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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1305 |
reperire e divulgare le varie normative emanate a livello europeo, nazionale, regionale e locale che in modo diretto o indiretto trattano le problematiche dei ciechi e degli ipovedenti;
censire e rilevare il numero dei ciechi e degli ipovedenti per fasce di età, luogo di residenza, condizione sociale e bisogni;
prospettare allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad altri enti pubblici e privati soluzioni commisurate alle esigenze dei disabili visivi;
acquisire e divulgare informazioni inerenti gli strumenti tecnici, informatici e ottici utili alla migliore autonomia personale dei ciechi e degli ipovedenti;
acquisire e divulgare ogni utile informazione inerente la ricerca scientifica nel settore dell'oftalmologia;
predisporre e realizzare studi, progetti, convegni e pubblicazioni inerenti le problematiche della disabilità visiva, l'educazione sanitaria e la prevenzione delle minorazioni visive con particolare riferimento alle malattie a carattere degenerativo ed ereditario.
Gli uffici provinciali di segretariato sociale dell'ANPVI-ONLUS hanno le seguenti funzioni:
agire in collaborazione con i servizi sociali e sanitari dei comuni e delle aziende sanitarie locali, con le province e con altri enti pubblici e privati per il recupero e la piena integrazione sociale e culturale dei disabili visivi;
offrire ai disabili visivi e ai loro familiari il sostegno e le informazioni volte a far conseguire la consapevolezza che le difficoltà derivanti dall'handicap visivo possono essere attenuate e superate mediante appositi percorsi riabilitativi, ausili tecnici, informatici e ottici correttivi;
fornire informazioni sulle modalità di accesso alle strutture mediche oculistiche, assistenziali, riabilitative e formative;
assistere i disabili visivi e i loro familiari nell'espletamento delle pratiche assistenziali inerenti la riabilitazione, l'educazione scolastica, la formazione professionale, il collocamento al lavoro e le agevolazioni tariffarie, fiscali e tributarie;
fornire consulenze legali e fiscali connesse alla disabilità;
favorire e sostenere la diretta partecipazione dei disabili visivi alla vita sociale, alle attività associative quali riunioni, assemblee, convegni eccetera.
La creazione del Centro nazionale di documentazione e degli uffici provinciali di segretariato sociale, complessivamente più di cento strutture, comporta il collocamento al lavoro di non meno di quattrocento unità lavorative, tra disabili visivi e normodotati. In tal modo, oltre a intervenire per la soluzione dei problemi dei disabili visivi, questa nuova struttura dell'ANPVI-ONLUS contribuirà notevolmente alla riduzione della disoccupazione, soprattutto nel mondo giovanile e della disabilità.
L'ANPVI-ONLUS, tuttavia, non è in grado di sopportare totalmente la spesa per una struttura di siffatta importanza, non godendo di alcun contributo statale ordinario (come invece avviene per altre associazioni). I costi delle cento e più strutture vanno quantificati in non meno di 6 milioni di euro annui, che costituiscono comunque una spesa molto utile, in considerazione delle funzioni sociali e delle possibilità lavorative che il Centro nazionale di documentazione e gli uffici provinciali di segretariato sociale rappresentano.
Lo Stato, per queste considerazioni, può e deve fornire all'ANPVI-ONLUS le risorse necessarie.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 è assegnato all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti (ANPVI-ONLUS), ente morale con personalità giuridica di diritto privato riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, un contributo annuo di 6 milioni di euro, da destinare al Centro nazionale di documentazione e agli uffici provinciali di segretariato sociale dell'Associazione medesima.
1. L'ANPVI-ONLUS, entro il 31 maggio di ciascun anno, trasmette al Ministero della solidarietà sociale una relazione sull'impiego delle risorse ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 1 e sui risultati conseguiti nell'esercizio precedente.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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