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PDL 1638

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1638



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

Presentato il 14 settembre 2006


      

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Onorevoli Deputati! - L'intervento normativo proposto interviene sulla delicata materia delle intercettazioni.
      Obiettivo della riforma è quello di contemperare le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse, il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Carta costituzionale repubblicana (articoli 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che lo strumento della captazione di conversazioni e comunicazioni, anche telematiche, costituisca uno dei cardini dell'attività investigativa.
 

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      La maggior parte delle intercettazioni (telefoniche, ambientali e di altro genere) viene disposta nell'ambito di indagini di competenza delle direzioni distrettuali antimafia: lo strumento captativo è infatti indispensabile a fini di accertamento e repressione dei reati di maggiore gravità, quali quelli concernenti le organizzazioni mafiose o il terrorismo. Vero è che il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova è assai più limitato negli altri Paesi a democrazia avanzata, ma è pur vero che essi non conoscono i fenomeni di diffusa pervasività e gravissima pericolosità delle organizzazioni di stampo mafioso che affliggono invece vaste zone dell'Italia.
      Si è ritenuto pertanto, sotto questo versante, di limitare l'intervento normativo ad alcune modifiche volte in primis a rendere più pregnante l'obbligo di motivazione del decreto di proroga delle intercettazioni, ed in secondo luogo a disciplinare più dettagliatamente la loro durata e le modalità di esecuzione. Particolare rilevanza ha sotto tale aspetto la tendenziale limitazione a tre mesi delle proroghe delle intercettazioni, superabili solo in presenza di precisi requisiti.
      Connessa a tale previsione è l'istituzione del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal procuratore della Repubblica. Il predetto funzionario deve periodicamente comunicare al capo dell'ufficio l'elenco delle intercettazioni che superano la durata di tre mesi, onde consentire allo stesso di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da egli diretta e di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla sua funzione.
      Sotto il profilo della tutela della riservatezza, garantita dalla Costituzione, si è ritenuto di intervenire su due fronti; si è, difatti, previsto che le operazioni di intercettazione avvengano presso centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d'appello, laddove le operazioni di ascolto avverranno presso le competenti procure della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Tale modifica, che interviene sull'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale, consentirà inoltre un risparmio di spesa elevatissimo.
      Sotto il medesimo profilo si è altresì ritenuto di dover diversamente regolamentare il regime dell'acquisizione al procedimento delle conversazioni intercettate, in guisa tale che le conversazioni intercettate non utili alle indagini rimangano coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibili. Detta tutela viene in particolare assicurata attraverso la progressiva «scrematura» (ad opera prima del pubblico ministero, poi del giudice per le indagini preliminari) delle conversazioni ritenute irrilevanti, che vengono custodite in apposito registro riservato e secretate.
      In tema di pubblicità degli atti di indagine e delle intercettazioni telefoniche si è operato in modo da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa ad informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale.
      In tale senso, si sono previste autonome fattispecie criminose per l'illecita divulgazione di notizie relative ad atti del procedimento penale coperti da segreto e l'accesso illecito ai medesimi atti; è stata, infine, prevista una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto «codice della privacy») e dal codice di deontologia, la cui applicazione è rimessa al Garante per la protezione dei dati personali.
      La riforma proposta si compone di quindici articoli.
      L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale. Esso va letto unitamente agli articoli 329 e 329-bis.
      Con l'intervento proposto, il regime della riservatezza delle indagini risulta articolato come segue.
      Le intercettazioni telefoniche non acquisite da parte del giudice sono sempre
 

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coperte da segreto (articolo 329-bis, come introdotto dall'articolo 8 del disegno di legge), così come gli atti di cui l'indagato o il suo difensore non abbiano conoscenza (articolo 329, comma 1).
      Tale norma in realtà contempla una forma di segreto diversa da quella prevista dall'articolo 329. Quest'ultimo, infatti, concerne il cosiddetto «segreto istruttorio», mentre la norma introdotta prevede una forma di segreto volto a tutelare comunque la riservatezza dei soggetti, spesso incidentalmente coinvolti, anche oltre il termine di cessazione del segreto sugli atti del procedimento. A ciò consegue che, relativamente alle conversazioni irrilevanti, per effetto della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 114 (rimasta invariata), vige sempre il divieto di pubblicazione, anche parziale, per riassunto e nel contenuto.
      L'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituisce il comma 2 dell'articolo 114, disponendo che è fatto divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ovvero delle investigazioni difensive, fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. Resta la possibilità di pubblicazione degli atti di indagine nel loro contenuto. Rispetto all'attuale formulazione, si è ritenuto di rendere simmetrico il divieto di pubblicazione per le parti, estendendolo anche alle indagini difensive.
      La lettera b) introduce un comma 2-bis all'articolo 114, e stabilisce che per tutte le conversazioni, anche non coperte da segreto, è fatto divieto di pubblicazione, anche nel contenuto, fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. La norma rappresenta una novità volta a rendere più stringente il divieto di pubblicazione delle conversazioni intercettate rispetto alle altre attività di indagine, in quanto fonte principale di propalazione di notizie e circostanze afferenti la vita privata di soggetti spesso accidentalmente coinvolti.
      Si introduce, altresì, un comma 2-ter nell'articolo 114, ove si precisa che è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari (che atti di indagine non sono); di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza; ciò al fine di rendere effettivo il controllo, anche della pubblica opinione, sulle ragioni dell'esercizio del potere di privazione della libertà personale ovvero di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, ma solo dopo che la persona sottoposta ad indagini sia stata posta in grado di conoscere le accuse mosse a suo carico.
      L'articolo 1, comma 1, lettera c), sostituisce l'attuale comma 3 dell'articolo 114, aggiornandolo alla luce dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 20-24 febbraio 2005; si prevede infatti che «se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni».
      Per la parte sanzionatoria, si rinvia ai successivi articoli 11 e 12.
      La lettera d) riproduce sostanzialmente il comma 7 dell'articolo 114, prevedendo una generale pubblicabilità nel contenuto degli atti non più coperti da segreto, salve le eccezioni dianzi evidenziate.
      L'articolo 2 modifica l'articolo 267 del codice di rito, relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento.
      In particolare, la norma proposta prevede un tendenziale limite alle proroghe delle intercettazioni, fissato in tre mesi (ossia la metà del termine ordinario di durata delle indagini preliminari), superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine anche desunti dai contenuti di conversazioni intercettate nel medesimo procedimento. Tali elementi debbono essere chiaramente indicati nel provvedimento di proroga.
      Si prevede, poi, un tendenziale limite a due proroghe per le intercettazioni tra presenti, salvo che siano emersi nuovi elementi, anche desunti dai contenuti delle
 

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conversazioni intercettate, che rendano necessaria la prosecuzione delle operazioni.
      L'articolo 3 modifica l'articolo 268 del codice, introducendo una profonda innovazione relativamente agli impianti da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione ed armonizzando il residuo contenuto del testo con gli articoli successivi. In particolare, viene previsto dal novellato comma 3 che le operazioni di registrazione dovranno essere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituirsi presso ogni distretto di corte d'appello.
      Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
      Tale disciplina è volta a concentrare le operazioni di captazione ed ascolto nel minor numero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti che possano avere accesso alle informazioni riservate da esse emergenti e garantire il miglior livello di sicurezza nella acquisizione e nel trattamento dei dati.
      Gli articoli 4 e 5 rispettivamente introducono gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 268-sexies e riformulano l'articolo 269 del codice di procedura penale.
      La riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni viene assicurata attraverso un intervento diretto sul procedimento delineato dall'articolo 268 del codice di procedura penale. La sequenza procedimentale del deposito e della eliminazione del materiale irrilevante viene modificata, attribuendo prima al pubblico ministero e poi al giudice il potere-dovere di selezionare le intercettazioni da acquisire. La procedura prevista è la più snella possibile, non prevedendosi un'apposita udienza, che avrebbe comportato un inutile appesantimento ed allungamento dei tempi procedimentali (con violazione del precetto costituzionale della ragionevole durata del processo), bensì una facoltà del giudice di «sentire le parti, ove necessario, senza formalità».
      Viene comunque adeguatamente garantito il diritto di difesa, attraverso la previsione dell'interlocuzione del difensore, che può chiedere al giudice l'integrazione delle acquisizioni.
      In particolare, si prevede (articolo 4, comma 1, che introduce l'articolo 268-bis) che al termine delle operazioni (salvo che il giudice non autorizzi il cosiddetto «ritardo del deposito») il pubblico ministero debba depositare in segreteria, unitamente ai decreti di autorizzazione e proroga, i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza di essi; tutti gli altri atti relativi alle intercettazioni, ossia quelli irrilevanti in quanto «riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini», ovvero quelli di cui è vietata l'utilizzazione, devono invece confluire nell'archivio riservato.
      Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine stabilito, hanno facoltà:

          a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato;

          b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato;

          c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

          d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o inutilizzabili.

      Scaduto il termine, il giudice dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale,

 

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di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
      La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato sopra indicato.
      Si prevede poi l'applicazione, nei limiti della compatibilità, della anzidetta normativa ai dati relativi al traffico telefonico.
      La selezione preventiva della documentazione rilevante, prima ad opera del pubblico ministero e successivamente ad opera del giudice, riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione di tutta la documentazione, compresa quella che il pubblico ministero ha ritenuto non rilevante, e di indicare al giudice le conversazioni in relazione alle quali reputi necessaria l'acquisizione.
      La nuova disciplina si caratterizza, inoltre, per l'istituzione di un apposito archivio riservato (articolo 89-bis delle norme di cui al citato decreto legislativo n. 271 del 1989, introdotto dall'articolo 10 del disegno di legge) nel quale il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni ed il cui accesso è consentito ai difensori delle parti solo per la verifica della completezza del materiale acquisito e per la eventuale richiesta al giudice di integrazione.
      La documentazione relativa alle intercettazioni non rilevanti è custodita nell'archivio riservato fino alla decisione non più soggetta ad impugnazione ed è coperta da segreto (articolo 329-bis), con conseguente divieto di pubblicazione (articolo 114, comma 1).
      Nel medesimo archivio sono destinati a confluire anche i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni rilevanti, una volta effettuata la trascrizione. È stata infatti ridisegnata la procedura di trascrizione delle conversazioni nelle forme della perizia (articolo 268-ter, come introdotto dall'articolo 4, comma 1), prevedendosi che, appena concluse le operazioni, i verbali e le registrazioni siano immediatamente ricollocati nell'archivio riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento. Si prevede altresì (e ciò vale anche per le trascrizioni effettuate dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari al fine di presentare le proprie richieste al giudice, ex articolo 268-quater) il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, e che il giudice disponga che i nominativi e i riferimenti identificativi, di soggetti estranei alle indagini, siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
      È stato regolamentato (articolo 268-quater, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 4) in forma analoga al meccanismo procedurale dell'acquisizione delle intercettazioni fin qui descritto, il caso in cui il pubblico ministero richieda al giudice provvedimenti cautelari nel corso delle indagini preliminari, precedentemente, cioè, alla formale acquisizione dei risultati delle intercettazioni.
      Si è previsto che il pubblico ministero possa presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti, e che il giudice debba restituire quelle ritenute non rilevanti. Si prevede, altresì, che dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si applica la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 268-bis, che consente ai difensori di estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
      È stata, infine, prevista e disciplinata la facoltà di accesso all'archivio riservato da parte del giudice, d'ufficio ovvero a richiesta di parte, anche nel corso dell'udienza preliminare e successivamente alla chiusura delle indagini preliminari.
      L'articolo 268-quinquies (comma 1 dell'articolo 4) disciplina le ipotesi in cui l'ascolto e l'acquisizione delle conversazioni vengano disposte dal giudice dopo la conclusione delle indagini preliminari.
      Si prevede che dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare
 

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il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. All'esito può disporre con ordinanza motivata l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
      Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
      L'articolo 268-sexies (comma 1 dell'articolo 4) prevede, infine, che dopo la chiusura delle indagini preliminari debba essere dato avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze sulle quali sia stato emesso decreto di intercettazione, se diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, dell'avvenuta esecuzione nei loro confronti delle operazioni di intercettazione. Tale norma consente ai menzionati soggetti di avere contezza di ogni intercettazione effettuata a proprio carico, anche qualora alla stessa consegua l'emissione di un decreto di archiviazione.
      L'avviso non viene inviato nei seguenti casi (comma 3):

          a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;

          b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

          c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.

      L'articolo 5, nel riformulare l'articolo 269 del codice di procedura penale, prevede che il giudice disponga la distruzione della documentazione custodita nell'archivio riservato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero decorsi cinque anni dal deposito del decreto di archiviazione (comma 1).
      Si prevede inoltre (comma 2) che, anche prima del decorso dei termini anzidetti, gli interessati possano chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedimento. In tale caso il giudice, prima di decidere, deve acquisire il consenso delle parti.
      Gli articoli 6 e 7 adeguano alla nuova disciplina, rispettivamente, l'ipotesi di trasmissione ad altra autorità giudiziaria delle intercettazioni per l'utilizzabilità in altro procedimento (articolo 270) e la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale.
      L'articolo 8 prevede che i verbali, le registrazioni e tutta la documentazione custodita nell'archivio riservato e non acquisita al procedimento siano sempre assoggettati al segreto. Si è ritenuto di prevedere tale disciplina con norma autonoma rispetto a quella dell'articolo 329 del codice di procedura penale, già disciplinante la materia del segreto in corso di indagine; ed invero tale scelta è apparsa più opportuna per meglio evidenziare la differente natura del segreto inerente gli atti contenuti nell'archivio riservato (volto a tutelare la riservatezza dei soggetti intercettati) rispetto al segreto di indagine (volto invece a tutelare il corretto andamento delle attività investigative). Tale diversità si evidenzia, poi, nella maggiore durata del segreto posto a tutela della riservatezza, il quale si protrae anche oltre il termine delle indagini preliminari e copre l'intera permanenza della suddetta documentazione all'interno dell'archivio riservato.
      Gli articoli 9 e 10 recano modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989) e vi introducono l'articolo 89-bis. Le due disposizioni disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'archivio

 

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riservato delle intercettazioni, nonché la figura del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal procuratore della Repubblica; è previsto, inoltre, che l'archivio in questione venga tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
      In particolare, il funzionario responsabile dovrà comunicare ogni due mesi al procuratore della Repubblica l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi; tale disposizione è stata prevista per consentire al capo dell'ufficio giudiziario di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da egli diretta e rendere attuabile il suo consapevole controllo sulle predette attività, anche sotto il profilo delle spese affrontate per realizzarle.
      L'articolo 11, comma 1, lettera a), riformula l'articolo 379-bis del codice penale («Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale»); la nuova formulazione della norma sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni la condotta di «chiunque riveli indebitamente notizie inerenti atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità, o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza».
      Ove l'agevolazione sia soltanto colposa, le pene sono considerevolmente diminuite, mentre se la condotta è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio le pene sono aumentate.
      In tale modo, si è approntata una tutela penale fondata sull'accesso «qualificato» ad atti del procedimento penale, configurando pertanto il reato in esame come reato «proprio» (ad esempio anche del difensore o dell'investigatore privato incaricato delle investigazioni difensive); la previsione della circostanza aggravante a carico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio (magistrato, suoi ausiliari, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, perito), che impone un trattamento sanzionatorio più grave in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà del pubblico dipendente, pone la norma in esame in termini di specialità rispetto alla norma generale di cui all'articolo 326, in quanto limitata ai soli atti delle indagini preliminari.
      Il quarto comma del medesimo articolo riproduce il secondo comma della vecchia formulazione della norma, che sanziona l'inottemperanza all'ordine di non divulgare notizie del procedimento penale impartito al sommario informatore dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, anche se la sanzione (prevista prima fino a un anno di reclusione) è stata elevata da uno a tre anni.
      La lettera b) dell'articolo in esame introduce, poi, una ulteriore fattispecie di reato (articolo 617-septies del codice penale) volta a sanzionare chiunque prenda illecitamente diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto; tale formulazione consente di escludere la responsabilità penale di chi si sia limitato a ricevere gli atti di cui sopra, senza concorrere nell'accesso illecito ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi.
      In relazione all'articolo 684 del codice penale [il cui testo, con la lettera c), viene armonizzato con i nuovi contenuti dell'articolo 114 del codice di procedura penale] viene, poi, prevista la pena accessoria della pubblicazione della sentenza [lettera d)].
      L'articolo 12 introduce, infine, una specifica sanzione amministrativa (articolo 164-bis del «codice della privacy», di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) per le condotte di pubblicazione a fini di informazione giornalistica di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal codice medesimo e dal codice di deontologia; la sanzione predetta, consistente nel pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro, dovrà essere irrogata nei confronti dell'autore della pubblicazione ovvero del direttore o vice-direttore responsabile da parte del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito delle proprie attività istituzionali e potrà anche essere corredata dalla sanzione accessoria della pubblicazione
 

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della decisione, resa obbligatoria nelle ipotesi più gravi. In tali ultimi casi - ovvero quando la comunicazione abbia ad oggetto dati sensibili o riguardanti minori, ovvero risulti reiterata o comunque di particolare gravità - è applicabile nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a sessantamila euro.
      Viene, pertanto, approntato un completo apparato sanzionatorio contro le ingiustificate aggressioni alla riservatezza delle notizie custodite nell'archivio riservato più volte menzionato, provenienti sia dall'intraneus sia dall'extraneus, imponendo al contempo sanzioni più efficaci anche nei confronti dell'autore e del responsabile della pubblicazione di dati personali effettuata in violazione delle norme del «codice della privacy».
      L'articolo 13, quindi, prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98. Detta norma, infatti, indica una particolare procedura per l'individuazione di apparecchi o strumenti idonei ad operare intercettazioni di comunicazioni ai sensi del vigente codice di rito ed appare in contrasto con i princìpi comunitari di libera circolazione delle merci, nonché con la specifica normativa del settore degli apparati radio e terminali di telecomunicazione (direttiva 1999/5/CE recepita con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269).
      L'articolo 14, poi, chiarisce che le disposizioni processuali introdotte dalla legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, e che il novellato articolo 268, comma 3, potrà trovare applicazione soltanto decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia disciplinante l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo 268; l'articolo 15, infine, prevede le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

      L'intervento normativo proposto incide sulla delicata materia delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, al precipuo fine di contemperare in maniera più adeguata rispetto alla attuale disciplina le necessità investigative, la libertà dei cittadini di essere informati in ordine a vicende giudiziarie di pubblico interesse nonché il diritto degli stessi a vedere tutelata la loro riservatezza.
      Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Carta costituzionale repubblicana (articoli 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

      Il presente disegno di legge incide sull'attuale legislazione sostanziale e di rito operando su tre fronti:

          1) sono state ridefinite le norme (articolo 267, commi 1 e 2) relative ai presupposti per prorogare le operazioni di intercettazione per reati non di competenza delle direzioni distrettuali antimafia, rafforzandosi l'obbligo di motivazione del provvedimento autorizzativo e prevedendosi un tendenziale limite di tre mesi alle proroghe delle operazioni, superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine anche desunti dai contenuti di conversazioni intercettate nel medesimo procedimento. Tali elementi debbono essere chiaramente indicati nel provvedimento di proroga. Si prevede, poi, un tendenziale limite a due proroghe per le intercettazioni tra presenti, salvo che siano emersi nuovi elementi, anche desunti dai contenuti delle conversazioni intercettate, che rendano necessaria la prosecuzione delle operazioni;

          2) è stata in secondo luogo prevista la costituzione, presso ciascun ufficio di procura, di un apposito «archivio riservato» per la conservazione dei dati non immediatamente rilevanti, cui è preposto un funzionario appositamente individuato dal procuratore della

 

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Repubblica. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, sorveglianza e direzione del medesimo procuratore della Repubblica;

          3) è stata, inoltre, rivista la disciplina del «segreto» e dei «divieti di pubblicazione» degli atti di indagine, assicurando particolare tutela ai dati custoditi nell'archivio riservato; è stata conseguentemente rimodulata la fattispecie di cui all'articolo 379-bis del codice penale onde poter sanzionare ogni rivelazione di notizie concernenti atti coperti da segreto ed è stata prevista l'introduzione nel medesimo codice di una specifica fattispecie di reato per sanzionare la condotta di chiunque prenda illecitamente diretta conoscenza dei medesimi dati.

      È prevista, inoltre, l'introduzione nel dettato del cosiddetto «codice della privacy», di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dell'articolo 164-bis, che commina rilevanti sanzioni amministrative a carico del redattore e del direttore responsabile dell'organo di informazione che riveli o diffonda dati per finalità giornalistiche in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del medesimo codice della privacy ovvero del codice di deontologia, adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, dello stesso codice, mentre è stata ridisegnata la contravvenzione di cui all'articolo 684 del codice penale, coordinandola con il nuovo testo dell'articolo 114 del codice di procedura penale.
      Al fine di individuare con precisione la fonte di eventuali fughe di notizie e di circoscrivere la relativa responsabilità, evitando di scivolare verso forme di responsabilità oggettiva incompatibili con l'ordinamento costituzionale, è stato inoltre radicalmente riformato l'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale: si prevede infatti che le operazioni di registrazione dovranno essere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica (CIT) da istituire su base distrettuale. Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica (cosiddetti «punti di ascolto») ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.

C) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

      Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

      Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

 

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E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

      Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

      Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della loro coerenza con quelle già in uso.

      L'intervento introduce per la prima volta nell'ordinamento l'istituto dell'«archivio riservato», destinato a custodire verbali e registrazioni di non immediato interesse per lo svolgimento delle indagini, il cui contenuto è sempre coperto dal segreto. Tale istituto si reputa assolutamente necessario, in uno con le sanzioni per la diffusione delle notizie ivi contenute, per la compiuta tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle attività di intercettazione; la compatibilità con il sistema processuale vigente è garantita dalla facoltà di accesso all'archivio da parte dei difensori di indagati ed imputati e dalla conseguente facoltà di richiedere al giudice l'acquisizione delle conversazioni ivi contenute e non precedentemente acquisite.
      È stato, altresì, introdotto il concetto di intercettazione avente ad oggetto conversazioni «irrilevanti», intendendosi con tale locuzione quelle «riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini».
      L'introduzione delle suddette definizioni normative si rende necessaria al fine di garantire una rigorosa selezione del materiale qualificato in termini di rilevanza, destinandosi all'archivio riservato quanto non dotato di tale caratteristica.
      Infine, la modifica apportata all'articolo 268, comma 3, introduce la locuzione dei «centri di intercettazione».

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      I riferimenti normativi che figurano nel provvedimento sono corretti.

 

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C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Le modifiche alla legislazione vigente (codice di procedura penale, codice penale e legislazione complementare) sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      L'intervento normativo comporta l'abrogazione espressa dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, nonché dei commi da 4 a 8 dell'articolo 268 del codice di procedura penale.
      La modifica normativa proposta prevede anche la sostituzione del testo del comma 3 dell'articolo 268. Tale modifica, tuttavia, entrerà in vigore decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo. Fino a tale data, restano in vigore le disposizioni precedenti.
L'intervento non comporta, altresì, alcuna abrogazione implicita, in quanto non ridisciplina l'intera materia delle intercettazioni telefoniche, bensì solo alcuni aspetti di essa.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

      L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari di ogni stato e grado, le Forze di polizia, gli avvocati, gli investigatori privati, i giornalisti e i direttori e vicedirettori delle testate, che sono i destinatari «diretti» delle norme introdotte o modificate.
      Destinatari «indiretti» dell'intervento sono i soggetti intercettati, le cui conversazioni verranno «filtrate» dall'autorità giudiziaria in ragione della rilevanza delle conversazioni.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

      Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

      L'obiettivo manifesto è quello di contemperare le esigenze investigative con il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alle indagini e degli stessi indagati, con riferimento alle conversazioni telefoniche intercettate, di contenuto strettamente personale e assolutamente irrilevante ai fini investigativi. L'individuazione di precise modalità di selezione delle conversazioni rilevanti, nonché la predisposizione di un articolato apparato sanzionatorio dovrebbe, nel medio-lungo periodo, venire a creare un «circuito virtuoso» tra operatori giudiziari e stampa, tale da garantire la libera espressione della libertà di cronaca senza che ciò si traduca in una indebita interferenza nella vita privata dei cittadini sottoposti ad intercettazione.

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

      Sotto l'aspetto organizzativo e sociale, l'impatto maggiore dell'intervento normativo riguarda diversi soggetti:

          1) in primo luogo il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari, chiamati a verificare la rilevanza delle conversazioni intercettate;

 

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          2) in secondo luogo, la polizia giudiziaria e gli ausiliari del pubblico ministero e del giudice, chiamati i primi ad una maggiore accortezza nella gestione dei flussi informativi, i secondi (soprattutto il funzionario responsabile dell'ufficio intercettazione) ad una maggiore diligenza nella conservazione del materiale custodito nell'archivio riservato;

          3) in terzo luogo, tutti coloro che hanno accesso «qualificato» agli atti del procedimento, quali (oltre ai magistrati, loro ausiliari e polizia giudiziaria) gli avvocati, gli investigatori privati incaricati dello svolgimento delle investigazioni difensive, i consulenti tecnici del pubblico ministero e i periti nominati dal giudice per la trascrizione delle conversazioni, chiamati ad un pressante divieto di propalazione delle conversazioni «segrete» ai sensi dell'articolo 379-bis del codice di procedura penale;

          4) da ultimo, giornalisti e direttori responsabili, chiamati ad operare i debiti riscontri prima di pubblicare il contenuto di atti di indagine in ordine alla loro ostensibilità.

      Per i profili strettamente finanziari, si rimanda ai contenuti della relazione tecnica.

E) Aree di criticità.

      Gli unici aspetti di criticità sono costituiti dall'impossibilità di aumentare l'organico e le dotazioni amministrative degli uffici giudiziari per fare fronte alle novità introdotte dalla novella.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie; valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

      Rispetto all'intervento normativo proposto, altri progetti di legge contenevano soluzioni alternative.
      Alcuni progetti di legge contenevano norme volte a limitare l'ammissibilità delle operazioni di intercettazione ovvero di proroga delle medesime ai reati più gravi. Non si è ritenuto di seguire tale strada in quanto il fenomeno captativo costituisce oggi, nel mondo della comunicazione globale, il mezzo di ricerca della prova più importante, anche se di certo non esclusivo.
      Altri progetti di legge prevedevano una serie di istituti volti a rafforzare la tutela della riservatezza; alcuni di essi proponevano di differenziare la disciplina delle intercettazioni nell'ipotesi in cui le stesse fossero direttamente indirizzate alle persone sottoposte ad indagine ovvero a terzi, ovvero prevedevano un obbligo di comunicazione a «tutti» i soggetti intercettati (ciò sia nel caso di intercettazioni cosiddette «dirette» che «indirette») dell'avvenuta captazione, ad indagini concluse. Altri prevedevano l'introduzione di una apposita udienza in contraddittorio per l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.

 

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      Nella riforma proposta non si è ritenuto di seguire tali linee guida in modo rigido. Infatti, l'intervento normativo tiene conto anche di un elemento pratico fondamentale, costituito dalla effettiva «sostenibilità» della riforma da parte degli uffici giudiziari. Interventi più pregnanti, sia pur ispirati a lodevoli propositi, determinerebbero, in termini di impegno di risorse umane e di spesa, incrementi non sostenibili senza incrementi di organico.
      Un onere di informativa generalizzato, di fatto, paralizzerebbe gli uffici giudiziari ovvero renderebbe necessario attingere a risorse, per garantire un adeguato potenziamento degli uffici, non facilmente reperibili. Si è pertanto limitato l'intervento ai terzi intercettati «direttamente» e che «effettivamente» utilizzino l'utenza intercettata, con esclusione quindi dei meri «prestanome».
      Parallelamente, una eccessiva «ingessatura» della procedura di intercettazione dei soggetti non indagati, così come l'obbligo dell'udienza di selezione delle conversazioni, appesantirebbe il lavoro degli uffici del giudice per le indagini preliminari e determinerebbe un sensibile allungamento dei tempi processuali incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo.
      Sul versante sanzionatorio, a carico degli enti responsabili della pubblicazione di notizie riservate, alcuni progetti di legge presentati nella scorsa e nella presente legislatura prevedevano l'introduzione in seno al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), di una norma che comminasse, in relazione al reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, una pesante sanzione pecuniaria.
      Si è preferito non percorrere tale strada in ragione della dilatazione dei tempi necessari per la definitiva irrogazione della sanzione: ed infatti, il decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede una giurisdizionalizzazione della procedura, da svolgere dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria, tale da non consentire la definizione in tempi brevi del contenzioso, laddove la violazione dei divieti di pubblicazione, posta la portata spesso «esplosiva» delle notizie divulgate, necessita di pronta ed efficace risposta.

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

      Il disegno di legge ordinario è lo strumento tecnico-normativo preferibile.
      In particolare, esclusa a priori la possibilità del ricorso a strumenti normativi di rango secondario, sembrano difettare quei requisiti di indifferibilità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge, mentre il ricorso ad una legge delega appare sconsigliabile in ragione della delicatezza della materia oggetto dell'intervento.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        La presente relazione tecnica è volta a quantificare gli oneri derivanti dal disegno di legge in oggetto.
        Sotto l'aspetto strettamente finanziario, il provvedimento in esame configura alcune disposizioni tendenti a migliorare il servizio di telecomunicazioni attraverso l'introduzione di sistemi informatizzati e la strutturale riduzione dei costi connessi principalmente al noleggio degli apparati.
        L'attuale sistema delle intercettazioni prevede il coinvolgimento di 166 uffici di procura e presenta, dal lato dei costi, aspetti estremamente variabili in relazione alle tecnologie utilizzate e all'incidenza del costo di noleggio degli apparati.
        Il costo del noleggio degli attuali apparati di intercettazione grava sul capitolo 1360 (Spese di giustizia) dello stato di previsione del Ministero della giustizia; gli apparati noleggiati sono attualmente, secondo le ultime rilevazioni, circa 6.000, cui se ne aggiungono altri 4.000 di proprietà dell'Amministrazione.
        Lo stanziamento complessivo del capitolo 1360 per l'anno 2006 ammonta a 684.800.695 euro.
        Il nuovo sistema delineato dal provvedimento in esame prevede, all'articolo 3, l'istituzione di centri di intercettazione su base distrettuale con un massimo di 26 strutture.
        Le operazioni di ascolto, invece, possono essere compiute mediante impianti installati presso le competenti procure della Repubblica ovvero presso i servizi di polizia giudiziaria delegati.
        Allo stato risultano già informatizzati 71 uffici di procura con la copertura del 60 per cento dei bersagli.
        L'istituzione dei centri di intercettazione comporta necessariamente la preliminare acquisizione di idonei locali all'interno dei quali installare le occorrenti attrezzature informatiche.
        In tale senso è stata prevista una struttura di dimensioni pari a mq 100 entro cui allocare una sala server.
        Occorre, altresì, prevedere adeguate misure fisiche di sicurezza dei locali attraverso la predisposizione di apposite porte e finestre blindate e sensorizzate, di armadi ignifughi, di adeguato sistema di condizionamento, di pavimento flottante e di punti di accesso adeguatamente controllati.
        Il canone di locazione per l'acquisizione della struttura è stato stimato in 18.000 euro annui.
        Il costo delle misure di sicurezza dei locali è stato quantificato in 20.000 euro.

 

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        L'installazione delle attrezzature informatiche per ciascuna struttura determina le seguenti voci di spesa:

            acquisizione del server attraverso lo strumento della locazione finanziaria (durata 5 anni), canone annuo: 200.000 euro;

            manutenzione, canone annuo: 300.000 euro.

        In relazione alla remotizzazione degli ascolti presso gli uffici di procura non ancora informatizzati è stato previsto il solo costo relativo all'acquisizione delle postazioni informatiche attraverso lo strumento della locazione finanziaria, il cui canone annuo è pari a 300 euro per un numero di 95 uffici.
        L'introduzione di un sistema informatizzato presuppone necessariamente l'acquisizione di un adeguato pacchetto software che consenta di soddisfare il grado di complessità del sistema di acquisizione e di distribuzione dei dati, nonché di controllare l'accesso ai sistemi informativi e protegga, nel contempo, i dati stessi attraverso appositi sistemi di crittografia e cifratura. Il costo complessivo è stato stimato in 4.500.000 euro.
        Il sistema di cablaggio tra i centri di intercettazione e i centri di ascolto comporta infine un onere stimato in 300.000 euro.

DETTAGLIO ONERI
        
Spese di investimento

Misure di sicurezza locali
        20.000 \x 26 = 520.000,00 euro

Cablaggio (costo complessivo) 300.000,00 euro

        TOTALE 820.000,00 euro
        

Spese correnti

Canone annuo server posticipato
        200.000 \x 26 = 5.200.000,00 euro

Postazioni informatiche (presso uffici di procura)
        300 \x 95 = 28.500,00 euro

Acquisto software (costo complessivo)4.500.000,00 euro

Canoni di locazione locali
        18.000 \x 26 =468.000,00 euro

Manutenzione
        300.000 \x 26 = 7.800.000,00 euro

Spese di funzionamento strutture
        50.000 \x 26 = 1.300.000,00 euro

        TOTALE 19.296.500,00 euro

 

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        La riorganizzazione del sistema delle intercettazioni determina risparmi estremamente significativi rispetto all'attuale spesa complessiva annua, in quanto, eliminando il ricorso al noleggio degli attuali apparati di intercettazione, la spesa verrebbe ridotta in maniera sensibile per un importo di gran lunga superiore ai suindicati oneri di parte corrente.
        Gli oneri di parte corrente sono quindi ampiamente compensati dai risparmi di spesa derivanti dal mancato costo del noleggio degli attuali apparati di intercettazione.
        Lo stanziamento del citato capitolo in sostanza rimane invariato, posto che i maggiori risparmi eccedenti rispetto agli oneri correnti sopra elencati verranno rilevati in sede di consuntivo.
        Considerato che è prevedibile una decorrenza del provvedimento non anteriore al 1o marzo 2007, si determineranno per l'anno finanziario 2007 i seguenti costi:

Spese di investimento una tantum 820.000,00 euro

Spese correnti (10/12 di 19.296.500,00)16.080.417,00 euro

Per l'anno finanziario 2008 e a regime:

Spese correnti 14.796.500,00 euro

        In considerazione di quanto sopra, si procede quindi alla sola copertura delle spese di investimento pari a euro 820.000, mediante utilizzo dell'accantonamento di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive»;

          b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

      «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
      2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia

 

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consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni»;

          d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data con decreto motivato»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le

 

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ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1»;

          d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma  1.
      3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni».

 

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Art. 3.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

          b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

      «3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.
      3-quater. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

          c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

Art. 4.
(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). - 1.

 

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Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
      2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
      3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.
      4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui ai commi 2 e 3, hanno facoltà:

          a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato;

          b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato;

          c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

          d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione.

      5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite ove necessario le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il

 

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giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
      6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.
      7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
      8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

      Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
      2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
      3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

      Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, anche prima della chiusura delle indagini preliminari, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia

 

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giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
      2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.
      3. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si applica la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 268-bis.
      4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

          a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

          b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

      Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni

 

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custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
      2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.

      Art. 268-sexies. - (Avviso a persone non indagate). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.
      2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

          a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;

          b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

          c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento».

 

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Art. 5.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o fino a che non siano decorsi cinque anni dalla data di deposito del decreto di archiviazione. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».

 

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Art. 7.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale).

      1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».

Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

 

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decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «i nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;

          b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, di cui al comma 1 dell'articolo 89-bis, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
      2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».

Art. 10.
(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato per le intercettazioni.
      2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
      3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione

 

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della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
      4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».

Art. 11.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
      Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
      Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
      Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

          b) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:

      «Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da

 

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segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

          c) al primo comma dell'articolo 684, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto»;

          d) dopo il primo comma dell'articolo 684 è aggiunto il seguente:

      «La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».

Art. 12.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

      1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:

      «Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, all'autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da diecimila a sessantamila euro. Fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o vicedirettore responsabile risponde della violazione nei casi in cui omette di esercitare il controllo necessario a impedirla.
      2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai

 

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sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
      3. La sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 165 può essere applicata nei casi di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo ed è in ogni caso applicata se la violazione riguarda dati sensibili o concernenti minori o è reiterata o se, comunque, è di particolare gravità»;

          b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»;

          c) all'articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».

Art. 13.
(Abrogazione dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98).

      1. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.

Art. 14.
(Regime transitorio).

      1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
      2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

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Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, pari a 820.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante utilizzazione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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