo motivo, quindi, si propone che i figli assumano il cognome della madre.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 6 del codice civile è inserito il seguente:

      «Il figlio assume il cognome della madre».

Art. 2.

      1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 237. - (Fatti costitutivi del possesso di stato). - Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
      In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

          1) che la persona abbia sempre portato il cognome della madre che essa pretende di avere;

          2) che la madre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al suo mantenimento e alla sua educazione;

          3) che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;

          4) che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia».

Art. 3.

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 262. - (Cognome del figlio riconosciuto solo dal padre). - Il figlio riconosciuto solo dal padre assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti

 

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della madre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte del padre, il figlio naturale può assumere il cognome della madre, aggiungendolo o sostituendolo a quello del padre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome della madre».

Art. 4.

      1. Il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome della moglie».

Art. 5.

      1. Gli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile sono abrogati.

Art. 6.

      1. Qualora, al momento della nascita, il padre abbia già altri figli che portano il suo cognome, i genitori devono dichiarare all'ufficiale di stato civile, entro tre giorni dalla nascita, il cognome che intendono dare al figlio. In caso di disaccordo, il figlio assume il cognome del padre.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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