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PDL 1174

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1174



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANTOVANI, MASCIA, DANIELE FARINA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. Delega al Governo per l'istituzione dell'Autorità per la tutela delle persone private della libertà

Presentata il 22 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Dopo oltre un decennio di lavori preparatori e di impulso da parte di organizzazioni non governative, prime fra tutte l'APT di Ginevra, Antigone e Amnesty International, in data 18 dicembre 2002, l'ONU ha adottato (con 127 voti favorevoli e solo 4 contrari) il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 (resa esecutiva dalla legge n. 498 del 1988), in tale modo promuovendo un ulteriore passo in avanti nella protezione dei diritti umani.
      La tortura è un crimine contro l'umanità, perseguito anche a livello di Corte penale internazionale. È necessario, quindi, attivarsi in tutte le sedi per prevenire il perpetrarsi di tale crimine e per sanzionarne gli autori.
      Nel marzo 2004, durante un Convegno organizzato dalle associazioni Amnesty International e Antigone, i componenti del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite hanno auspicato una pronta ratifica, anche da parte del nostro Paese, di tale Protocollo, che ha come obiettivo quello di istituire un sistema di ispezioni regolari a livello sovranazionale nei luoghi di detenzione per prevenire la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Si tratta di un meccanismo ispettivo fondamentale per assicurare la tutela dei diritti delle persone private della libertà in quanto del tutto autonomo, indipendente e privo di condizionamenti da parte dei singoli Stati.
 

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      Con il Protocollo opzionale si è fatto un importante passo avanti rispetto alla Convenzione contro la tortura del 1984: si prevede, infatti, da un lato l'istituzione di un «Sottocomitato di prevenzione» facente capo al Comitato contro la tortura e, dall'altro, l'introduzione, in ogni «Stato parte», di un meccanismo di prevenzione consistente in un organo indipendente di controllo dei luoghi in cui le persone sono private della libertà.
      Oltre al previsto Comitato internazionale di esperti indipendenti con facoltà di verifica ispettiva degli istituti di detenzione e dei posti di polizia dei Paesi membri, dunque, nel Protocollo è stabilito che ogni Stato debba istituire un «sistema» interno di controllo affidato a un'autorità indipendente che abbia accesso a ogni luogo di privazione della libertà (carceri, commissariati di pubblica sicurezza, ospedali psichiatrici giudiziari eccetera).
      La presente proposta di legge prevede, oltre alla ratifica del citato Protocollo, anche una delega al Governo per l'istituzione di un'Autorità indipendente per la tutela delle persone private della libertà.
      L'Italia ha firmato il Protocollo sin dal 20 agosto 2003, ma non l'ha ancora ratificato.
      In linea con l'impegno che il nostro Paese ha sempre mostrato su questi temi delicati e fondamentali, si intende quindi sollecitare la ratifica e l'esecuzione del Protocollo opzionale adottato dall'ONU il 18 dicembre 2002, ed entrato in vigore il 22 giugno 2006, con l'auspicio che la ratifica da parte del nostro Paese possa fare da traino per un'analoga iniziativa da parte di molti altri Paesi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite, firmata a New York il 10 dicembre 1984, contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del Protocollo stesso.

Art. 3.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante l'istituzione dell'Autorità indipendente per la tutela delle persone private della libertà, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'Autorità deve essere di nomina parlamentare;

          b) l'Autorità deve avere diritto di accesso in tutti i luoghi ove una persona è limitata o privata della libertà;

          c) l'Autorità deve avere la possibilità di incontrare, senza che le siano posti ostacoli di qualsiasi tipo, ogni persona ristretta in istituti di pena, in istituti penali per minorenni, in ospedali psichiatrici giudiziari, in caserme e in commissariati di pubblica sicurezza, nonché nei

 

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centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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