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PDL 1554

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1554



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRANZOSO

Modifica dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente di provincia

Presentata il 2 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo della presente proposta di legge è di modificare l'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.
      Il vigente articolo 53 del citato testo unico prevede che in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.
      Si consideri che il sindaco o il presidente della provincia sono espressione di una manifestata volontà popolare che ha deciso ci fosse quella maggioranza e quindi quel sindaco o quel presidente della provincia. Sciogliere il consiglio qualora il sindaco o il presidente della provincia, per cause di forza maggiore sopraggiunte - e quindi non riconducibili ad un motivo politico - è costretto alle dimissioni, si ritiene sia lesivo della volontà popolare che ha voluto ed ha eletto quel consiglio.
      Il nuovo testo che si propone prevede che laddove il sindaco o il presidente della provincia sia costretto alle dimissioni per cause di forza maggiore, o in caso di decesso, la giunta - quella sì espressione della linea politica voluta da quel sindaco o da quel presidente della provincia e non votata dagli elettori - decade ed il consiglio, nell'ambito della medesima maggioranza, procede alla nomina di un nuovo sindaco o di un nuovo presidente della provincia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

      «Art. 53. - (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia). - 1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e il consiglio comunale o provinciale procede alla nomina di un nuovo sindaco o presidente della provincia nell'ambito della stessa maggioranza; in tal caso, il termine del mandato conferito al nuovo sindaco o presidente della provincia coincide con quello precedentemente fissato per la durata del mandato del sindaco o presidente della provincia dimissionario, rimosso o deceduto. Sino alla nuova nomina di cui al primo periodo, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono esercitate, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
      2. Il vicesindaco e il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 59.
      3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede alla nomina del nuovo sindaco o presidente della provincia ai sensi del comma 1».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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