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PDL 1449

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1449



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Disposizioni in materia di protezione umanitaria
e di diritto di asilo

Presentata il 25 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di attuare il diritto di asilo, cosi come previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, «ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».
      A tutt'oggi, fatta eccezione per talune norme introdotte con la legge 30 luglio 2002, n. 189, che regola l'immigrazione nel nostro Paese, manca nel nostro ordinamento una legislazione organica sul diritto d'asilo prevista dal citato articolo 10, terzo comma, della Costituzione.
      La legge 24 luglio 1954, n. 722, di esecuzione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo statuto dei rifugiati, ha introdotto nell'ordinamento italiano le prime norme in materia di attuazione del diritto di asilo.
      Nel 1990 con la «legge Martelli» (cioè con il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39), in considerazione dei profondi cambiamenti avvenuti nella parte orientale del continente europeo e della sostanziale trasformazione dell'Italia da Paese di transito di esuli a nazione ove gli stessi possono stabilire permanentemente la loro dimora, si è pervenuti a una ridefinizione dell'istituto dell'asilo per adeguarlo alle nuove circostanze di carattere interno e internazionale. Tuttavia, le modalità con cui queste ultime norme furono introdotte - compendiate in un unico articolo di un decreto-legge - non permisero di realizzare
 

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una completa disciplina dell'istituto. L'esperienza finora acquisita ha rivelato l'inadeguatezza dello stesso concetto tradizionale di asilo di fronte a fenomeni di grave emergenza che si possono verificare in Paesi confinanti con il nostro Paese, come nel caso della ex Jugoslavia, ovvero in Paesi più lontani, che per la particolare gravità degli eventi, hanno determinato la necessità di apprestare misure umanitarie.
      Il testo presentato, che delinea una disciplina organica in materia volta a colmare una grave lacuna, ripropone quasi integralmente il testo approvato alla Camera dei deputati, nella XIII legislatura, il 7 marzo 2001 (atto Senato n. 203-544-2425-B) e da me ripresentato nella XIV legislatura (atto Camera n. 3883).
      Tale proposta di legge, insieme a quelle presentate da altri colleghi deputati, non ha visto purtroppo la luce, nonostante si fosse pervenuti ad un testo unificato approvato dalla Commissione Affari costituzionali e giunto all'esame dell'Aula. Si trattava di un testo complessivamente soddisfacente che tentava di creare una disciplina di equilibrio fra due valori, quello della sicurezza che ogni stato democratico deve garantire ai propri cittadini, con quello dell'accoglienza e del rispetto dei principi internazionali. Tuttavia, il testo unificato presentava alcuni punti critici, suscettibili di miglioramenti inerenti la certezza delle procedure e delle garanzie, evidenziati peraltro dallo stesso relaotre e rilevati in sede di parere della Commissione Giustizia. L'iter del provvedimento si è arrestato in Assemblea.
      Non abbiamo, pertanto, ancora una legge organica sul diritto d'asilo nel nostro Paese, nonostante la protezione umanitaria e il diritto d'asilo costituiscano un diritto costituzionalmente protetto.
      Nell'elaborazione della proposta di legge sono state tenute presenti le proposte di iniziativa parlamentare presentate nelle precedenti legislature dal Consiglio italiano per i rifugiati. Sono state, altresì, recepite talune indicazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e le Raccomandazioni presentate da Amnesty International, dal Consorzio italiano di solidarietà e dall'associazione Medici senza frontiere.
      L'iniziativa si propone di conferire una disciplina organica all'istituto dell'asilo che, sviluppandosi secondo i principi dettati dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, assicuri la protezione della persona in aderenza agli obblighi derivanti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.
      In particolare, non si è mancato di considerare gli obblighi di carattere internazionale che vincolano l'Italia a svolgere una politica in questo ambito in armonia con quelle proprie dei Paesi dell'Unione europea.
      Le principali innovazioni contenute nel provvedimento sono inoltre ispirate a obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del livello di efficienza delle strutture anche mediante opportuni interventi di semplificazione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
      La proposta di legge si articola in quattro capi. L'articolo 1, contenuto nel capo I, reca una disposizione di carattere generale, con la quale sono riconosciuti, oltre al diritto di asilo, il principio della protezione umanitaria in conformità alle norme costituzionali e delle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce e che vincolano il nostro Paese.
      Il capo II disciplina: il diritto di asilo, individuandone i titolari (articolo 2); la costituzione della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e la sua articolazione in sezioni, rimettendo ad apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento (articolo 3); il procedimento per la presentazione della domanda di asilo che l'interessato può produrre sia al posto di frontiera che in questura, fruendo dell'assistenza dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o di un'organizzazione non governativa di protezione dei diritti civili e dei diritti umani fondamentali.
 

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      Il capo III contiene le disposizioni relative alle misure di assistenza e di integrazione dei titolari del diritto di asilo e dei richiedenti lo status di rifugiato finalizzate alla piena realizzazione dei diritti della persona e delle sue capacità lavorative (articolo 14).
      L'interessato ha infatti diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi previsti per il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri; può effettuare i propri studi in Italia ovvero veder riconosciuti i titoli di studio o professionali acquisiti in patria; può svolgere attività lavorativa ed ottenere lo stesso trattamento del cittadino italiano in materia di previdenza ed assistenza sociali nonché sanitaria.
      Per favorire l'integrazione del rifugiato e della sua famiglia sono previste misure di immediata assistenza, in caso di bisogno, per il primo periodo di permanenza nel nostro Paese, nonché la predisposizione di piani di accoglienza concernenti, in particolare, le iniziative dirette a favorire l'integrazione lavorativa dei rifugiati. Questi ultimi sono inoltre equiparati ai profughi italiani per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di alloggi di edilizia economica e popolare.
      Il capo IV, infine, contiene disposizioni transitorie per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e norme di carattere tecnico-finanziario.
      L'auspicio è che il Parlamento voglia esaminare e dare corpo finalmente a quella riserva di legge in materia di diritto d'asilo prevista dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione.
      Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle organizzazioni umanitarie anche in considerazione degli scenari di guerra e delle richieste di risposta in aumento al nostro Paese, in particolare da parte di chi proviene da terre disperate come di recente dal Sudan.
      Per tali considerazioni l'approvazione della presente proposta di legge trova più che mai la sua attualità e urgenza.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
(Diritto di asilo come diritto umano).

      1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria come diritti umani alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
      2. Il 20 giugno è istituita la Giornata nazionale del diritto di asilo.

Capo II
ASILO

Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).

      1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

          a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori

 

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dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

          b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

      2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.
      3. Nella presente legge, con il termine «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

Art. 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e sezioni territoriali).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o sulla cessazione

 

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dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla medesima legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.
      3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
      4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione assunta con il voto del presidente. Le sezioni possono
 

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deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo dell'ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.
      5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.
      6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire sezioni territoriali qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.
      7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonché le indennità di funzione spettanti, ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3. L'attuazione delle disposizioni del regolamento non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
      8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.
      9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari
 

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designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.
      10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.
      11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascun ufficio territoriale del governo secondo i criteri e le modalità temporali nonché territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.
      12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.
 

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Art. 4.
(Presentazione della domanda di asilo).

      1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.
      2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.
      3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e

 

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assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.
      4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.
      5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.
      6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.
      7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.
      8. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata
 

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del passaporto o del documento trattenuto.
      9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

Art. 5.
(Minori non accompagnati
richiedenti asilo).

      1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.
      2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.
      3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.
      4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

Art. 6.
(Pre-esame della domanda).

      1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è soggetta

 

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ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
      2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 3. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.
      3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.
      4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:
 

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          a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

          b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

          c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

          d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

          e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

          f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la

 

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gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

      5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

          a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

          b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

          c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

          d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

      6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.
      7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro

 

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ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
      8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che vi siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In tale caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1992, n. 523. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 4 e 6 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

          a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

          b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo

 

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14 del testo unico, e successive modificazioni;

          c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

      9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione centrale. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del testo unico. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.
      10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione centrale ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono

 

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disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.
      11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza e abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel medesimo comma.
      12. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.
      13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per
 

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la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.
      14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del testo unico, e successive modificazioni, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Esame della domanda di asilo).

      1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tale fine valuta:

          a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

          b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;

          c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero, nonché ogni elemento relativo alla situazione, personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

 

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          d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

      2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
      3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
      4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
      5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.
      6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
      7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.
      8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.
      9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei

 

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membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.
      10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.
      11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

Art. 8.
(Decisione sulla domanda di asilo).

      1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

          a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

          b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;

          c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 9.

      2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.
      3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia,

 

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salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
      4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
      5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tale fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
      6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

Art. 9.
(Decisione di impossibilità temporanea
al rimpatrio).

      1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

 

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      2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.
      3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

Art. 10.
(Ricorsi).

      1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di un mese dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per

 

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richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.
      2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.
      3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
      4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
      5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai citati commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione
 

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entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
      6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione centrale.
      7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

Art. 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

      1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.
      2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.
      3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.
      4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di

 

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soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno
e del documento di viaggio).

      1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione.

Art. 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca
del permesso di soggiorno).

      1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.
      2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.
      3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla

 

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data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.
      4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.
      5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.
      6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
      7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.
      8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

Capo III
MISURE DI ASSISTENZA
E DI INTEGRAZIONE

Art. 14.
(Misure di carattere assistenziale
in favore dei richiedenti asilo).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

 

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dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e per gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per tale accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.
      2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico, e successive modificazioni. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi
 

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del comma 1 del presente articolo, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della presente legge.
      3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 14 dell'articolo 6 della presente legge le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.
      4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
      5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.
      6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonché l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.
 

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      7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

Art. 15.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).

      1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
      2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.
      3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.
      4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
      5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria.

 

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      6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

Art. 16.
(Misure di assistenza e di integrazione
in favore dei rifugiati).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.
      2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.
      3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché l'attivazione di corsi di lingua

 

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italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.
      4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.
      5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.
      6. Gli uffici territoriali del governo dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.
      7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.
(Disposizioni transitorie).

      1. Gli articoli da 1 a 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.
      2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre

 

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che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.
      3. Il decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure, secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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