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PDL 1305

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1305



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANCUSO, ULIVI, ANGELA NAPOLI, GIULIO CONTI, LISI

Assegnazione di un contributo all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti con destinazione al Centro nazionale di documentazione e agli uffici provinciali di segretariato sociale

Presentata il 6 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Sul territorio nazionale oltre all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti (ANPVI-ONLUS), ente morale con personalità giuridica di diritto privato riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, non esiste altra associazione di promozione sociale, ufficio o ente che associa e tutela, oltre i ciechi, anche gli ipovedenti, i quali si possono ad essa rivolgere a difesa dei loro interessi morali e materiali.
      In questo quadro l'ANPVI-ONLUS ha istituito nel proprio seno il Centro nazionale di documentazione e gli uffici provinciali di segretariato sociale presso tutte le sezioni periferiche.
      Il Centro nazionale di documentazione e gli uffici provinciali di segretariato sociale sono gestiti dagli organi statutari dell'ente, in particolare dalla presidenza nazionale e dal comitato esecutivo nazionale, per le attività a livello centrale, e dai presidenti e dai consigli direttivi provinciali, a livello periferico.
      L'aspetto amministrativo di tutte le strutture relative al Centro nazionale di documentazione e agli uffici provinciali di segretariato sociale, per un migliore controllo, è gestito a livello centrale e le
 

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relative entrate, sia provenienti da contributi statali sia di altra natura, sono inserite in una contabilità speciale dei bilanci preventivo e consuntivo della stessa sede centrale, come le relative uscite.
      Il Centro nazionale di documentazione dell'ANPVI-ONLUS ha le seguenti funzioni:

          reperire e divulgare le varie normative emanate a livello europeo, nazionale, regionale e locale che in modo diretto o indiretto trattano le problematiche dei ciechi e degli ipovedenti;

          censire e rilevare il numero dei ciechi e degli ipovedenti per fasce di età, luogo di residenza, condizione sociale e bisogni;

          prospettare allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad altri enti pubblici e privati soluzioni commisurate alle esigenze dei disabili visivi;

          acquisire e divulgare informazioni inerenti gli strumenti tecnici, informatici e ottici utili alla migliore autonomia personale dei ciechi e degli ipovedenti;

          acquisire e divulgare ogni utile informazione inerente la ricerca scientifica nel settore dell'oftalmologia;

          predisporre e realizzare studi, progetti, convegni e pubblicazioni inerenti le problematiche della disabilità visiva, l'educazione sanitaria e la prevenzione delle minorazioni visive con particolare riferimento alle malattie a carattere degenerativo ed ereditario.

      Gli uffici provinciali di segretariato sociale dell'ANPVI-ONLUS hanno le seguenti funzioni:

          agire in collaborazione con i servizi sociali e sanitari dei comuni e delle aziende sanitarie locali, con le province e con altri enti pubblici e privati per il recupero e la piena integrazione sociale e culturale dei disabili visivi;

          offrire ai disabili visivi e ai loro familiari il sostegno e le informazioni volte a far conseguire la consapevolezza che le difficoltà derivanti dall'handicap visivo possono essere attenuate e superate mediante appositi percorsi riabilitativi, ausili tecnici, informatici e ottici correttivi;

          fornire informazioni sulle modalità di accesso alle strutture mediche oculistiche, assistenziali, riabilitative e formative;

          assistere i disabili visivi e i loro familiari nell'espletamento delle pratiche assistenziali inerenti la riabilitazione, l'educazione scolastica, la formazione professionale, il collocamento al lavoro e le agevolazioni tariffarie, fiscali e tributarie;

          fornire consulenze legali e fiscali connesse alla disabilità;

          favorire e sostenere la diretta partecipazione dei disabili visivi alla vita sociale, alle attività associative quali riunioni, assemblee, convegni eccetera.

      La creazione del Centro nazionale di documentazione e degli uffici provinciali di segretariato sociale, complessivamente più di cento strutture, comporta il collocamento al lavoro di non meno di quattrocento unità lavorative, tra disabili visivi e normodotati. In tal modo, oltre a intervenire per la soluzione dei problemi dei disabili visivi, questa nuova struttura dell'ANPVI-ONLUS contribuirà notevolmente alla riduzione della disoccupazione, soprattutto nel mondo giovanile e della disabilità.
      L'ANPVI-ONLUS, tuttavia, non è in grado di sopportare totalmente la spesa per una struttura di siffatta importanza, non godendo di alcun contributo statale ordinario (come invece avviene per altre associazioni). I costi delle cento e più strutture vanno quantificati in non meno di 6 milioni di euro annui, che costituiscono comunque una spesa molto utile, in considerazione delle funzioni sociali e delle possibilità lavorative che il Centro nazionale di documentazione e gli uffici provinciali di segretariato sociale rappresentano.
      Lo Stato, per queste considerazioni, può e deve fornire all'ANPVI-ONLUS le risorse necessarie.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 è assegnato all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti (ANPVI-ONLUS), ente morale con personalità giuridica di diritto privato riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, un contributo annuo di 6 milioni di euro, da destinare al Centro nazionale di documentazione e agli uffici provinciali di segretariato sociale dell'Associazione medesima.

Art. 2.

      1. L'ANPVI-ONLUS, entro il 31 maggio di ciascun anno, trasmette al Ministero della solidarietà sociale una relazione sull'impiego delle risorse ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 1 e sui risultati conseguiti nell'esercizio precedente.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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