|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1638 |
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o inutilizzabili.
Scaduto il termine, il giudice dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale,
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;
b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.
L'articolo 5, nel riformulare l'articolo 269 del codice di procedura penale, prevede che il giudice disponga la distruzione della documentazione custodita nell'archivio riservato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero decorsi cinque anni dal deposito del decreto di archiviazione (comma 1).
Si prevede inoltre (comma 2) che, anche prima del decorso dei termini anzidetti, gli interessati possano chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedimento. In tale caso il giudice, prima di decidere, deve acquisire il consenso delle parti.
Gli articoli 6 e 7 adeguano alla nuova disciplina, rispettivamente, l'ipotesi di trasmissione ad altra autorità giudiziaria delle intercettazioni per l'utilizzabilità in altro procedimento (articolo 270) e la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale.
L'articolo 8 prevede che i verbali, le registrazioni e tutta la documentazione custodita nell'archivio riservato e non acquisita al procedimento siano sempre assoggettati al segreto. Si è ritenuto di prevedere tale disciplina con norma autonoma rispetto a quella dell'articolo 329 del codice di procedura penale, già disciplinante la materia del segreto in corso di indagine; ed invero tale scelta è apparsa più opportuna per meglio evidenziare la differente natura del segreto inerente gli atti contenuti nell'archivio riservato (volto a tutelare la riservatezza dei soggetti intercettati) rispetto al segreto di indagine (volto invece a tutelare il corretto andamento delle attività investigative). Tale diversità si evidenzia, poi, nella maggiore durata del segreto posto a tutela della riservatezza, il quale si protrae anche oltre il termine delle indagini preliminari e copre l'intera permanenza della suddetta documentazione all'interno dell'archivio riservato.
Gli articoli 9 e 10 recano modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989) e vi introducono l'articolo 89-bis. Le due disposizioni disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'archivio
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento normativo proposto incide sulla delicata materia delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, al precipuo fine di contemperare in maniera più adeguata rispetto alla attuale disciplina le necessità investigative, la libertà dei cittadini di essere informati in ordine a vicende giudiziarie di pubblico interesse nonché il diritto degli stessi a vedere tutelata la loro riservatezza.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Carta costituzionale repubblicana (articoli 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Il presente disegno di legge incide sull'attuale legislazione sostanziale e di rito operando su tre fronti:
1) sono state ridefinite le norme (articolo 267, commi 1 e 2) relative ai presupposti per prorogare le operazioni di intercettazione per reati non di competenza delle direzioni distrettuali antimafia, rafforzandosi l'obbligo di motivazione del provvedimento autorizzativo e prevedendosi un tendenziale limite di tre mesi alle proroghe delle operazioni, superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine anche desunti dai contenuti di conversazioni intercettate nel medesimo procedimento. Tali elementi debbono essere chiaramente indicati nel provvedimento di proroga. Si prevede, poi, un tendenziale limite a due proroghe per le intercettazioni tra presenti, salvo che siano emersi nuovi elementi, anche desunti dai contenuti delle conversazioni intercettate, che rendano necessaria la prosecuzione delle operazioni;
2) è stata in secondo luogo prevista la costituzione, presso ciascun ufficio di procura, di un apposito «archivio riservato» per la conservazione dei dati non immediatamente rilevanti, cui è preposto un funzionario appositamente individuato dal procuratore della
3) è stata, inoltre, rivista la disciplina del «segreto» e dei «divieti di pubblicazione» degli atti di indagine, assicurando particolare tutela ai dati custoditi nell'archivio riservato; è stata conseguentemente rimodulata la fattispecie di cui all'articolo 379-bis del codice penale onde poter sanzionare ogni rivelazione di notizie concernenti atti coperti da segreto ed è stata prevista l'introduzione nel medesimo codice di una specifica fattispecie di reato per sanzionare la condotta di chiunque prenda illecitamente diretta conoscenza dei medesimi dati.
È prevista, inoltre, l'introduzione nel dettato del cosiddetto «codice della privacy», di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dell'articolo 164-bis, che commina rilevanti sanzioni amministrative a carico del redattore e del direttore responsabile dell'organo di informazione che riveli o diffonda dati per finalità giornalistiche in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del medesimo codice della privacy ovvero del codice di deontologia, adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, dello stesso codice, mentre è stata ridisegnata la contravvenzione di cui all'articolo 684 del codice penale, coordinandola con il nuovo testo dell'articolo 114 del codice di procedura penale.
Al fine di individuare con precisione la fonte di eventuali fughe di notizie e di circoscrivere la relativa responsabilità, evitando di scivolare verso forme di responsabilità oggettiva incompatibili con l'ordinamento costituzionale, è stato inoltre radicalmente riformato l'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale: si prevede infatti che le operazioni di registrazione dovranno essere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica (CIT) da istituire su base distrettuale. Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica (cosiddetti «punti di ascolto») ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
C) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.
Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della loro coerenza con quelle già in uso.
L'intervento introduce per la prima volta nell'ordinamento l'istituto dell'«archivio riservato», destinato a custodire verbali e registrazioni di non immediato interesse per lo svolgimento delle indagini, il cui contenuto è sempre coperto dal segreto. Tale istituto si reputa assolutamente necessario, in uno con le sanzioni per la diffusione delle notizie ivi contenute, per la compiuta tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle attività di intercettazione; la compatibilità con il sistema processuale vigente è garantita dalla facoltà di accesso all'archivio da parte dei difensori di indagati ed imputati e dalla conseguente facoltà di richiedere al giudice l'acquisizione delle conversazioni ivi contenute e non precedentemente acquisite.
È stato, altresì, introdotto il concetto di intercettazione avente ad oggetto conversazioni «irrilevanti», intendendosi con tale locuzione quelle «riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini».
L'introduzione delle suddette definizioni normative si rende necessaria al fine di garantire una rigorosa selezione del materiale qualificato in termini di rilevanza, destinandosi all'archivio riservato quanto non dotato di tale caratteristica.
Infine, la modifica apportata all'articolo 268, comma 3, introduce la locuzione dei «centri di intercettazione».
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi che figurano nel provvedimento sono corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Le modifiche alla legislazione vigente (codice di procedura penale, codice penale e legislazione complementare) sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
L'intervento normativo comporta l'abrogazione espressa dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, nonché dei commi da 4 a 8 dell'articolo 268 del codice di procedura penale.
La modifica normativa proposta prevede anche la sostituzione del testo del comma 3 dell'articolo 268. Tale modifica, tuttavia, entrerà in vigore decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo. Fino a tale data, restano in vigore le disposizioni precedenti.
L'intervento non comporta, altresì, alcuna abrogazione implicita, in quanto non ridisciplina l'intera materia delle intercettazioni telefoniche, bensì solo alcuni aspetti di essa.
A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari di ogni stato e grado, le Forze di polizia, gli avvocati, gli investigatori privati, i giornalisti e i direttori e vicedirettori delle testate, che sono i destinatari «diretti» delle norme introdotte o modificate.
Destinatari «indiretti» dell'intervento sono i soggetti intercettati, le cui conversazioni verranno «filtrate» dall'autorità giudiziaria in ragione della rilevanza delle conversazioni.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.
Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.
L'obiettivo manifesto è quello di contemperare le esigenze investigative con il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alle indagini e degli stessi indagati, con riferimento alle conversazioni telefoniche intercettate, di contenuto strettamente personale e assolutamente irrilevante ai fini investigativi. L'individuazione di precise modalità di selezione delle conversazioni rilevanti, nonché la predisposizione di un articolato apparato sanzionatorio dovrebbe, nel medio-lungo periodo, venire a creare un «circuito virtuoso» tra operatori giudiziari e stampa, tale da garantire la libera espressione della libertà di cronaca senza che ciò si traduca in una indebita interferenza nella vita privata dei cittadini sottoposti ad intercettazione.
D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
Sotto l'aspetto organizzativo e sociale, l'impatto maggiore dell'intervento normativo riguarda diversi soggetti:
1) in primo luogo il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari, chiamati a verificare la rilevanza delle conversazioni intercettate;
2) in secondo luogo, la polizia giudiziaria e gli ausiliari del pubblico ministero e del giudice, chiamati i primi ad una maggiore accortezza nella gestione dei flussi informativi, i secondi (soprattutto il funzionario responsabile dell'ufficio intercettazione) ad una maggiore diligenza nella conservazione del materiale custodito nell'archivio riservato;
3) in terzo luogo, tutti coloro che hanno accesso «qualificato» agli atti del procedimento, quali (oltre ai magistrati, loro ausiliari e polizia giudiziaria) gli avvocati, gli investigatori privati incaricati dello svolgimento delle investigazioni difensive, i consulenti tecnici del pubblico ministero e i periti nominati dal giudice per la trascrizione delle conversazioni, chiamati ad un pressante divieto di propalazione delle conversazioni «segrete» ai sensi dell'articolo 379-bis del codice di procedura penale;
4) da ultimo, giornalisti e direttori responsabili, chiamati ad operare i debiti riscontri prima di pubblicare il contenuto di atti di indagine in ordine alla loro ostensibilità.
Per i profili strettamente finanziari, si rimanda ai contenuti della relazione tecnica.
E) Aree di criticità.
Gli unici aspetti di criticità sono costituiti dall'impossibilità di aumentare l'organico e le dotazioni amministrative degli uffici giudiziari per fare fronte alle novità introdotte dalla novella.
F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie; valutazione delle opzioni regolatorie possibili.
Rispetto all'intervento normativo proposto, altri progetti di legge contenevano soluzioni alternative.
Alcuni progetti di legge contenevano norme volte a limitare l'ammissibilità delle operazioni di intercettazione ovvero di proroga delle medesime ai reati più gravi. Non si è ritenuto di seguire tale strada in quanto il fenomeno captativo costituisce oggi, nel mondo della comunicazione globale, il mezzo di ricerca della prova più importante, anche se di certo non esclusivo.
Altri progetti di legge prevedevano una serie di istituti volti a rafforzare la tutela della riservatezza; alcuni di essi proponevano di differenziare la disciplina delle intercettazioni nell'ipotesi in cui le stesse fossero direttamente indirizzate alle persone sottoposte ad indagine ovvero a terzi, ovvero prevedevano un obbligo di comunicazione a «tutti» i soggetti intercettati (ciò sia nel caso di intercettazioni cosiddette «dirette» che «indirette») dell'avvenuta captazione, ad indagini concluse. Altri prevedevano l'introduzione di una apposita udienza in contraddittorio per l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.
G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.
Il disegno di legge ordinario è lo strumento tecnico-normativo preferibile.
In particolare, esclusa a priori la possibilità del ricorso a strumenti normativi di rango secondario, sembrano difettare quei requisiti di indifferibilità e urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge, mentre il ricorso ad una legge delega appare sconsigliabile in ragione della delicatezza della materia oggetto dell'intervento.
La presente relazione tecnica è volta a quantificare gli oneri derivanti dal disegno di legge in oggetto.
Sotto l'aspetto strettamente finanziario, il provvedimento in esame configura alcune disposizioni tendenti a migliorare il servizio di telecomunicazioni attraverso l'introduzione di sistemi informatizzati e la strutturale riduzione dei costi connessi principalmente al noleggio degli apparati.
L'attuale sistema delle intercettazioni prevede il coinvolgimento di 166 uffici di procura e presenta, dal lato dei costi, aspetti estremamente variabili in relazione alle tecnologie utilizzate e all'incidenza del costo di noleggio degli apparati.
Il costo del noleggio degli attuali apparati di intercettazione grava sul capitolo 1360 (Spese di giustizia) dello stato di previsione del Ministero della giustizia; gli apparati noleggiati sono attualmente, secondo le ultime rilevazioni, circa 6.000, cui se ne aggiungono altri 4.000 di proprietà dell'Amministrazione.
Lo stanziamento complessivo del capitolo 1360 per l'anno 2006 ammonta a 684.800.695 euro.
Il nuovo sistema delineato dal provvedimento in esame prevede, all'articolo 3, l'istituzione di centri di intercettazione su base distrettuale con un massimo di 26 strutture.
Le operazioni di ascolto, invece, possono essere compiute mediante impianti installati presso le competenti procure della Repubblica ovvero presso i servizi di polizia giudiziaria delegati.
Allo stato risultano già informatizzati 71 uffici di procura con la copertura del 60 per cento dei bersagli.
L'istituzione dei centri di intercettazione comporta necessariamente la preliminare acquisizione di idonei locali all'interno dei quali installare le occorrenti attrezzature informatiche.
In tale senso è stata prevista una struttura di dimensioni pari a mq 100 entro cui allocare una sala server.
Occorre, altresì, prevedere adeguate misure fisiche di sicurezza dei locali attraverso la predisposizione di apposite porte e finestre blindate e sensorizzate, di armadi ignifughi, di adeguato sistema di condizionamento, di pavimento flottante e di punti di accesso adeguatamente controllati.
Il canone di locazione per l'acquisizione della struttura è stato stimato in 18.000 euro annui.
Il costo delle misure di sicurezza dei locali è stato quantificato in 20.000 euro.
acquisizione del server attraverso lo strumento della locazione finanziaria (durata 5 anni), canone annuo: 200.000 euro;
manutenzione, canone annuo: 300.000 euro.
In relazione alla remotizzazione degli ascolti presso gli uffici di procura non ancora informatizzati è stato previsto il solo costo relativo all'acquisizione delle postazioni informatiche attraverso lo strumento della locazione finanziaria, il cui canone annuo è pari a 300 euro per un numero di 95 uffici.
L'introduzione di un sistema informatizzato presuppone necessariamente l'acquisizione di un adeguato pacchetto software che consenta di soddisfare il grado di complessità del sistema di acquisizione e di distribuzione dei dati, nonché di controllare l'accesso ai sistemi informativi e protegga, nel contempo, i dati stessi attraverso appositi sistemi di crittografia e cifratura. Il costo complessivo è stato stimato in 4.500.000 euro.
Il sistema di cablaggio tra i centri di intercettazione e i centri di ascolto comporta infine un onere stimato in 300.000 euro.
DETTAGLIO ONERI
Spese di investimento
Misure di sicurezza locali
20.000 \x 26 = 520.000,00 euro
Cablaggio (costo complessivo) 300.000,00 euro
TOTALE 820.000,00 euro
Spese correnti
Canone annuo server posticipato
200.000 \x 26 = 5.200.000,00 euro
Postazioni informatiche (presso uffici di procura)
300 \x 95 = 28.500,00 euro
Acquisto software (costo complessivo)4.500.000,00 euro
Canoni di locazione locali
18.000 \x 26 =468.000,00 euro
Manutenzione
300.000 \x 26 = 7.800.000,00 euro
Spese di funzionamento strutture
50.000 \x 26 = 1.300.000,00 euro
TOTALE 19.296.500,00 euro
La riorganizzazione del sistema delle intercettazioni determina risparmi estremamente significativi rispetto all'attuale spesa complessiva annua, in quanto, eliminando il ricorso al noleggio degli attuali apparati di intercettazione, la spesa verrebbe ridotta in maniera sensibile per un importo di gran lunga superiore ai suindicati oneri di parte corrente.
Gli oneri di parte corrente sono quindi ampiamente compensati dai risparmi di spesa derivanti dal mancato costo del noleggio degli attuali apparati di intercettazione.
Lo stanziamento del citato capitolo in sostanza rimane invariato, posto che i maggiori risparmi eccedenti rispetto agli oneri correnti sopra elencati verranno rilevati in sede di consuntivo.
Considerato che è prevedibile una decorrenza del provvedimento non anteriore al 1o marzo 2007, si determineranno per l'anno finanziario 2007 i seguenti costi:
Spese di investimento una tantum 820.000,00 euro
Spese correnti (10/12 di 19.296.500,00)16.080.417,00 euro
Per l'anno finanziario 2008 e a regime:
Spese correnti 14.796.500,00 euro
In considerazione di quanto sopra, si procede quindi alla sola copertura delle spese di investimento pari a euro 820.000, mediante utilizzo dell'accantonamento di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto».
1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data con decreto motivato»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti di cui al comma 1, desunti anche dai contenuti delle conversazioni intercettate. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.
3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni».
1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.
3-quater. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.
1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). - 1.
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato;
b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato;
c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite ove necessario le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il
Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente persone, fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.
2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.
Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, anche prima della chiusura delle indagini preliminari, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.
Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni
Art. 268-sexies. - (Avviso a persone non indagate). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.
2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;
b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento».
1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o fino a che non siano decorsi cinque anni dalla data di deposito del decreto di archiviazione. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».
1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».
1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».
1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti da segreto».
1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
a) al comma 2, le parole: «i nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, di cui al comma 1 dell'articolo 89-bis, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».
1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato per le intercettazioni.
2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
Chiunque, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
b) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque illecitamente prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da
c) al primo comma dell'articolo 684, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto»;
d) dopo il primo comma dell'articolo 684 è aggiunto il seguente:
«La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, all'autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila a diciottomila euro o, se si tratta di dati sensibili o riguardanti minori o se la violazione è reiterata o comunque di particolare gravità, da diecimila a sessantamila euro. Fuori dalle ipotesi di concorso, il direttore o vicedirettore responsabile risponde della violazione nei casi in cui omette di esercitare il controllo necessario a impedirla.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai
b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-bis,»;
c) all'articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».
1. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, pari a 820.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante utilizzazione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|