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PDL 1376

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1376



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, LUSSANA, BODEGA, COTA, DUSSIN, FILIPPI, GARAVAGLIA, GOISIS, GRIMOLDI, MONTANI, PINI

Disposizioni in favore della musica popolare bandistica, corale e dialettale

Presentata il 13 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La musica popolare bandistica, corale e dialettale, di seguito denominata «musica popolare», costituisce un patrimonio di elevato valore, testimone della tradizione culturale locale, da tutelare e valorizzare. Il canto popolare non rappresenta semplicemente un momento musicale; in esso appaiono tratti che appartengono alla sfera affettiva e culturale della comunità. La riscoperta del substrato sonoro, come risorsa storica da rivalutare e fare apprezzare alle nuove generazioni, contribuisce alla costruzione di un'identità umana in simbiosi con il proprio territorio. La ricerca di vissuti musicalmente formalizzati è complessa e faticosa, l'acquisizione del materiale sul campo, la selezione in base a originalità e rilevanza comunicativa, la catalogazione e l'analisi strutturale del contenuto ne sono gli aspetti principali. L'acquisizione di canti originali, da parte degli esigui depositari delle tradizioni, serve a documentare lo studioso e, spesso, gli stessi canti risultano del tutto improponibili in forma originale alla fruizione da parte delle generazioni più giovani. La musica è viva, si evolve e si modifica nel tempo di pari passo con la società contemporanea. La musica popolare è influenzata dalla musica colta che a sua volta la influenza: si sperimentano nuovi ritmi, nuove sonorità, e tutti rispecchiano fedelmente un modo di essere di una comunità. Attraverso la passione per la musica, le bande, i cori e i gruppi di musica e di danza popolare (folkloristici) sono lo strumento fondamentale in questa opera di ricerca e di elaborazione, anche per quanto riguarda l'utilizzo di strumenti musicali che oggi
rischiano di essere dimenticati e superati dall'utilizzo di strumentazioni moderne.
 

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Purtroppo il sostegno attualmente rivolto a queste realtà da parte della normativa in vigore è irrilevante: la legge 14 agosto 1967, n. 800, all'articolo 40 prevede la concessione di contributi a favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento e contributi ai complessi bandistici che svolgono tournées in tutta Italia e anche all'estero, con un minimo di almeno 150 concerti annui. Tale situazione fa sì che le formazioni bandistiche, corali e i gruppi di musica e di danza popolare, oltre a non avere l'adeguato sostegno per la promozione delle loro attività culturali, incontrano numerose difficoltà anche solo per la loro sopravvivenza. La presente proposta di legge mira ad attribuire il meritato riconoscimento alla cultura musicale popolare e a quanti, da anni, promuovono la conoscenza e l'insegnamento di essa. In particolare si definiscono, all'articolo 3, le associazioni di musica popolare, destinatarie dei contributi e delle agevolazioni previsti dall'articolo 7. Alle regioni compete l'attribuzione della qualifica di «associazione di musica popolare», previa verifica dell'esistenza di determinati requisiti. In materia di formazione, l'articolo 4 prevede la competenza delle regioni e delle province per l'istituzione di corsi di formazione pluriennali per conseguire il diploma di maestri direttori di bande e cori, nonché per favorire la diffusione e la conoscenza della musica popolare nelle scuole dell'obbligo, attraverso l'intervento di personale abilitato facente parte di bande e di cori amatoriali e la stipula di apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche. Al Ministero dei beni e delle attività culturali sono riconosciute competenze per il sostegno finanziario delle associazioni di musica popolare, per la promozione e la diffusione della musica popolare in Italia e all'estero, anche attraverso il coinvolgimento del Ministero delle comunicazioni e l'istituzione di un archivio nazionale; nonché per l'organizzazione della «Giornata nazionale della musica popolare».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica popolare bandistica, corale e dialettale, di seguito denominata «musica popolare», è riconosciuta come un aspetto fondamentale della cultura nazionale, da promuovere e da sostenere come bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana.
      2. La musica popolare comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni di musica popolare non a fini di lucro, ai sensi dell'articolo 3.
      3. La presente legge tutela e sostiene la musica popolare in conformità all'articolo 33 della Costituzione.

Art. 2.
(Competenze).

      1. Le regioni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'insegnamento della musica popolare nelle scuole statali e paritarie secondo i criteri indicati all'articolo 4.
      2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali promuove:

          a) il sostegno finanziario alle associazioni di musica popolare di cui all'articolo 3;

          b) la diffusione della musica popolare in Italia e all'estero, anche attraverso accordi con il Ministero delle comunicazioni, per la realizzazione, attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, di iniziative di informazione e divulgazione;

 

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          c) la conservazione della musica popolare attraverso l'istituzione e la gestione di un archivio nazionale, con particolare attenzione alla tecniche di produzione e di conservazione di registrazioni videografiche.

      3. Sono fatte salve le competenze in materia di musica popolare delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.
(Associazioni di musica popolare).

      1. Ai fini della presente legge, la qualifica di «associazione di musica popolare» è attribuita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta dei soggetti interessati, con attestazione del sindaco del comune ove ha sede l'associazione, del possesso del requisito di cui al comma 2, lettera g).
      2. I requisiti dell'associazione per l'attribuzione della qualifica di cui al comma 1 sono:

          a) avere uno statuto con i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro;

          b) avere un numero di coristi o strumentisti non inferiore a dieci;

          c) usare un abito tradizionale;

          d) stabilire un calendario annuale che prevede un numero minimo di otto manifestazioni;

          e) disporre di una sede per l'attività d'insegnamento e per le prove;

          f) avere un direttore artistico;

          g) essere in possesso del riconoscimento quale formazione di interesse e di utilità sociale da parte del consiglio del comune ove ha sede.

      3. La qualifica di cui al comma 1 è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2, su richiesta

 

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dell'associazione, con attestazione del sindaco del comune ove ha sede l'associazione stessa.

Art. 4.
(Formazione).

      1. Le regioni e le province:

          a) promuovono l'istituzione di corsi di formazione pluriennale per il conseguimento del diploma per maestri direttori di bande e di cori presso i conservatori di musica;

          b) favoriscono ed incentivano, con appositi contributi, l'istituzione di corsi di orientamento musicale popolare di tipo bandistico, corale o dialettale rivolti agli alunni delle scuole dell'obbligo, con particolare attenzione ai diversamente abili, avvalendosi di personale qualificato facente parte di bande e di cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.

Art. 5.
(Giornata nazionale della musica popolare).

      1. Il 21 giugno è dichiarato «Giornata nazionale della musica popolare».
      2. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, di intesa con le regioni e con le province, promuove l'organizzazione delle manifestazioni della Giornata nazionale della musica popolare.

Art. 6.
(Musica popolare europea e internazionale).

      1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove programmi di scambi di bande, cori e gruppi di musica e di danze popolari con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.

 

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Art. 7.
(Contributi e agevolazioni).

      1. Alle associazioni di musica popolare di cui all'articolo 3, compresi i complessi a plettro, è assegnato, nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8, un contributo massimo annuo di 2.600 euro, a titolo di concorso per le spese di impianto e di funzionamento, tenuto conto, ai fini della ripartizione dei contributi, delle diverse tipologie organizzative e strutturali.
      2. Alle associazioni di musica popolare sono altresì concesse, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministeri competenti, mediante apposite convenzioni, nel limite delle risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 8:

          a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 15 per cento, per i trasferimenti via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle Ferrovie dello Stato Spa, ovvero di società private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;

          b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste per la frequenza a corsi di insegnamento musicale tenuti da enti statali;

          c) agevolazioni fiscali per i corsi di formazione sostenuti dal personale docente di materie musicali, nonché per l'acquisto di strumenti musicali e di ogni altro materiale destinato alla crescita culturale dei complessi musicali.

      3. Alle associazioni legalmente riconosciute, aventi ad oggetto attività di organizzazione di bande, di cori e di gruppi folcloristici, possono essere concessi contributi, su richiesta delle stesse, per le attività di formazione, di promozione culturale e di organizzazione di festival e di rassegne concertistiche.
      4. I contributi e le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono cumulabili con

 

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analoghe provvidenze concesse da regioni, da province e da comuni.
      5. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e delle agevolazioni previsti ai commi 1, 2 e 3.
      6. Il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto in favore delle associazioni di musica popolare costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 50.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
      7. All'articolo 15, comma 1, lettera i-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme in materia di oneri deducibili, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni di musica popolare».

Art. 8.
(Oneri finanziari).

      1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica popolare, la cui dotazione è pari a 1.500.000 di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire tali risorse.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Abrogazione).

      1. L'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è abrogato.


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