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PDL 1527

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1527



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALDUCCI

Disposizioni in materia di autonomia dell'ordinamento sportivo e di giustizia sportiva

Presentata il 31 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le autorità sportive nazionali, e segnatamente quelle del settore del calcio professionistico, attraversano nel momento attuale una fase di riorganizzazione che segue a un periodo di profonda crisi istituzionale.
      Crisi in cui un ruolo non indifferente hanno giocato l'obiettiva inadeguatezza dei sistemi di giustizia sportiva «domestica» e la complessità della normativa statale in materia di sindacato giurisdizionale sugli atti delle organizzazioni sportive.
      La legislazione d'urgenza in materia di giustizia sportiva approntata nel 2003 - che pure contribuì al superamento della impasse prodottasi all'epoca - si è rivelata con il tempo insoddisfacente, in quanto concettualmente confusa e inidonea a individuare con chiarezza i limiti dell'autonomia del cosiddetto «ordinamento sportivo».
      Si presenta dunque l'occasione, ora, di procedere ad un'organica rimeditazione della menzionata disciplina, da collocare nel quadro di una serie di interventi volti a normalizzare la situazione dello sport professionistico.
      Le linee direttrici dell'intervento legislativo che si sottopone all'esame della Camera dei deputati sono così riassumibili:

          a) utilizzo di un linguaggio propriamente tecnico-giuridico, limitando per quanto possibile il ricorso a concetti giuridici dal significato incerto e dibattuto quali, ad esempio, l'espressione «ordinamento sportivo»;

          b) individuazione dell'ambito essenziale di autonomia delle organizzazioni sportive - intesa come insindacabilità in sede giurisdizionale degli atti adottati dalle medesime - nel momento puramente tecnico delle singole discipline sportive;

          c) individuazione di ulteriori ambiti, di portata circoscritta, in cui alle organizzazioni

 

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sportive, rispetto alle altre forme associative, sia riconosciuta una maggiore potestà disciplinare e sanzionatoria nei confronti degli associati, anche se ciò possa comportare la compressione di situazioni giuridiche soggettive in astratto rilevanti per l'ordinamento generale, nel quadro di un attento bilanciamento di opposti valori costituzionalmente tutelati;

          d) elencazione chiara degli atti delle organizzazioni sportive da ritenere comunque insindacabili in sede giurisdizionale, unitamente alla fissazione di princìpi generali che possano effettivamente guidare l'interprete nei casi dubbi;

          f) delimitazione chiara del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo;

          g) fissazione di princìpi che orientino le organizzazioni sportive nella semplificazione e della razionalizzazione dei propri sistemi di giustizia interna.

      La prima parte del comma 1 dell'articolo 1 mira a ricondurre l'attività sportiva organizzata su base transnazionale in un quadro giuridico di riferimento proprio dell'ordinamento della Repubblica.
      In altri termini, si afferma che il cosiddetto «ordinamento sportivo» non si riduce a una forma associativa particolarmente estesa; esso, al contrario, rappresenta un fenomeno culturale, associativo ed economico assolutamente unico nel panorama giuridico mondiale, che è pertanto ritenuto degno di un particolare trattamento giuridico, nel quadro delle tutele garantite dall'articolo 3 della Costituzione alle formazioni sociali in cui si esplica la persona.
      È appena il caso di notare che la peculiarità essenziale dell'ordinamento sportivo transnazionale è costituita dall'attuazione del cosiddetto «agonismo programmatico» su scala internazionale. L'agonismo programmatico richiede uno stretto e rapido coordinamento tra tutte le varie organizzazioni sportive - al fine di garantire la continuità e la uniformità di disciplina delle competizioni - incompatibile con l'approfondito esame, in sede giurisdizionale, di tutte le possibili controversie tra atleti, imprese e organizzazioni sportive.
      Peraltro, il richiamo all'articolo 3 della Costituzione vuole eliminare in principio il rischio di possibili questioni di legittimità costituzionale della normativa in esame, riaffermando il dovere dell'interprete di applicare le disposizioni nel quadro di un bilanciamento tra opposti valori costituzionali.
      La seconda parte del comma 1 dell'articolo 1 vuole fornire all'interprete un primo criterio distintivo tra gli ambiti in cui l'attività sportiva organizzata acquista rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica e gli ambiti in cui la medesima è, in sé e per sé considerata, giuridicamente irrilevante o, più correttamente, rilevante alla stregua di un mero fatto.
      Si tratta, da un lato, delle applicazioni socio-economiche dello sport - che necessariamente devono trovare una precisa disciplina nell'ambito del diritto statale - e, dall'altro, del momento puramente tecnico di ciascuna disciplina sportiva (regolamentazione, direzione e delibazione della gara), che ben può trovare autonoma regolamentazione nell'ambito delle organizzazioni dell'ordinamento sportivo, anche se non può recisamente escludersi che ciò possa portare, quanto meno in via indiretta, a notevoli compressioni di talune posizioni soggettive dei cittadini.
      Il successivo comma 2 dell'articolo 1 precisa in cosa consista il particolare trattamento giuridico riservato dall'ordinamento generale al fenomeno sportivo organizzato: si tratta in sostanza del riconoscimento di «un maggiore grado di autonomia» alle organizzazioni sportive nazionali, inquadrate nell'ordinamento sportivo internazionale, rispetto alle associazioni che potrebbero essere definite «di diritto comune».
      Maggiore autonomia che nel caso di specie si risolve, come poi sarà esplicitato all'articolo 2, in una minore tutela delle posizioni soggettive dei singoli associati - persone fisiche o giuridiche - pur nel

 

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quadro di un necessario contemperamento tra valori costituzionali contrapposti.
      In altri termini, nel caso delle organizzazioni sportive - e in ragione dell'obiettiva peculiarità del fenomeno sportivo - il punto di equilibrio tra le aspettative dell'associato e quelle dell'associazione, nei casi di possibili controversie, viene spostato leggermente più avanti a vantaggio dell'associazione.
      Nell'operare tale riassetto, si è cercato di prendere le mosse dal concetto di «situazione giuridica connessa con l'ordinamento sportivo» che sia al contempo «rilevante per l'ordinamento della Repubblica», nozione appena abbozzata dal legislatore d'urgenza del 2003 e che si è difatti rivelata di scarsissima utilità pratica, in quanto risolventesi in una petizione di principio.
      In particolare, mentre il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280 del 2003, stabiliva che «i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo», la presente proposta di legge prevede il concetto di «immediata rilevanza» per l'ordinamento generale di talune situazioni soggettive «connesse con lo svolgimento delle competizioni sportive».
      La terminologia utilizzata vuole in sostanza richiamare il concetto enucleato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenze Walrave e Donà) che associa la rilevanza giuridica della posizione soggettiva «sportiva» alla sua immediata valutabilità in termini economici, affidando alla giurisprudenza il compito di enucleare con il tempo una casistica più specifica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce l'ordinamento sportivo quale peculiare formazione sociale, tutelata dalla Costituzione, e garantisce a tutti i cittadini l'accesso alla pratica sportiva, per promuovere la salute e il benessere della cittadinanza, per conseguire obiettivi educativi, culturali e sociali e per consentire l'esercizio della libera iniziativa economica.
      2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Repubblica assicura particolari regimi di autonomia alle organizzazioni sportive nazionali inserite nell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale, fatti salvi comunque i casi di immediata rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni soggettive connesse con lo svolgimento delle competizioni sportive.

Art. 2.
(Autonomia dell'ordinamento sportivo).

      1. In applicazione dei princìpi di cui all'articolo 1, non sono sindacabili in sede giurisdizionale:

          a) gli atti adottati dalle organizzazioni sportive di cui all'articolo 1, comma 2, in materia di regolamentazione tecnica delle competizioni sportive;

          b) gli atti adottati dai direttori di gara nel corso delle competizioni sportive al fine di garantirne il corretto svolgimento, in applicazione della regolamentazione tecnica di cui alla lettera a);

          c) gli atti adottati dai competenti organismi tecnici sovraordinati ai direttori

 

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di gara, in sede di revisione e di omologazione dell'operato dei medesimi;

          d) le sanzioni disciplinari aventi natura tecnico-sportiva di durata inferiore a sei mesi;

          e) ogni altro provvedimento disciplinare o sanzionatorio adottato dagli organi competenti delle organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nei confronti degli associati, quando esso non comporti l'interruzione definitiva del rapporto associativo ovvero la sospensione del rapporto stesso per un periodo superiore a sei mesi.

      2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l'onere di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, secondo le previsioni degli statuti e i dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive nazionali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
      3. Allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, costituite nelle forme di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, che sono controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detiene una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Art. 3.
(Norme sulla giurisdizione).

      1. Gli atti e i provvedimenti adottati dal Comitato olimpico nazionale italiano o dalle federazioni sportive nazionali diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, sono sindacabili in sede giurisdizionale dopo che siano stati

 

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esauriti i gradi della giustizia sportiva e nel rispetto delle eventuali clausole compromissorie inserite nei contratti previsti all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
      2. La camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il Comitato olimpico nazionale italiano costituisce l'organo supremo della giustizia sportiva.
      3. È attribuita al giudice ordinario la giurisdizione sui rapporti patrimoniali tra società sportive, associazioni e atleti.
      4. Ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle federazioni sportive nazionali è attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
      5. Nelle controversie di cui al comma 4, la competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
      6. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, con l'applicazione dei commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della medesima legge n. 1034 del 1971.

Art. 4.
(Riordino della giustizia sportiva).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le federazioni sportive nazionali, di intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, provvedono a disciplinare i rispettivi sistemi di giustizia sportiva endoassociativa secondo i seguenti princìpi:

          a) previsione di due soli gradi di giustizia sportiva endoassociativa;

          b) individuazione nelle rispettive corti federali dell'organo supremo di giustizia sportiva federale;

 

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          c) previsione dell'impugnabilità delle decisioni assunte dalle corti federali dinanzi alla camera di conciliazione e arbitrato per lo sport istituita presso il Comitato olimpico nazionale italiano.
      2. Le federazioni sportive nazionali procedono, nel termine di cui al comma 1, al conseguente riordino organizzativo e funzionale di tutti gli organi di giustizia sportiva esistenti, provvedendo all'istituzione di sezioni competenti esclusivamente in materia tecnica, per gli atti e i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 5.
(Abrogazioni ed entrata in vigore).

      1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, è abrogato.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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