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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1376 |
1. La musica popolare bandistica, corale e dialettale, di seguito denominata «musica popolare», è riconosciuta come un aspetto fondamentale della cultura nazionale, da promuovere e da sostenere come bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana.
2. La musica popolare comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni di musica popolare non a fini di lucro, ai sensi dell'articolo 3.
3. La presente legge tutela e sostiene la musica popolare in conformità all'articolo 33 della Costituzione.
1. Le regioni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie secondo i criteri indicati all'articolo 4.
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali promuove:
a) il sostegno finanziario alle associazioni di musica popolare di cui all'articolo 3;
b) la diffusione della musica popolare in Italia e all'estero, anche attraverso accordi con il Ministero delle comunicazioni, per la realizzazione, attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, di iniziative di informazione e divulgazione;
c) la conservazione della musica popolare attraverso l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale, con particolare attenzione alla tecniche di produzione e di conservazione di registrazioni videografiche.
3. Sono fatte salve le competenze in materia di musica popolare delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Ai fini della presente legge, la qualifica di «associazione di musica popolare» è attribuita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta dei soggetti interessati, con attestazione del sindaco del comune ove ha sede l'associazione, del possesso del requisito di cui al comma 2, lettera g).
2. I requisiti dell'associazione per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1 sono:
a) avere uno statuto con i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro;
b) avere un numero di coristi o strumentisti non inferiore a dieci;
c) usare un abito tradizionale;
d) stabilire un calendario annuale che prevede un numero minimo di otto manifestazioni;
e) disporre di una sede per l'attività d'insegnamento e per le prove;
f) avere un direttore artistico;
g) essere in possesso del riconoscimento quale formazione di interesse e di utilità sociale da parte del consiglio del comune ove ha sede.
3. La qualifica di cui al comma 1 è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2, su richiesta
1. Le regioni e le province:
a) promuovono l'istituzione di corsi di formazione pluriennale per il conseguimento del diploma per maestri direttori di bande e di cori presso i conservatori di musica;
b) favoriscono ed incentivano, con appositi contributi, l'istituzione di corsi di orientamento musicale popolare di tipo bandistico, corale o dialettale rivolti agli alunni delle scuole dell'obbligo, con particolare attenzione ai diversamente abili, avvalendosi di personale qualificato facente parte di bande e di cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.
1. Il 21 giugno è dichiarato «Giornata nazionale della musica popolare».
2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, di intesa con le regioni e con le province, promuove l'organizzazione delle manifestazioni della Giornata nazionale della musica popolare.
1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove programmi di scambi di bande, cori e gruppi di musica e di danze popolari con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.
1. Alle associazioni di musica popolare di cui all'articolo 3, compresi i complessi a plettro, è assegnato, nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo massimo annuo di 2.600 euro, a titolo di concorso per le spese di impianto e di funzionamento, tenuto conto, ai fini della ripartizione dei contributi, delle diverse tipologie organizzative e strutturali.
2. Alle associazioni di musica popolare sono altresì concesse, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni, nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8:
a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 15 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle Ferrovie dello Stato Spa, ovvero di società private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;
b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza a corsi di insegnamento musicale tenuti da enti statali;
c) agevolazioni fiscali per i corsi di formazione sostenuti dal personale docente di materie musicali, nonché per l'acquisto di strumenti musicali e di ogni altro materiale destinato alla crescita culturale dei complessi musicali.
3. Alle associazioni legalmente riconosciute, aventi ad oggetto attività di organizzazione di bande, di cori e di gruppi folcloristici, possono essere concessi contributi, su richiesta delle stesse, per le attività di formazione, di promozione culturale e di organizzazione di festival e di rassegne concertistiche.
4. I contributi e le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono cumulabili con
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare, la cui dotazione è pari a 1.500.000 di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire tali risorse.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
1. L'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.
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