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PDL 1491

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1491



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BELLILLO, BAFILE, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, DE ZULUETA, DILIBERTO, GALANTE, LICANDRO, LONGHI, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, POLETTI, PORETTI, SASSO, SGOBIO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti l'adozione dei minori da parte delle persone singole e delle coppie stabilmente conviventi

Presentata il 26 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di estendere la possibilità di accedere all'istituto dell'adozione anche alle coppie stabilmente conviventi, ma non coniugate, e alle persone singole. Una estensione che si rende necessaria al fine di uniformare la normativa in vigore con le trasformazioni in atto nella società, dove la struttura della famiglia, ormai da tempo, non è più riferibile unicamente al modello tradizionale che ha caratterizzato in passato la storia sociale del nostro Paese.
      La stessa concezione della genitorialità si è, negli ultimi anni, completamente trasformata e si è rafforzata la concezione consapevole dell'essere genitori, che, soprattutto per le donne, ha significato il poter scegliere di vivere la propria maternità anche al di fuori del rapporto di coppia. Una trasformazione, dunque, che ha portato ad un'inevitabile modificazione del modello di famiglia che sempre più spesso si presenta come monoparentale, ma ancora non pienamente riconosciuta dal nostro ordinamento. Nondimeno sempre più numerose sono le coppie che convivono da parecchi anni, che vivono un rapporto stabile ormai consolidato, ma che, non essendo coniugate, non possono presentare domanda di adozione.
 

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      Nei confronti di queste situazioni, sembra arrivato il momento di fare un passo ulteriore rispetto alla formulazione prevista dall'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha previsto al comma 4 la possibilità per le coppie coniugate di vedersi riconosciuta la stabile convivenza precedente al matrimonio al fine del raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge. È ora dunque di riconoscere pienamente la stabilità del rapporto e della convivenza a prescindere all'avvenuto matrimonio.
      Anche la citata legge sulle adozioni, dunque, ha bisogno di uniformarsi ad un modello di genitorialità già largamente diffuso all'interno della nostra società e già incluso in numerose legislazioni straniere sulla materia, come quelle danese, olandese e statunitense.
      L'intenzione è quella di porre l'accento sulla effettiva idoneità dei futuri genitori a educare, a prendersi cura dei propri figli, attitudini che attengono alla formazione della persona, alle sue personali capacità, alla sua cultura più che agli istituti giuridici cui la stessa è riferita.
      La presente proposta di legge si compone di due articoli che intervengono sulla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni. Nell'articolo 1 si è proceduto ad armonizzare i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e le adozioni prevedendo tale possibilità anche per le coppie stabilmente conviventi e per le persone singole. Si è riformulato anche l'articolo 6 della legge in oggetto, che concerne i requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Si è ritenuto di meglio specificare anche il comma 3 del medesimo articolo 6, che in questi anni è stato oggetto di interpretazioni non sempre omogenee da parte dei tribunali per i minorenni, laddove l'età di riferimento, al fine di determinare il limite di età tra adottanti e adottato, diviene quella del componente più giovane della coppia.
      Infine, si è ritenuto di armonizzare anche le norme previste dal codice civile in tema di cognome da trasmettere ai figli in caso di adozione da parte della coppia non sposata, prevedendo che siano i componenti della coppia a decidere sull'argomento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184).

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, di seguito denominata «legge n. 184 del 1983», dopo la parola: «famiglia» sono inserite le seguenti: «o ad una coppia convivente in modo stabile e continuativo».
      2. All'articolo 2, comma 4, della legge n. 184 del 1983, dopo la parola: «famiglia» sono inserite le seguenti: «o ad una coppia convivente in modo stabile e continuativo o a singole persone».
      3. L'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a singole persone o a coppie che risultano conviventi in modo stabile e continuativo da almeno tre anni.
      2. Gli adottanti devono essere effettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
      3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottato. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età è superato da uno solo degli adottanti in misura non superiore a dieci anni; in tale caso il giudice calcola la differenza di età massima tra adottante e adottato tenendo conto dell'età dell'adottante più giovane, ovvero quando essi sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno è in età minore, ovvero quando l'adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
      4. Agli adottanti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione

 

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l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovano nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
      5. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di diciotto anni degli adottati».

      4. All'articolo 22, comma 1, della legge n. 184 del 1983, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «adottanti».
      5. All'articolo 22, comma 5, della legge n. 184 del 1983, dopo la parola: «coppie» sono inserite le seguenti: «o tra le singole persone».
      6. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli adottanti».
      7. All'articolo 25, comma 2, della legge n. 184 del 1983, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «adottanti».
      8. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 184 del 1983 le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «degli adottanti».
      9. All'articolo 25 della legge n. 184 del 1983, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Se uno degli adottanti muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. Nel caso in cui l'adottante sia

 

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una singola persona decide il tribunale per i minorenni competente».

      10. All'articolo 25, comma 5, della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «gli adottanti», e le parole: «il coniuge o i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «l'adottante o gli adottanti».
      11. All'articolo 25, comma 6, della legge n. 184 del 1983, le parole: «ai coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «agli adottanti».
      12. All'articolo 31, comma 3, lettera h), della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalla seguente: «gli».
      13. All'articolo 39, comma 2, della legge n. 14 del 1983, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati».
      14. All'articolo 39-bis, comma 2, della legge n. 184 del 1983, le parole: «le coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro».
      15. All'articolo 39-ter, comma 1, lettera b), della legge n. 184 del 1983, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «i genitori adottivi».
      16. All'articolo 47 della legge n. 184 del 1983, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Se uno dei componenti della coppia muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro, al compimento degli atti necessari per l'adozione».

      17. All'articolo 48, primo comma, della legge n. 184 del 1983, le parole: «due coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «una coppia».
      18. All'articolo 51, primo comma, della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «del suo coniuge» sono inserite le seguenti: «o del suo convivente».
      19. All'articolo 52, primo comma, della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «o il convivente».

 

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Art. 2.
(Modifica all'articolo 299 del codice civile).

      1. All'articolo 299 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se l'adozione è compiuta da una coppia convivente l'adottato acquista e trasmette il cognome di uno dei due componenti, individuato di intesa tra loro».


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