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PDL 1148

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1148



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

D'AGRÒ, GIOVANARDI

Disposizioni concernenti la sezione antinquinamento del Magistrato alle acque di Venezia

Presentata il 15 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna è oggetto di un corpo di norme speciali che si sono succedute fin dal 1963 (legge 5 marzo 1963, n. 366).
      A causa delle mutate condizioni ambientali derivanti soprattutto dallo sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera, gli originari disposti normativi, rivolti principalmente alla salvaguardia fisica e idraulica, sono stati integrati da provvedimenti normativi per la salvaguardia ambientale e, in particolare, per la tutela della città di Venezia e della sua laguna dagli inquinamenti delle acque (legge 16 aprile 1973, n. 171; decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186; legge regionale del Veneto 24 agosto 1979, n. 64; legge 29 novembre 1984, n. 798; legge 31 maggio 1995, n. 206; decreto del Ministro dell'ambiente 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 luglio 1998; decreto del Ministro dell'ambiente 9 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999; decreto del Ministro dell'ambiente 26 maggio 1999 e decreto del Ministro dell'ambiente 30 luglio 1999 pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1999, legge 28 luglio 2004, n. 192, di conversione del decreto legge 4 giugno 2004, n. 144).
      Al centro di tali provvedimenti è sempre stato posto il Magistrato alle acque, cui compete la tutela dell'intero sistema ambientale lagunare, sia attraverso il controllo degli scarichi dei reflui liquidi e il monitoraggio delle acque e dei sedimenti lagunari, sia mediante il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, funzioni che
 

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nel restante territorio nazionale la normativa ordinaria demanda agli enti locali.
      Tali competenze, riaffermate in capo al Magistrato alle acque anche dai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 2004, n. 192, vengono svolte dalla sezione a competenza statale composta da personale specializzato in materia di inquinamento, istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186. L'attività della sezione, denominata sezione antinquinamento o SAMA, si è progressivamente sviluppata con la realizzazione di due moderni e tecnologicamente avanzati laboratori di analisi ambientali - di cui uno specializzato nell'analisi dei microinquinanti organici (diossine, policlorobifenili eccetera) - di una rete automatica di monitoraggio delle acque della laguna e delle deposizioni atmosferiche che, per numero delle stazioni e numero dei parametri misurati, risulta la più grande e completa rete di monitoraggio al mondo, di una innovativa rete di telecontrollo degli impianti di depurazione e di una banca-dati ambientali, alimentata dai dati prodotti dalle strutture operative della sezione. Attualmente, presso la SAMA operano ventisette addetti, distribuiti nei diversi settori di attività, in parte dipendenti del Magistrato alle acque e in parte composti da personale a contratto messo a disposizione dal servizio informativo del Magistrato alle acque tramite opportune perizie di esercizio nell'ambito delle convenzioni con il concessionario unico Consorzio Venezia Nuova.
      I risultati dell'attività della SAMA sono divulgati mediante la pubblicazione di periodici rapporti ambientali e rappresentano ormai un riferimento non solo per le altre amministrazioni coinvolte nel processo di risanamento ambientale della laguna, ma anche per la comunità scientifica nazionale e internazionale, che utilizza i dati ambientali prodotti dalla SAMA per studi e ricerche inerenti ai fenomeni chimico-fisici e biologici lagunari, nonché per le aziende operanti nel territorio veneziano che usufruiscono di tali informazioni per la verifica della compatibilità ambientale dei propri insediamenti. Va inoltre sottolineato il ruolo svolto dalla SAMA in numerose indagini svolte per conto dell'autorità giudiziaria per l'accertamento di reati inerenti le problematiche ambientali.
      Per soddisfare le crescenti richieste di collaborazione da parte di organismi esterni al Magistrato alle acque si prevede che la SAMA, oltre ad esercitare le competenze assegnate al Magistrato alle acque in materia di tutela della città di Venezia e della sua laguna dall'inquinamento, possa svolgere funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione, nonché attività di servizio per quanto concerne, in generale, le tematiche ambientali connesse con l'inquinamento di tipo chimico e chimico-fisico. A tal fine, la SAMA potrà stipulare convenzioni, contratti, accordi di collaborazione, partecipare a raggruppamenti temporanei con imprese, amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi. La gestione di tali fondi e contributi avverrà mediante l'istituzione di un apposito capitolo di contabilità speciale intestato alla sezione, in cui confluiranno anche gli importi versati dai titolari degli scarichi nella laguna di Venezia per la corresponsione delle spese sostenute dalla SAMA per le attività di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni e per l'attività periodica di controllo delle caratteristiche qualitative degli scarichi.
      È pertanto opportuno che la SAMA assuma, nell'ambito dell'organizzazione del Magistrato alle acque, un ruolo di rilevanza esterna e disponga di una propria autonomia funzionale e gestionale. Si prevede quindi la creazione di una nuova posizione dirigenziale di direttore della sezione. Considerato che le problematiche trattate nell'ambito di attività della sezione riguardano l'inquinamento delle acque, sia dal punto di vista delle analisi di laboratorio e delle misure di campo che dal punto di vista della valutazione dei processi produttivi e dei sistemi di trattamento dei reflui e degli
 

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effetti dell'inquinamento sull'ecosistema, si richiede, per la nuova figura dirigenziale di direttore della sezione, il possesso di laurea in chimica o equipollente e una comprovata esperienza specifica nella gestione di laboratori di analisi ambientali e nella trattazione di problematiche legate all'inquinamento delle acque, preferibilmente maturata nell'ambito della stessa Amministrazione delle infrastrutture.
      Si prevede inoltre che, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di blocco delle assunzioni, possano essere banditi i concorsi per la copertura delle residue posizioni professionali vacanti previste dal citato decreto dei Presidente della Repubblica n. 1186 del 1973 di interesse della sezione. Tali posizioni sono relative a due dei quattro posti di perito chimico previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1186 del 1973, che risultano attualmente scoperti.
      Gli oneri di gestione per assicurare il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali della sezione, quali il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei reflui scaricati, il controllo degli impianti di depurazione, il monitoraggio delle acque e dei sedimenti lagunari, sia in termini di mezzi che di personale, continueranno ad essere assicurati dal servizio informativo del Magistrato alle acque, tramite opportune perizie di esercizio finanziate nell'ambito delle convenzioni stipulate con il concessionario unico di cui alla legge n. 798 del 1984, e successive modificazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La sezione antinquinamento del Magistrato alle acque di Venezia, di seguito denominata «SAMA», è una sezione a competenza statale istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, presso il Magistrato alle acque di Venezia per l'attuazione delle competenze in materia di controllo e tutela delle acque della città di Venezia e della sua laguna dall'inquinamento.
      2. La SAMA è organizzata nelle seguenti unità funzionali:

          a) ufficio tecnico per l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni/concessioni allo scarico e banca dati ambientali;

          b) ufficio contabile e segreteria;

          c) laboratorio di analisi ambientali di Venezia;

          d) laboratorio-centro studi microinquinanti organici di Voltabarozzo (Padova);

          e) rete di stazioni automatiche di monitoraggio chimico-fisico delle acque della laguna di Venezia e della deposizione degli inquinanti atmosferici nella laguna di Venezia;

          f) rete per il telecontrollo degli impianti di depurazione dei reflui che scaricano nella laguna di Venezia.

      3. Oltre alle funzioni che gli sono istituzionalmente attribuite dalle leggi speciali per Venezia, quali il rilascio delle autorizzazioni allo scarico, l'accertamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei reflui scaricati, il controllo degli impianti di depurazione, il monitoraggio delle acque e dei sedimenti lagunari, la SAMA può esercitare funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico;

 

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in particolare, può svolgere funzioni di ricerca e sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione, nonché attività di servizio per quanto concerne, più in generale, le tematiche ambientali connesse con l'inquinamento di tipo chimico e chimico-fisico. A tale fine, la SAMA può stipulare convenzioni, contratti, accordi di collaborazione, partecipare a raggruppamenti temporanei con imprese, amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi.

Art. 2.

      1. Il Ministero delle infrastrutture indìce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente tecnico di seconda fascia per la copertura di una nuova posizione di direttore della SAMA. Il concorso è riservato a candidati in possesso di laurea in chimica o equipollenti. Costituisce titolo preferenziale l'appartenenza ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e l'avere già maturato specifiche esperienze nella gestione di laboratori di analisi ambientali e nella trattazione di problematiche legate all'inquinamento delle acque. Il direttore della SAMA è responsabile dell'attuazione delle competenze attribuite al Magistrato alle acque di Venezia in materia di tutela della città di Venezia e della sua laguna dall'inquinamento nonché di tutte le altre attività e funzioni di cui all'articolo 1 di fronte al presidente del Magistrato alle acque, programma e coordina l'attività delle singole unità funzionali, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale, e sovrintende al buon funzionamento degli uffici.
      2. Su proposta del presidente del Magistrato alle acque di Venezia, il Ministero delle infrastrutture indìce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per la copertura di due posizioni di perito chimico vacanti, previste dal decreto del Presidente della

 

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Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, di interesse della SAMA.
      3. Il direttore della SAMA, limitatamente alle attività per il controllo dell'inquinamento connesse al servizio di polizia lagunare di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. II personale operante presso la SAMA, anche non facente parte dei ruoli dell'Amministrazione delle infrastrutture, può svolgere, a seguito dell'espletamento di opportuni corsi di formazione e nomina da parte del presidente del Magistrato alle acque di Venezia, funzioni di agente di polizia giudiziaria.

Art. 3.

      1. Il fabbisogno annuale per lo svolgimento delle funzioni istituzionalmente attribuite alla SAMA dalle leggi speciali per Venezia è stabilito dal presidente del Magistrato alle acque di Venezia sulla base della programmazione annuale delle attività proposta dal direttore della SAMA stessa. Il personale, gli strumenti, le attrezzature, il materiale di consumo, i servizi e i mezzi necessari per il funzionamento della SAMA, le spese generali, i contratti di assistenza e manutenzione, gli oneri derivanti dall'accreditamento dei laboratori e dalla certificazione di qualità, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede sono assicurati dal Servizio informativo del Magistrato alle acque tramite le convenzioni stipulate con il concessionario unico per la realizzazione degli interventi destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni e i compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico di cui all'articolo 1, comma 3, sono svolti dalla SAMA con i mezzi finanziari derivanti dal contributo dello Stato, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti

 

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stipulati dalla SAMA, dalle attività di servizio, assistenza, consulenza, formazione, certificazione, omologazione, nonché dalla corresponsione da parte dei titolari di scarichi nella laguna di Venezia degli importi relativi alle spese sostenute per l'esercizio dell'attività di controllo.
      3. Le modalità di versamento su apposito capitolo di contabilità speciale dei mezzi finanziari attribuiti alla SAMA ai sensi del comma 2, nonché le modalità relative al loro prelievo, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La SAMA può provvedere direttamente all'alienazione di beni o strumenti ritenuti non più utilizzabili o divenuti obsoleti.
      4. Il direttore della SAMA gestisce in autonomia i mezzi finanziari di cui al presente articolo e può utilizzarli in economia fino al limite dell'importo di 200.000 euro, con esclusione dell'IVA, per la fornitura di beni e servizi connessi con lo svolgimento delle funzioni e dei compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico di cui all'articolo 1, comma 3.
      5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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